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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022

Cassazione n. 34131/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non rnanifestrkt'gica, la diversa valutazione in fatto e manifestamente infondato nella i parte in cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 385, comma 4, cod. pen.

La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere. (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479): Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso il 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] -, D E OSIT .1 T A [OSCURATO:PERSONA] I I 1 5 SET \2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/12/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza della motivazione non rnanifestrkt'gica, la diversa valutazione in fatto e manifestamente infondato nella i parte in cui denuncia violazione di legge in relazione all'art. 385, comma 4, cod. pen. La Corte di merito ha fatto applicazione corretta dei principi di questa Corte, secondo cui non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere. (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479): Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso il 17/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 5 [OSCURATO:PERSONA] -, D E OSIT .1 T A [OSCURATO:PERSONA] I I 1 5 SET \2
Sentenza Cassazione n. 34131/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris