CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 47634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 23/09/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brescia, emessa 11 marzo 2018, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di un telefono cellulare provento di furto. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge non avendo la Corte dichiarato inutilizzabili i dati rivenienti dai tabulati telefonici acquisiti, dimostrativi del fatto che il ricorrente avesse utilizzato con la sua sim card il telefono di provenienza illecita. L'inutilizzabilità - che si estenderebbe anche al dato relativo all'associazione della scheda sim con il telefono - deriverebbe dalla norma di cui all'art. 1-comma 1-bis, decreto legge n. 132 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 178 del 2021 che vieta l'utilizzazione dei dati ricavabili dai tabulati in assenza di altri elementi di prova, i quali, nella specie, secondo il ricorrente, difetterebbero. Estrapolando dal compendio probatorio i tabulati, non sarebbe provato l'elemento soggettivo del reato, avendo il ricorrente fornito nell'immediatezza della consegna del telefono - dimostrativa della sua buona fede - una giustificazione in ordine al possesso del telefono. Il ricorrente si duole, altresì, della mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. e del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. La legge 23 novembre 2021 n. 178 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 30 settembre 2021 n. 132, ha inserito, dopo il comma 1 dell'art. 1, il comma 1-bis, che recita: " i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell' articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi". Nel caso in esame, al di là della sottile distinzione tra dati di traffico ed evidenze dell'utilizzo della scheda tratti dai tabulati telefonici acquisiti, vi erano altri elementi di prova a disposizione dei giudici di merito, costituiti dal fatto che il ricorrente aveva consegnato il telefono di provenienza illecita agli investigatori, così da dimostrarne il possesso e non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine ad esso, con riferimento non soltanto alle dichiarazioni rese in sede di indagini nell'immediatezza del fatto (che non potevano e che non sono state utilizzate dal Tribunale e dalla Corte di appello), ma anche con quanto l'imputato ha preferito, per sua libera scelta, di non dire durante i due gradi del processo di merito. Si tratta di elementi pacificamente idonei a sostenere la prova del reato, che i dati rivenienti dai tabulati - che provavano l'utilizzo del telefono di provenienza illecita da parte del ricorrente - avevano solo corroborato. Ne consegue che il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, conformemente adottato in primo e secondo grado attraverso l'accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, non è inficiato da vizi logico-giuridici. Deve escludersi, pertanto, ogni diversa qualificazione giuridica del fatto in senso più favorevole per l'imputato. 2. Quanto alla residuale censura che investe il diniego della sospensione condizionale della pena, deve osservarsi che la Corte ha valorizzato, ai fini del richiesto giudizio prognostico circa la futura commissione di reati, il precedente penale specifico del ricorrente per un altro reato di ricettazione commesso in data antecedente a quello per cui si procede, sebbene accertato con sentenza divenuta irrevocabile successivamente, circostanza ininfluente rispetto alla statuizione adottata. La decisione della Corte di appello è corretta in punto di diritto, conformandosi a quanto prevede l'art. 163, primo comma, n. 1 cod.pen. ed anche alla luce dell'interpretazione di questa norma fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che arriva finanche ad ammettere che per il giudizio prognostico possano valere gli accertamenti non definitivi (in questo senso, tra le tante, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Fisichella, Rv. 284092). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Q DE