CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 30100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17368-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - controricorrente - Oggetto LICENZIAMENTO R.G.N. 17368/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC avverso la sentenza n. 711/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/01/2022 R.G.N. 113/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado ed ha rigettato l’impugnazione del licenziamento proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società cooperativa [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte territoriale ha ritenuto correttamente comunicato alla lavoratrice, in applicazione dell’art. 1335 cod.civ., la decisione di esclusione dalla cooperativa e il contestuale licenziamento, avendo il datore di lavoro provato sia la spedizione della lettera raccomandata (2610.2018) sia la regolarità del procedimento di consegna (tentativo di consegna attestato dall’agente postale, deposito presso l’ufficio postale, compiuta giacenza); di conseguenza, essendo valido ed efficace il licenziamento intimato dalla cooperativa, la lavoratrice era decaduta dall’impugnazione del secondo licenziamento che la società – alla luce della documentazione prodotta – aveva intimato “nell’ipotesi di eventuale invalidazione della delibera di esclusione (cfr. doc. 21 parte appellante)”. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la lavoratrice che articola un motivo cui resiste con controricorso la cooperativa. La ricorrente ha depositato memoria. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. avendo, la sentenza impugnata, trascurato che dall’atto di intimazione del secondo licenziamento emergeva la volontà della società cooperativa di revocare tacitamente il primo licenziamento posto che la lettera del 16.11.2018 comunicava il (secondo) licenziamento “nel caso in cui non avesse [la lavoratrice] ancora ritirato la nostra lettera di esclusione e licenziamento del 25.10.18 prot. 1141/2018 inviateLe in data 26.10.2018”; insomma, il datore di lavoro ha espressamente condizionato la validità ed efficacia del secondo licenziamento, regolarmente impugnato, al mancato ritiro della lettera con la quale era stato disposto il primo licenziamento; la Corte territoriale ha accertato la regolare spedizione (e ricezione) della lettera concernente il primo licenziamento, ma non il “ritiro” (essendo, la missiva, stata rispedita al mittente per compiuta giacenza). 2. Il motivo è inammissibile. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). Nel caso in cui si assuma che una la pronuncia del giudice di merito comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass. n. 26764 del 2019). La Corte d'appello ha dedicato esaustiva illustrazione delle ragioni per le quali ha ritenuto valido ed efficace il licenziamento intimato con lettera del 25-26.10.2018 (con conseguente sopravvenuta caducazione degli effetti del secondo licenziamento che la sentenza impugnata, alla luce dell’esame di tutta la documentazione depositata in atti e del tenore della lettera di intimazione del secondo licenziamento, ha ritenuto “privo di effetto”); tali ragioni logico-giuridiche non possono dirsi né mancanti né inintelligibili, e la prospettazione della ricorrente di una diversa interpretazione della lettera di intimazione del secondo licenziamento non attiene al paradigma legale invocato (violazione dell’art. 132 cod.proc.civ.) e si risolve, invero, nella censura dell’accertamento – di fatto – sulla volontà espulsiva del datore di lavoro che costituisce facoltà rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, soprattutto se vi sia stata adeguata motivazione, come nel caso in esame. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il riparto delle spese del presente giudizio di legittimità segue il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 4. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari