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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22820/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24723/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via della Scrofa n. 57 –ricorrente e controricorrente incidentale– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 311/1/15, pronunciata in data 28 febbraio 2015 e pubblicata in data 10 marzo 2015, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ricorso notificato il 12 ottobre 2015 e depositato il 29 ottobre 2015, la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 311, resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, pronunciata il 28 febbraio 2015, depositata il 10 marzo 2015, avente per oggettol’impugnazione del diniego di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n.

R4K4000022 e di sgravio del ruolo n. 2010/271, recato dalla cartella di pagamento n. 05620100003808042, nella parte in cui era richiesto, a titolo di sanzioni, un importo pari ad € 12.084.867,08, in conseguenza del disconoscimento dell’agevolazione di cui al combinato disposto degli artt. 1, l. 26 novembre 1993, n. 489 e 7, l. 18 luglio 1990, n. 218.

2. L’Agenzia delle e ntrate resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato contro la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la doglianza avente carattere preliminare afferente all’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla Fondazione avverso il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso al ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197.

Considerato che:

1. In data 30 maggio 2022 la ricorrente principale, dato atto che successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte si è espressa, in senso sfavorevole alle ragioni della Fondazione, sulla questione giuridica rilevante anche ai fini della decisione del presente giudizio, afferente all’esigibilità delle sanzioni correlate al disconoscimento dell’agevolazione di cui al combinato disposto degli artt. 1, l. n. 489, citata, e 7, l. n. 218, citata (cfr. ordinanza n. 32578/2019), e di non avere quindi più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato atto di rinuncia, con firma digitale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, autenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con accettazione, anche per la compensazione delle spese, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’Avvocatura dello Stato (sempre con firma digitale).

2. In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia.

La dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poiché la decisione di quest'ultimo presuppone l'accoglimento del ricorso principale, escluso dall'estinzione del giudizio su di esso (Cass. 03/10/2005, n. 19295).

3. Le spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia, peraltro con specifica richiesta di compensazione delle stesse, sono compensate ( Cass., Sez.

U., 28/07/2021, n. 21645) Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M. dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24723/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via della Scrofa n. 57 –ricorrente e controricorrente incidentale– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 311/1/15, pronunciata in data 28 febbraio 2015 e pubblicata in data 10 marzo 2015, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso notificato il 12 ottobre 2015 e depositato il 29 ottobre 2015, la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 311, resa dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, pronunciata il 28 febbraio 2015, depositata il 10 marzo 2015, avente per oggettol’impugnazione del diniego di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. R4K4000022 e di sgravio del ruolo n. 2010/271, recato dalla cartella di pagamento n. 05620100003808042, nella parte in cui era richiesto, a titolo di sanzioni, un importo pari ad € 12.084.867,08, in conseguenza del disconoscimento dell’agevolazione di cui al combinato disposto degli artt. 1, l. 26 novembre 1993, n. 489 e 7, l. 18 luglio 1990, n. 218. 2. L’Agenzia delle e ntrate resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato contro la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la doglianza avente carattere preliminare afferente all’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla Fondazione avverso il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso al ricorso incidentale condizionato. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: 1. In data 30 maggio 2022 la ricorrente principale, dato atto che successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte si è espressa, in senso sfavorevole alle ragioni della Fondazione, sulla questione giuridica rilevante anche ai fini della decisione del presente giudizio, afferente all’esigibilità delle sanzioni correlate al disconoscimento dell’agevolazione di cui al combinato disposto degli artt. 1, l. n. 489, citata, e 7, l. n. 218, citata (cfr. ordinanza n. 32578/2019), e di non avere quindi più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato atto di rinuncia, con firma digitale di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società, autenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con accettazione, anche per la compensazione delle spese, dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’Avvocatura dello Stato (sempre con firma digitale). 2. In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. La dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poiché la decisione di quest'ultimo presuppone l'accoglimento del ricorso principale, escluso dall'estinzione del giudizio su di esso (Cass. 03/10/2005, n. 19295). 3. Le spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia, peraltro con specifica richiesta di compensazione delle stesse, sono compensate ( Cass., Sez. U., 28/07/2021, n. 21645) Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. dichi
Sentenza Cassazione n. 22820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris