CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43059/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] del reato previsto dall'art. 648, comma 2, cod. pen. e dal delitto previsto dall'art. 474, comma 2, cod. pen., ritenendo non sussistente l'elemento soggettivo. Confiscava ai sensi dell'articolo 474-bis cod. pen. la merce contraffatta. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contraffazione posta alla base della confisca. All'udienza del 4 dicembre 2018 veniva acquisita la perizia del [OSCURATO:PERSONA] senza consenso e senza preventiva escussione del tecnico, con conseguente inutilizzabilità della perizia 2.1.1. Il collegio riafferma che, in tema di formazione del fascicolo del dibattimento, il consenso alla richiesta della controparte di acquisizione allo stesso di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (Sez. 5, n. 15624 del 15/12/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263260 - 01; Sez. 3, n. 1727 del 11/11/2014, dep. 2015, Pistis, Rv. 261927; Sez. 2, n. 19679 del 06/05/2010, Palamara, Rv. 247120). Nel caso in esame come rilevato dalla Corte d'appello (pag. 5 della sentenza impugnata) emergeva che la perizia era stata acquisita all'udienza del 4 dicembre 2018 nulla osservando le parti che avevano manifestato, così facendo, il consenso tacito alla sua acquisizione. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il giorno 12 settembre 202