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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2024

Cassazione n. 31038/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione pluriaggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti; considerato che, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione operata dai giudici di merito in relazione ai fatti contestati, lamentando, in particolare, che erroneamente erano stati contestati il delitto di furto e quello di utilizzo indebito della carta di credito al medesimo soggetto ritenuto responsabile del furto dovendosi al contrario ritenere che la condotta antecedente l'utilizzo della carta dovesse più correttamente ricondursi non alla fattispecie del delitto di furto, ma a quella del delitto di ricettazione; rilevato che, il suddetto motivo è manifestamente infondato, perché, nel caso di specie, in ragione dei molteplici elementi probatori - cui fanno compiuto riferimento i giudici di merito e la cui valutazione non è sindacabile in questa sede - i fatti di cui al capo A) non possono qualificarsi come delitto di ricettazione, bensì sono inquadrabili nella diversa fattispecie di furto.

La motivazione della Corte d'appello è lineare, coerente e non manifestamente illogica e a tale valutazione deve fermarsi questa Corte di legittimità poiché esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estens a D E P 0 S 1TA A Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C Ai\:CELI.11 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto in abitazione pluriaggravato e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti; considerato che, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione operata dai giudici di merito in relazione ai fatti contestati, lamentando, in particolare, che erroneamente erano stati contestati il delitto di furto e quello di utilizzo indebito della carta di credito al medesimo soggetto ritenuto responsabile del furto dovendosi al contrario ritenere che la condotta antecedente l'utilizzo della carta dovesse più correttamente ricondursi non alla fattispecie del delitto di furto, ma a quella del delitto di ricettazione; rilevato che, il suddetto motivo è manifestamente infondato, perché, nel caso di specie, in ragione dei molteplici elementi probatori - cui fanno compiuto riferimento i giudici di merito e la cui valutazione non è sindacabile in questa sede - i fatti di cui al capo A) non possono qualificarsi come delitto di ricettazione, bensì sono inquadrabili nella diversa fattispecie di furto. La motivazione della Corte d'appello è lineare, coerente e non manifestamente illogica e a tale valutazione deve fermarsi questa Corte di legittimità poiché esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estens a D E P 0 S 1TA A Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C Ai\:CELI.11 [OSCURATO:PERSONA]
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