CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 15044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a di Veronacon l'ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diVicenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la competenza delMagistrato di Sorveglianza di Verona.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. A seguito delle decisioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] l’8 ottobre 2015 e dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona il 26 settembre 2015 èsorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 2025-369 SIGE GipVicenza e con il n. 2025/8276 SIUS Sorv. Verona.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal [OSCURATO:PERSONA] per le Indaginipreliminari del Tribunale di Vicenza con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen. il 14 luglio 2023, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023, alla pena detentiva di annidue e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa, convertita con la sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità, quantificato in 910 giorni, pari a 1.820 ore, poi rideterminata aseguito del computo del presofferto agli arresti domiciliari in 797 giorni di lavoro di pubblicautilità, corrispondenti a 1.594 ore.Il condannato, in data 12 settembre 2025, con istanza proposta al Magistrato disorveglianza di Verona, ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipatasui semestri di pena già scontata.L’Ufficio di sorveglianza di Verona, illustrate le ragioni per le quali non condivideva leconclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con le sentenze Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.quanto alla competenza a decidere in merito al tale richiesta, ha dichiarato la propriaincompetenza e ha disposto trasmettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Vicenza.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, richiamato quantoindicato nelle pronunce della cassazione pure citate nel provvedimento indicato, ha sollevatoil presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.4. In data 13 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistratodi sorveglianza di Verona.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Verona.2. Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto poiché l'indubbia esistenza di unasituazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudicisopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento delbeneficio della liberazione anticipata - appare insuperabile senza il presente interventodecisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.3. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipatanella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblicautilità.3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziatodalle recenti sentenze Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m., Sez. 1, n. 18955 del20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, èapplicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riformaCartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto èil Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativoè inequivoco.L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata invigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «ilprovvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistratodi sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore,l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez.1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.).In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioniesposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Verona, si deve ribadire chele esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazionedella competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo algiudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non èsuperabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m.; Sez. 1, n.18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687– 01).3.2. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in talmodo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato disorveglianza di Verona al quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza diVerona, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]