CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11048/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in ordine al reato di guida senza patente (perché revocata), con recidiva nel biennio. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (p. 1 sent. app.), risultando altresì manifestamente infondati, considerata la completezza e la congruità della motivazione; che, quanto alle invocate circostanze generiche, il motivo appare generico e che comunque vale il principio per il quale non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284096): nel caso di specie, la sentenza impugnata ha evidenziato i comportamenti recidivanti ed abituali dell'imputato, i numerosissimi precedenti penali a suo carico per reati contro la sicurezza pubblica, contro il patrimonio e in violazione della legge sugli stupefacenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Pre41d9hte