CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 19370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 23/02/2021 della Corte di appello dì Napoli, che ha confermato la sentenza in data 28/10/2011 del Tribunale di Napoli, nella parte in cui l'aveva condannata per il reato di usura. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in ragione della genericità del motivo di appello sul punto, che si è risolto in una generica evocazione di un trattamento sanzionatorio più mite, così risultando aspecifico in quanto privo di reali censure alla sentenza di primo grado. In ragione di tale rilievo preliminare, va a questo punto ricordato che «le cause di inammissibilità dell'appello inficiano alla radice l'impugnazione senza possibilità di sanatoria. Tale inammissibilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se non rilevata dal giudice a quo e dal giudice ad quem, deve essere rilevata dalla Cassazione. L'inammissibilità dell'appello importa che la sentenza di primo grado diventa irrevocabile sul punto e nei confronti dell'imputato, con la conseguenza che questi difetta del potere di ricorrere per Cassazione, per cui va dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto», (Sez. 4, Sentenza n. 14442 del 26/09/1990, Pilloni, Rv. 185683; Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 26/10/1987 Ud. -dep. 21/03/1988-, Alticozzi, Rv. 177925; più di recente, nello stesso senso, non massimate: Sez. 7, Ordinanza n. 13346 del 11/11/2016 ud. -dep. 20/3/2017, Andronaco). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedottì. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] icysina Verga [OSCURATO:PERSONA] ;\ egqi,