CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03494/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza suricorso n. 17672/2023 per regolamento di competenza proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall'avvocatoGiuseppe la Spina, domiciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente- avversola sentenza della Corte di appello di Perugia n. 481/2023 del 12/07/2023. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le osservazioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erbache ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Spoleto nei confronti del committente [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo di circa € 6.992 per corrispettivo di lavori di ristrutturazione di due apparta- menti svolti sulla base di contratti di appalto del 12/5/2014 e del 2di 5 – 17672/2023 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, il committente eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Viterbo, in quanto egli aveva trasferito la propria resi- denza in provincia di Viterbo cinque mesi prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo. Rigettata in primo grado, l’opposizione veniva ac- colta su tale profilo in appello. Ricorre in cassazione l’appaltatrice per regolamento di competenza, con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste il committente con con- troricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. –Con il primo motivo (p. 4) l’appaltatrice denuncia la falsa appli- cazione dell’art. 33 co. 2 lett. u) cod. cons. (d. lgs. 206/2005) e argo- menta, viceversa, l’applicabilità dell’art. 66-bis cod. cons., così come novellato dall’art. 1 d. lgs. 21/2014 a decorrere dal 13/6/2014, ove si prevede che: «per le controversie civili inerenti all’applicazione delle sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale indero- gabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consuma- tore […]». Ciò sulla base di un accordo del 16/2/2015 (quindi succes- sivo all’entrata in vigore del menzionato dell’art. 66-bis cod. cons.), in base al quale il committente si riconosceva debitore delle somme do- vute a saldo dei lavori come ivi indicate e con le modalitàivi stabilite. Su tale accordo veniva fondata la richiesta di decreto ingiuntivo. Per- tanto, la competenza avrebbe potuto essere ancorata non solo alla re- sidenza, ma anche al domicilio, che la sentenza di primo grado aveva accertato essere a Spoleto, ove èubicata l’agenzia di assicurazioni della quale era titolare il committente. Il secondo motivo (p. 6) denuncia la violazione dell’art. 1182 co. 3 c.c. («L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della 3di 5 – 17672/2023 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. scadenza»), poiché il [OSCURATO:DATA_NASCITA] vi è stata ricognizione di debito da parte del committente, che essendo liquido avrebbe dovuto essere sal- dato al domicilio del creditore, quindi a Spoleto. Il terzo motivo (p. 7) denuncia la violazione degli artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c. (secondo cui il trasferimento della residenza non può es- sere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge e provato con la doppia dichiarazione fatta al co- mune di provenienza e a quello di destinazione). Nel caso di specie, nessuna prova di tali adempimenti predetti è stata prodotta dalla con- troparte. 2. –I tre motivi possono esaminarsi congiuntamente. Essi non sono fondati. Nella ricostruzione del diritto vivente in materia di foro del consuma- tore, punto di riferimentoè Cass. SU 14669/03, ove – argomentando dall’allora vigente art. 1469-bis n. 19 c.c. - si è statuito che il foro competente non può essere stabilito né legislativamente, né contrat- tualmente in «nessun altro luogo diverso da quello in cui il consumatore hasede», con i seguenti corollari : (a) deroga delle norme sulla com- petenza del codice di procedura civile, (b) nullità delle clausole che stabiliscono «come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore» (cfr. art. 33 co. 2 lett. u cod. cons.), (c) non operatività dell’art. 1182 co. 3 c.c. Inoltre, come osservato dal P.M., nel caso di specie non si applica l’art. 66-bis cod. cons.perché i contratti de quibus sono stati stipulati prima del 13/06/2014, data a partire dalla quale si applica la disposi- zione menzionata. Né l’applicabilità di tale disposizione può invocarsi sulla base dell’atto del febbraio del 2015. A parte il claudicante rispetto del requisito della specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. , 4di 5 – 17672/2023 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. poiché il contenuto non è stato sunteggiato nei suoi profili rilevanti nel ricorso(bensì meramente allegato al ricorso nel «fascicoletto dell’au- tosufficienza»), tale atto si profila come mera ricognizione di debito , che quindi non costituisce un elemento sulla cui base sia possibile ra- dicare la competenza del giudice in modo autonomo dall’atto al quale esso si riferisce. 3.- Ne segue che la sentenza impugnata resiste ad ogni profilo di censura articolato nei tre motivi di ricorso. Nella parte rilevante, essa infatti argomenta nei seguenti termini. Si applica la disciplina del codice del consumo, per cui la competenza territoriale inderogabile è da de- terminare con riguardo alla residenza del consumatore al momento della domanda giudiziale. Il giudice di primo grado ha fondato la pro- pria competenza sul rilievo che l’opponente avesse mantenuto la pro- pria sede di lavoro a Spoleto. Tuttavia, una persona risiede là dove dimora abitualmente (elemento oggettivo) e volontariamente (ele- mento soggettivo), così come si manifesta dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. In quel luogo permane la residenza anche quando la persona si rechi altrove per ragioni di lavoro o per altre ragioni, sempre che conservi in quel luogo l’abita- zione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. Nel caso di specie, l’opponente ha trasferito effettivamente la propria residenzain provincia di Viterbo, come si de- sume dalla variazione anagrafica, dalla scelta di un medico di famiglia del luogo, dal ricorso all’a.s.l. locale in più occasioni, dai rapporti con il Comune di Bagnoregio, che dunque risulta essere il luogo di residenza - foro esclusivo ed inderogabile – del consumatore opponente al mo- mento del ricorso per decreto ingiuntivo. Fin qui la sentenza impu- gnata. 5di 5 – 17672/2023 – 2 – 17 /0 1 /202 4 ( 19 ) – [OSCURATO:PERSONA]. In particolare - si può aggiungere - è irrilevante che i contratti di appalto de quibus non contengano una clausola vessatoria di deroga della competenza. Né (come già chiarito da Cass. SU 14669/03) opera l’art. 1182co. 3 c.c. Infine, è irrilevante l’eventuale inconsapevolezza del professionista circa il mutamento della residenza al momento della notifica dell’atto di citazione. 4. -Il ricorso è rigettato, è dichiarata la competenza del Tribunale di Viterbo (anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità), dinanzi al quale le parti sono rimesse per la riassunzione del processo nel termine ex art. 50 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Viterbo (anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità), dinanzi al quale rimette le parti per la riassunzione del processo nel termine ex art. 50 c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad oper