CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi del ricorso insistendo nel loro accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 20 ottobre 2022, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 26 settembre 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei seguenti reati: - associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti aggravata dalla cd. connessione mafiosa (capo 20), ai sensi degli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 416-bís.1 cod. pen., perché dal 2016 con condotta perdurante in Mesoraca e in territorio svizzero si sarebbe associato con più di dieci persone, con disponibilità di armi da fuoco, al fine di commettere più azioni di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina, hashish e marijuana; - produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capo 23), ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., perché il 13 novembre 2016 in Mesoraca avrebbe detenuto, ai fini di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un valore complessivo di euro 600,00; - produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capo 40), perché il 21 aprile 2017 in Mesoraca avrebbe detenuto, ai fini di spaccio, un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del tipo cocaina; - produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capo 43), perché il 12 agosto 2017 in Mesoraca avrebbe detenuto, ai fini di spaccio, dodici dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 74 T.U. stup. e 273 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe omesso di considerare che i contestati contatti dell'indagato con i presunti appartenenti al sodalizio ex art. 74 T.U. stup. erano stati dettati solo dal fatto che lo stesso era un assuntore di sostanza stupefacente, come confermato dalle intercettazioni relative ai fatti di cui ai capi di imputazione sub 40 e 43. In particolare, in un passo dell'intercettazione avvenuta il 21 aprile 2017 tra l'indagato e Manfreda, il primo, riferendosi alla sostanza stupefacente acquistata, aveva usato l'espressione «vostra» e non «nostra», come avrebbe dovuto fare nel caso in cui avesse effettivamente fatto parte del sodalizio. Il ricorrente, pertanto, evidenzia che il giudice di merito non avrebbe potuto desumere la sussistenza del vincolo associativo solo in forza del fatto che l'indagato avrebbe partecipato alla realizzazione dei reati fine, posto che - in assenza di ulteriori elementi - tali presunte condotte non erano, da sole, inequivocabilmente dimostrative della sua adesione al sodalizio criminoso. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., perché il Tribunale avrebbe erroneamente applicato a Matarise la massima misura cautelare, senza fornire idonea motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concreto e attuale pericolo di reiterazione dei reati, anche considerando che allo stesso erano stati contestati solo due episodi ex art. 73 T.U. stup. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. 2. Giova in diritto evidenziare che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la sussistenza degli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen., controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi acquisiti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, la Corte ritiene che il Tribunale non abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato in ordine al delitto di cui al capo 20. La pronuncia cautelare, infatti, pur non essendo fondata su prove, ma su indizi e pur non tendendo all'accertamento della responsabilità del soggetto agente, deve dare contezza di elementi concreti che esprimano una qualificata probabilità di colpevolezza, circostanza non che non si evince dal complesso della motivazione esposta dal Tribunale nell'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, di cui al capo 20, e rinvia per nuovo giudizio al riguardo al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comm