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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25199/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGaetano Campolo-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n.491/2021 depositata il 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CTR dell'Emilia-Romagna, con la sentenza 491/3/2021, pronunciandoin sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte conNumero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026ordinanza n. 23075/2019, in accoglimento del ricorso per cassazioneproposto dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in riforma della sentenza di primogrado rigettava il ricorso proposto dai contribuenti Fabio, Cristina ed AngelaLunardini avvero gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2004,2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.2.

Contro detta sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria.3.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazioneagli artt. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, 63 d.lgs. 546/1992 nonché 383 e384 c.p.c., per avere la CTR disatteso il principio stabilito dalla SupremaCorte in sede di annullamento non provvedendo a valutare il valore venaledei beni in conformità dal dettato di cui all’ artt. 5, comma 5, d.lgs.504/1992.2.

Con il secondo motivo deducono violazione del diritto di difesa ex art. 61e segg. d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di appello considerato che icontribuenti, a seguito del provvedimento del Presidente della sezionerelativo alle modalità di trattazione della causa tenuto conto della situazioneemergenziale, avevano insistito per la discussione orale della causa.3.

Per ragioni di ordine logico deve essere, in primo luogo, esaminato ilsecondo motivo di ricorso.3.1.

Tale motivo è da ritenere fondato, con conseguente assorbimento delprimo.Osserva il Collegio che risulta pacifico che i contribuenti, a fronte delprovvedimento del Presidente di Sezione relativo alle modalità di trattazionedelle cause durante il periodo emergenziale secondo le previsioni di cuiall’art. 27 d.l. 137.2020, avevano formulato, notificandola, apposita“istanza di discussione” in data 3.12.2020, secondo quando incontroverso.Tale istanza – richiamata dai ricorrenti ai fini della c.d. autosufficienza -Numero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026testualmente recita: “Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore deiricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Cristina ed Angela ut supra, visto l’avviso ditrattazione dell’epigrafato ricorso comunicato il 5 novembre 2020, e visto ildispositivo dell’ordinanza presidenziale in data 2 novembre 2020 prot. n.3456/2020, comunicata il 5 novembre 2020 fa istanza per la discussionedel sopra indicato ricorso secondo le modalità previste nel suindicatoprovvedimento presidenziale”.4.

Va premesso che l’art. 27 d.l. 137.2020 (Misure urgenti relative allosvolgimento del processo tributario) applicabile alla fattispecie in esame cosìdispone: “1.

Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello statodi emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti,impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionaleconseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni dipericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nelprocesso tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali edelle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato,secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente dellaCommissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almenocinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una cameradi consiglio.

I decreti possono disporre che le udienze e le camere diconsiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioniinformatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorsetecniche e finanziarie disponibili.

In tutti i casi in cui sia disposta ladiscussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almenotre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità dicollegamento.

Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identitàdei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini delladisciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali redatti in occasione diun collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a uncollegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficioNumero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026giudiziario.

2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto,le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano indecisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insistaper la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre particostituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissataper la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti glieffetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procederemediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienzaper deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienzaper memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispettodei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovoruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto deimedesimi termini.

In caso di trattazione scritta le parti sono consideratepresenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sededell'ufficio”.4.1.

In forza della disciplina esposta, dunque, in caso di richiesta della parte,anche alla luce delle previsioni di cui al richiamato provvedimentopresidenziale in data 2 novembre 2020 prot. n. 3456/2020, l’udienzadoveva svolgersi mediante collegamento da remoto o, qualora ciò non fossepossibile come ritenuto nel citato provvedimento, mediante trattazionescritta; non poteva, quindi, procedersi senza alcuna forma dicontraddittorio.4.2.

Nel caso di specie in considerazione della mancanza del verbale e delprovvedimento di concessione dei termini per la trattazione scritta, deveritenersi che la controversia sia stata trattata in camera di consiglio o,comunque, “allo stato degli atti”, circostanza che determina la nullità dellasentenza.5.

Questa Corte (vedi Cass. n. 13698 del 2026) ha infatti osservato, in uncaso analogo a quello in esame che: «La citata normativa emergenzialeNumero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l’udienzain presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo unadisciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli ufficiche impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo delgiudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria inmodo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa.Si è introdotto, quindi, un sistema di “congegni di sostituzione” (Cass. n.33175 del 2021) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in primabattuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto(primo comma) e «in alternativa», la possibilità di decisione «sulla basedegli atti», (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte lapossibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non siapossibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondola norma emergenziale, è da considerarsi “equivalente” all’udienza, attesoche «le parti sono considerate presenti».5.2.

Appare evidente che nel caso in esame i giudici di appello non hannoosservato la normativa in esame in quanto, a fronte dell’istanza con cui laparte insisteva per l’udienza di discussione, la CTR, senza dare attodell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto né del decretopresidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non ha concesso neppurei termini per la trattazione scritta, eventualmente rinviando l’udienza anuovo ruolo, ma ha deciso direttamente la causa sulla base degli atti.In ragione dell’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza didiscussione e trattazione scritta, deve essere richiamato l’orientamentodella prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema dicontenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglioinvece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle partiai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullitàprocessuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto didifesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678Numero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n.10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001).5.3.

In questo caso la lesione del diritto di difesa di parte contribuenterisulta ancor più evidente, perché negandosi alla parte non solo l’udienza didiscussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta si èimpedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.5.4.

Va, pure, ricordato che questa Corte ha rilevato, in relazione al giudiziocamerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale,che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile deldiritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dallatrattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorieper illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (vedi, ex plurimis, Cass. n.395 del 2017; Cass. n. 5371 2017; Cass. n. 13698/2026; Cass. 7701 del2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n.26480 del 2020)» (Cass. n. 20420/2024).6.

Conseguentemente, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso,assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna che, in diversacomposizione, dovrà riesaminare la causa, procedendo anche allaliquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria indata 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGaetano Campolo-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n.491/2021 depositata il 15/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR dell'Emilia-Romagna, con la sentenza 491/3/2021, pronunciandoin sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto da questa Corte conNumero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026ordinanza n. 23075/2019, in accoglimento del ricorso per cassazioneproposto dal Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in riforma della sentenza di primogrado rigettava il ricorso proposto dai contribuenti Fabio, Cristina ed AngelaLunardini avvero gli avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2004,2005, 2006, 2007, 2008 e 2009.2. Contro detta sentenza i contribuenti propongono ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati con successiva memoria.3. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge in relazioneagli artt. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, 63 d.lgs. 546/1992 nonché 383 e384 c.p.c., per avere la CTR disatteso il principio stabilito dalla SupremaCorte in sede di annullamento non provvedendo a valutare il valore venaledei beni in conformità dal dettato di cui all’ artt. 5, comma 5, d.lgs.504/1992.2. Con il secondo motivo deducono violazione del diritto di difesa ex art. 61e segg. d.lgs. 546/1992, non avendo i giudici di appello considerato che icontribuenti, a seguito del provvedimento del Presidente della sezionerelativo alle modalità di trattazione della causa tenuto conto della situazioneemergenziale, avevano insistito per la discussione orale della causa.3. Per ragioni di ordine logico deve essere, in primo luogo, esaminato ilsecondo motivo di ricorso.3.1. Tale motivo è da ritenere fondato, con conseguente assorbimento delprimo.Osserva il Collegio che risulta pacifico che i contribuenti, a fronte delprovvedimento del Presidente di Sezione relativo alle modalità di trattazionedelle cause durante il periodo emergenziale secondo le previsioni di cuiall’art. 27 d.l. 137.2020, avevano formulato, notificandola, apposita“istanza di discussione” in data 3.12.2020, secondo quando incontroverso.Tale istanza – richiamata dai ricorrenti ai fini della c.d. autosufficienza -Numero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026testualmente recita: “Il sottoscritto Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore deiricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Cristina ed Angela ut supra, visto l’avviso ditrattazione dell’epigrafato ricorso comunicato il 5 novembre 2020, e visto ildispositivo dell’ordinanza presidenziale in data 2 novembre 2020 prot. n.3456/2020, comunicata il 5 novembre 2020 fa istanza per la discussionedel sopra indicato ricorso secondo le modalità previste nel suindicatoprovvedimento presidenziale”.4. Va premesso che l’art. 27 d.l. 137.2020 (Misure urgenti relative allosvolgimento del processo tributario) applicabile alla fattispecie in esame cosìdispone: “1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello statodi emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti,impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionaleconseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni dipericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nelprocesso tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali edelle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato,secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente dellaCommissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almenocinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una cameradi consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere diconsiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioniinformatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorsetecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta ladiscussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almenotre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità dicollegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identitàdei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini delladisciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione diun collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a uncollegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficioNumero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026giudiziario. 2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto,le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano indecisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insistaper la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre particostituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissataper la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti glieffetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procederemediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienzaper deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienzaper memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispettodei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovoruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto deimedesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono consideratepresenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sededell'ufficio”.4.1. In forza della disciplina esposta, dunque, in caso di richiesta della parte,anche alla luce delle previsioni di cui al richiamato provvedimentopresidenziale in data 2 novembre 2020 prot. n. 3456/2020, l’udienzadoveva svolgersi mediante collegamento da remoto o, qualora ciò non fossepossibile come ritenuto nel citato provvedimento, mediante trattazionescritta; non poteva, quindi, procedersi senza alcuna forma dicontraddittorio.4.2. Nel caso di specie in considerazione della mancanza del verbale e delprovvedimento di concessione dei termini per la trattazione scritta, deveritenersi che la controversia sia stata trattata in camera di consiglio o,comunque, “allo stato degli atti”, circostanza che determina la nullità dellasentenza.5. Questa Corte (vedi Cass. n. 13698 del 2026) ha infatti osservato, in uncaso analogo a quello in esame che: «La citata normativa emergenzialeNumero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026autorizza, in un contesto di divieti e limitazioni che non consentono l’udienzain presenza, lo svolgimento dell’udienza da remoto prevedendo unadisciplina alternativa, in caso di carenze organizzative all’interno degli ufficiche impediscano il collegamento, rimessa non alla parte ma al governo delgiudice e finalizzata ad assicurare lo svolgimento dell’attività giudiziaria inmodo da garantire comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa.Si è introdotto, quindi, un sistema di “congegni di sostituzione” (Cass. n.33175 del 2021) dell’udienza pubblica di discussione prevedendosi, in primabattuta, la possibilità di svolgimento mediante collegamento da remoto(primo comma) e «in alternativa», la possibilità di decisione «sulla basedegli atti», (secondo comma), lasciandosi all’iniziativa della parte lapossibilità di insistere per la discussione, con la previsione, ove non siapossibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondola norma emergenziale, è da considerarsi “equivalente” all’udienza, attesoche «le parti sono considerate presenti».5.2. Appare evidente che nel caso in esame i giudici di appello non hannoosservato la normativa in esame in quanto, a fronte dell’istanza con cui laparte insisteva per l’udienza di discussione, la CTR, senza dare attodell’impossibilità di procedere al collegamento da remoto né del decretopresidenziale autorizzativo del rito emergenziale, non ha concesso neppurei termini per la trattazione scritta, eventualmente rinviando l’udienza anuovo ruolo, ma ha deciso direttamente la causa sulla base degli atti.In ragione dell’equivalenza posta dalla norma emergenziale tra udienza didiscussione e trattazione scritta, deve essere richiamato l’orientamentodella prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema dicontenzioso tributario, la trattazione del ricorso in camera di consiglioinvece che alla pubblica udienza, in presenza di un'istanza di una delle partiai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullitàprocessuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto didifesa (Cass. n. 19579 del 2018; Cass. n. 3559 del 2010; Cass. n. 10678Numero registro generale 29679/2021Numero sezionale 5465/2026Numero di raccolta generale 25199/2026Data pubblicazione 10/09/2026del 2009; Cass. n. 14380 del 2007; Cass. n. 20852 del 2005; Cass. n.10099 del 2001; Cass. n. 5643 del 2001; Cass. n. 5986 del 2001).5.3. In questo caso la lesione del diritto di difesa di parte contribuenterisulta ancor più evidente, perché negandosi alla parte non solo l’udienza didiscussione, in presenza o da remoto, ma anche la trattazione scritta si èimpedito ogni contraddittorio nella fase decisionale.5.4. Va, pure, ricordato che questa Corte ha rilevato, in relazione al giudiziocamerale davanti a sé ma con affermazioni di principio di portata generale,che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile deldiritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dallatrattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorieper illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (vedi, ex plurimis, Cass. n.395 del 2017; Cass. n. 5371 2017; Cass. n. 13698/2026; Cass. 7701 del2017; Cass. n. 5665 del 2018; Cass. sez. un. n. 14437 del 2018; Cass. n.26480 del 2020)» (Cass. n. 20420/2024).6. Conseguentemente, stante la fondatezza del secondo motivo di ricorso,assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia di secondo grado dell'Emilia-Romagna che, in diversacomposizione, dovrà riesaminare la causa, procedendo anche allaliquidazione delle spese del presente grado. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria indata 9 luglio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25199/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris