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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2021

Cassazione n. 43399/2022

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Milano; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa 11 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], escludeva dal provvedimento di trattenimento della corrispondenza disposto dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 4 ottobre 2021, le missive, in entrata e in uscita, tra il reclamante e gli altri soggetti sottoposti, analogamente al ricorrente, al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Il provvedimento di esclusione della misura limitativa del diritto di corrispondenza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Milano sull'assunto che dalla disposizione dell'art. 41-bis Ord. pen. non era possibile evincere, né direttamente né indirettamente, la legittimità delle restrizioni carcerarie censurate, che non potevano ritenersi giustificate, al contrario di quanto aveva affermato il Magistrato di sorveglianza di Milano, dalla nota emessa dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il 27 aprile 2015.

2. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), Ord. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di trattenimento della corrispondenza, in entrata e in uscita, adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Magistrato di sorveglianza di Milano.

Secondo la parte ricorrente, la misura restrittiva adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] traeva il suo fondamento dalle esigenze di controllo delle condotte intramurarie dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che, tra l'altro, legittimavano le limitazioni alloro diritti previste dal comma 2-quater, lett. a) e b), della stessa disposizione, delle quali il Tribunale di sorveglianza di Milano non aveva tenuto conto.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Osserva il Collegio che l'accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al divieto di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che veniva escluso con il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, appare in contrasto con le esigenze di controllo delle missive, in entrata e in uscita, dei detenuti in questione, rese eccessivamente difficoltose da una verifica effettuata caso per caso, con riferimento alla singola comunicazione.

Deve, invero, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui le comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. rappresentano un diritto fondamentale, che è collegato all'esigenza del condannato di mantenere relazioni sociali, che non siano limitate ai rapporti con i più stretti congiunti.

Questo diritto, del resto, è riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, che ritengono tale prerogativa del detenuto indispensabile nell'ambito del trattamento rieducativo, ai fini del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419-01; Sez. 1, n. 33032 del 18/04/2011, Solazzo, Rv. 250819-01; Sez. 1, n. 27344 del 28/05/2003, Emmanuello, Rv. 225011-01).

Deve, al contempo, rilevarsi che le modalità di esercizio di questo diritto rientrano in un ambito di esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, che, attraverso previsioni di carattere generale, quali circolari e regolamenti di istituto, può esplicarsi in disposizioni organizzative e operative intese a definire tempi e modi per la concreta attuazione di tale irrinunciabile prerogativa del detenuto.

In questi casi, come avviene in tutte le ipotesi di atti amministrativi che incidono su situazioni soggettive dei detenuti, i provvedimenti che contengono le misure limitative sono assoggettati a un controllo giurisdizionale che spetta alla magistratura di sorveglianza (Corte cost., sent. n. 135 del 2013).

In questa cornice, non può non rilevarsi che l'esclusione di tale diritto di comunicazione - così come originariamente disposta dal Magistrato di sorveglianza di Milano - trae il suo fondamento dalle esigenze di controllo delle condotte intramurarie dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., rese evidenti dalle limitazioni stringenti dei loro diritti e attestate dal fatto che costoro possono comunicare esclusivamente con i soggetti facenti parte dello stesso gruppo di socialità e non possono svolgere colloqui in video-collegamento con detenuti sottoposti ad analogo regime.

Si muove, in particolare, in questa direzione la previsione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a), Ord. pen., correttamente richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui: «L'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo A \-Th principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate».

Le limitazioni in questione, del resto, si inseriscono nel contesto di una disciplina restrittiva, prevista per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale, nei limiti in cui le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse a esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, non altrimenti gestibili.

D'altra parte, se così non fosse, le misure derogatorie del regime detentivo ordinario previste dall'art. 41-bis Ord. pen. acquisterebbero un significato oggettivamente diverso, divenendo ingiustificate e assumendo una portata puramente afflittiva, non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale (Corte cost., sent. n. 135 del 2013).

Si consideri ulteriormente che, come affermato dalla stessa Corte costituzionale in un risalente e insuperato intervento chiarificatore, la congruità tra la misura restrittiva adottata nei confronti del detenuto ex art. 41-bis Ord. pen. e lo scopo perseguito costituisce una declinazione del principio di proporzione, rispetto al quale i provvedimenti incidenti sulla libertà del detenuto, per potere essere considerati legittimi, devono perseguire un fine legittimo e non devono realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (Corte cost., sent. n. 376 del 1997).

Ricostruito in questi termini il contesto sistematico nel quale si inserisce il provvedimento censurato, appare evidente che il Tribunale di sorveglianza di Milano, nell'escludere il divieto di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non teneva conto delle esigenze irrinunciabili di controllo delle missive, in entrata e in uscita, dei detenuti in questione, rese obiettivamente difficoltose da una verifica effettuata sulla singola comunicazione.

Si trascurava, in questo modo, di considerare che, come recentemente ribadito da questa Corte - in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 135 del 2013, cit.; Corte cost., sent. n. 376 del 1997, cit.) -, il detenuto sottoposto al regime differenziato in esame esercita i diritti che gli vengono riconosciuti dall'ordinamento penitenziario mediante forme di comunicazione controllabili, a condizione che vengano osservate «secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01).

3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia nei confronti: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Milano; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 11 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Milano, in parziale accoglimento del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], escludeva dal provvedimento di trattenimento della corrispondenza disposto dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 4 ottobre 2021, le missive, in entrata e in uscita, tra il reclamante e gli altri soggetti sottoposti, analogamente al ricorrente, al regime differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Il provvedimento di esclusione della misura limitativa del diritto di corrispondenza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Milano sull'assunto che dalla disposizione dell'art. 41-bis Ord. pen. non era possibile evincere, né direttamente né indirettamente, la legittimità delle restrizioni carcerarie censurate, che non potevano ritenersi giustificate, al contrario di quanto aveva affermato il Magistrato di sorveglianza di Milano, dalla nota emessa dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria il 27 aprile 2015. 2. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia, a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e b), Ord. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di trattenimento della corrispondenza, in entrata e in uscita, adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Magistrato di sorveglianza di Milano. Secondo la parte ricorrente, la misura restrittiva adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] traeva il suo fondamento dalle esigenze di controllo delle condotte intramurarie dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che, tra l'altro, legittimavano le limitazioni alloro diritti previste dal comma 2-quater, lett. a) e b), della stessa disposizione, delle quali il Tribunale di sorveglianza di Milano non aveva tenuto conto. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dal Ministero della Giustizia, a mezzo dell'avvocatura distrettuale dello Stato, è fondato nei termini di seguito indicati.2. Osserva il Collegio che l'accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], relativamente al divieto di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che veniva escluso con il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano, appare in contrasto con le esigenze di controllo delle missive, in entrata e in uscita, dei detenuti in questione, rese eccessivamente difficoltose da una verifica effettuata caso per caso, con riferimento alla singola comunicazione. Deve, invero, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui le comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. rappresentano un diritto fondamentale, che è collegato all'esigenza del condannato di mantenere relazioni sociali, che non siano limitate ai rapporti con i più stretti congiunti. Questo diritto, del resto, è riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, che ritengono tale prerogativa del detenuto indispensabile nell'ambito del trattamento rieducativo, ai fini del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419-01; Sez. 1, n. 33032 del 18/04/2011, Solazzo, Rv. 250819-01; Sez. 1, n. 27344 del 28/05/2003, Emmanuello, Rv. 225011-01). Deve, al contempo, rilevarsi che le modalità di esercizio di questo diritto rientrano in un ambito di esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, che, attraverso previsioni di carattere generale, quali circolari e regolamenti di istituto, può esplicarsi in disposizioni organizzative e operative intese a definire tempi e modi per la concreta attuazione di tale irrinunciabile prerogativa del detenuto. In questi casi, come avviene in tutte le ipotesi di atti amministrativi che incidono su situazioni soggettive dei detenuti, i provvedimenti che contengono le misure limitative sono assoggettati a un controllo giurisdizionale che spetta alla magistratura di sorveglianza (Corte cost., sent. n. 135 del 2013). In questa cornice, non può non rilevarsi che l'esclusione di tale diritto di comunicazione - così come originariamente disposta dal Magistrato di sorveglianza di Milano - trae il suo fondamento dalle esigenze di controllo delle condotte intramurarie dei detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., rese evidenti dalle limitazioni stringenti dei loro diritti e attestate dal fatto che costoro possono comunicare esclusivamente con i soggetti facenti parte dello stesso gruppo di socialità e non possono svolgere colloqui in video-collegamento con detenuti sottoposti ad analogo regime. Si muove, in particolare, in questa direzione la previsione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a), Ord. pen., correttamente richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui: «L'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo A \-Th principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate». Le limitazioni in questione, del resto, si inseriscono nel contesto di una disciplina restrittiva, prevista per i detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile con la Carta fondamentale, nei limiti in cui le deroghe al regime ordinario siano strettamente connesse a esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, non altrimenti gestibili. D'altra parte, se così non fosse, le misure derogatorie del regime detentivo ordinario previste dall'art. 41-bis Ord. pen. acquisterebbero un significato oggettivamente diverso, divenendo ingiustificate e assumendo una portata puramente afflittiva, non riconducibile alla funzione attribuita dalla legge al provvedimento ministeriale (Corte cost., sent. n. 135 del 2013). Si consideri ulteriormente che, come affermato dalla stessa Corte costituzionale in un risalente e insuperato intervento chiarificatore, la congruità tra la misura restrittiva adottata nei confronti del detenuto ex art. 41-bis Ord. pen. e lo scopo perseguito costituisce una declinazione del principio di proporzione, rispetto al quale i provvedimenti incidenti sulla libertà del detenuto, per potere essere considerati legittimi, devono perseguire un fine legittimo e non devono realizzare un sacrificio eccessivo del diritto compresso (Corte cost., sent. n. 376 del 1997). Ricostruito in questi termini il contesto sistematico nel quale si inserisce il provvedimento censurato, appare evidente che il Tribunale di sorveglianza di Milano, nell'escludere il divieto di corrispondenza tra detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non teneva conto delle esigenze irrinunciabili di controllo delle missive, in entrata e in uscita, dei detenuti in questione, rese obiettivamente difficoltose da una verifica effettuata sulla singola comunicazione. Si trascurava, in questo modo, di considerare che, come recentemente ribadito da questa Corte - in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 135 del 2013, cit.; Corte cost., sent. n. 376 del 1997, cit.) -, il detenuto sottoposto al regime differenziato in esame esercita i diritti che gli vengono riconosciuti dall'ordinamento penitenziario mediante forme di comunicazione controllabili, a condizione che vengano osservate «secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis» (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 279577-01). 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata
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