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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10257/2026

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IERI-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], GIÀ I.A.C.P. [OSCURATO:PERSONA] LECCErappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA n. 1830/2023 depositata il 14/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Casarano (LE) notificò a [OSCURATO:PERSONA] unavviso d’accertamento n. 1705 per il mancato pagamento della somma di€ 159.660,00 per IMU 2016, sanzioni e interessi, in relazione a taluniimmobili siti in quel territorio.Numero registro generale 926/2024Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 10257/2026Data pubblicazione 20/04/2026La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1725 del 29/11/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione invocata.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia accolse l’appello.Secondo la medesima, che ha richiamato gli orientamenti di questa Cortenelle pronunce 3983/21 e 5870/23, doveva ritenersi che i commi 2 e 10dell’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, dovesserointerpretarsi nel senso che - anche ove gli appartamenti di [OSCURATO:PERSONA] SudSalento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche, nellacategoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali, demandando al Comune l’onere di provare il contrario,onere non adempiuto nel caso specifico.Ricorre per cassazione il Comune di Cesarano sulla base di due motivi,integrati da successiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta degli avvocati delle parti depositata il23 marzo u.s, gli stessi hanno formulato istanza di rinvio delprocedimento, in quanto fra le parti è emersa la fattiva volontà disottoscrivere un accordo conciliativo inerente a tutto il contenzioso aventead oggetto il tributo locale ed essendo pertanto, il richiesto rinvio,necessario al fine di completare la procedura d’accordo.Rilevato che le questioni devolute al giudizio, ed i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendono, opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti stesse il pienoNumero registro generale 926/2024Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 10257/2026Data pubblicazione 20/04/2026svolgimento delle attività necessarie alla prospettata composizionestragiudiziale della controversia.

P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IERI-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], GIÀ I.A.C.P. [OSCURATO:PERSONA] LECCErappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella PUGLIA n. 1830/2023 depositata il 14/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune di Casarano (LE) notificò a [OSCURATO:PERSONA] unavviso d’accertamento n. 1705 per il mancato pagamento della somma di€ 159.660,00 per IMU 2016, sanzioni e interessi, in relazione a taluniimmobili siti in quel territorio.Numero registro generale 926/2024Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 10257/2026Data pubblicazione 20/04/2026La contribuente impugnò l’avviso avanti alla Commissione TributariaProvinciale di Lecce che, con sentenza n. 1725 del 29/11/2021, respinse ilricorso, non ritenendo fondata l’istanza di riconoscere, in relazione aipredetti immobili, l’esenzione invocata.Su appello della contribuente, nel contraddittorio con il Comune e con lasentenza indicata in epigrafe, la [OSCURATO:PERSONA] dellaPuglia accolse l’appello.Secondo la medesima, che ha richiamato gli orientamenti di questa Cortenelle pronunce 3983/21 e 5870/23, doveva ritenersi che i commi 2 e 10dell’art. 13 del d.l. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, dovesserointerpretarsi nel senso che - anche ove gli appartamenti di [OSCURATO:PERSONA] SudSalento non rientrassero, per tipologia o condizioni economiche, nellacategoria degli “alloggi sociali” - la natura, le attribuzioni e le finalitàimpresse all’ente, sulla base dell’art. 1 della legge regionale Puglia n.22/2014, ponevano la presunzione che gli stessi fossero tutti in uso qualialloggi sociali, demandando al Comune l’onere di provare il contrario,onere non adempiuto nel caso specifico.Ricorre per cassazione il Comune di Cesarano sulla base di due motivi,integrati da successiva memoria.Resiste la contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERilevato che, con istanza congiunta degli avvocati delle parti depositata il23 marzo u.s, gli stessi hanno formulato istanza di rinvio delprocedimento, in quanto fra le parti è emersa la fattiva volontà disottoscrivere un accordo conciliativo inerente a tutto il contenzioso aventead oggetto il tributo locale ed essendo pertanto, il richiesto rinvio,necessario al fine di completare la procedura d’accordo.Rilevato che le questioni devolute al giudizio, ed i dati esposti nellacongiunta richiesta delle parti, rendono, opportuno il rinvio a nuovo ruolodella trattazione del ricorso per consentire alle parti stesse il pienoNumero registro generale 926/2024Numero sezionale 2742/2026Numero di raccolta generale 10257/2026Data pubblicazione 20/04/2026svolgimento delle attività necessarie alla prospettata composizionestragiudiziale della controversia. P.Q.MLa Corte, rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo per consentire alleparti il perfezionamento del prospettato accordo stragiudiziale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
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