CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 46287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 18/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 10 gennaio del 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione, per avere hA ricevuto un'automobile provento del reato di truffa provvedendo ad intestarla fittiziamente alla propria convivente. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. Il ricorrente avrebbe agito in buona fede, acquistando da [OSCURATO:PERSONA] una autovettura che a sua volta era stata da costui regolarmente acquistata da una concessionaria, ignorando che fosse stata ordita da altri una truffa nei confronti del Catalano, soggetto del quale non si evidenziavano le deficienze psichiche, mai a lui comunicate dagli autori della truffa. L'imputato, inoltre, a dimostrazione della sua buona fede, avrebbe pagato il venditore regolarmente e questi, anche in forza degli eventi transattivi successivi con la concessionaria, non avrebbe subito alcun danno; 2) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1. Quanto al primo motivo, il ricorrente, reclamando la sua buona fede, non si misura con la motivazione della sentenza impugnata che ha messo in luce i suoi rapporti di frequentazione con l'autore della truffa, tale Bassolamento, separatamente giudicato, nonché la conoscenza della truffa commessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto con deficit intellettivo indotto dal Bassolamento e da altro coimputato ad acquistare un'automobile pur essendo sprovvisto di patente di guida per poi immediatamente rivenderla al ricorrente che la intestava alla sua convivente. L'imputato, pur non avendo partecipato al reato presupposto - circostanza mai messa in discussione nei suoi atti di impugnazione - era stato presente al ritiro dell'auto da parte del Catalano, accompagnandolo anche per il successivo passaggio di proprietà, tanto immediato quanto anomalo, seguito dalla mancata corresponsione del prezzo di acquisto secondo le indicazioni contenute nella sentenza impugnata a smentita della produzione documentale difensiva volta a provare il contrario e dimostrative della sua malafede nella ricezione dell'automobile. La ricostruzione della sentenza è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e le censure difensive, non richiamando parte dei dati prima indicati, risultano aspecifiche in punto di sussistenza del dolo del reato di ricettazione, che esclude ogni più benevola qualificazione giuridica del fatto in termini di incauto acquisto, con assorbimento di quanto dedotto con il secondo motivo. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 19.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rago A WI4 (1/