CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 51147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30569/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di evasione nei confronti di tutti gli imputati e per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri nei confronti del solo imputato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione quanto alla insufficiente motivazione della sentenza emessa della Corte di Appello - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte di Appello, infatti, ha adeguatamente motivato circa la specifica gravità del fatto (data, oltre che dalla elusione dell'autorizzazione ottenuta per partecipare al processo a proprio carico, anche dal contatto con all:ri soggetti pregiudicati), in sé ostativq, all'applicazione dell'istituto di favore, e il ricorso non fa altro che formulare generici enunciati censori; Rilevato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.pen. - è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato che l'unico motivo di [OSCURATO:PERSONA] — con cui lamenta violazione di legge quanto all'inquadramento del fatto accertato nella violazione prevista dall'art.385 cod.pen. - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; rilevato, in particolare, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 8 e 9 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della ritenuta sussistenza del reato, data dalla divergenza del contegno dell'imputato rispetto ai limiti fissati nell'autorizzazione, che segnava il codice di comportamento da tenere nell'arco di tempo in cui era consentito derogare al regime detentivo, oltre il quale la condotta, non rientrando, appunto, nell'ambito di quella autorizzata, costituiva una violazione degli obblighi legati alla misura applicata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così