CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BARTOLI Fabio, n. il 18/11/1982 ad Anzio; avverso la sentenza del 29/11/2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 29 novembre 2019 la Corte di appello di Roma confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa dal tribunale di Velletri il 13 febbraio 2018, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita (così qualificato il fatto di ricettazione contestato con l'atto introduttivo del giudizio) di autovettura acquistata in Germania, previa sottoscrizione di contratto di finanziamento con ammortamento rateale mensile; mentre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha riformato la stessa sentenza, assolvendolo dalla medesima imputazione in concorso. 2. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, aveva confermato la rituale costituzione di parte civile; aveva quindi ravvisato, sulla base del testimoniale e dei documenti acquisiti in contraddittorio nel giudizio di primo grado, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita (altruità del bene mobile registrato oggetto di interversione nel possesso, deminutio patrimonll e corrispondente ingiusto profitto, volontà di sottrarre il bene alla disponibilità del locatore, senza corrispondere i canoni mensili di locazione). 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, esponendo i seguenti motivi: 3.1. la difesa eccepisce violazione di legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione per mancanza, in quanto la Corte non avrebbe offerto alcuna motivazione sul tema della denunziata irritualità della costituzione di parte civile, non essendovi prova della legittimazione del soggetto costituitosi. Sul difetto di legittimazione dedotto la motivazione della Corte sarebbe totalmente omessa. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata la omessa motivazione della Corte territoriale sul merito del contestato inadempimento, non ricorrendo prova della consapevolezza della revoca del finanziamento e della conseguente intimazione alla restituzione del veicolo, essendosi peraltro i pagamenti rateali interrotti per cause del tutto indipendenti dalla volontà dell'imputato, che si era visto chiudere il conto corrente aperto in Germania senza alcuna giustificazione. 3.3. Ancora omessa motivazione è dedotta in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria in appello per assumere prova testimoniale ritenuta decisiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono inammissibili.1.1. Inammissibile è il primo motivo di doglianza proposto dall'imputato, che deduce la mancata risposta motivazionale della Corte di merito in ordine al difetto di legittimazione del soggetto costituitosi parte civile nel processo, ma non allega elementi di sostegno alla deduzione. La Corte ha sul punto solo evitato di ripetere la puntuale motivazione svolta dal primo giudice sul tema dedotto. Nel giudizio di primo grado era stata infatti già sollevata la questione relativa al difetto di procura ad agire per conto del creditore sostanziale e il tribunale aveva dato atto del rituale deposito degli atti di procura che avevano investito la parte civile costituita della potestà di rivendicare il bene sottratto al titolare e di esercitare i propri diritti risarcitori nel processo. A fronte di tale motivazione, il motivo di impugnazione che si limita a ripetere la doglianza senza allegare elementi di sostegno all'assunto argomentato dalla giurisdizione di merito pecca di eccessiva genericità ed è come tale inammissibile. Né il ricorrente, pur contestando la sussistenza di atti già avvinti al processo e specificamente indicati dal giudice di primo grado, incorpora nel testo del ricorso gli argomenti del loro difetto, tampoco ne allega la traccia documentale. La Corte non può quindi verificare la fondatezza delle deduzioni (carenza di legittimazione alla costituzione in giudizio), giacché prive di allegazioni. Consegue la inammissibilità del motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c, 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. (nei termini, Cass. Sez. 2, n. 20667, del 11/4/2017, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539; Sez. 3, n. 43322, del 2/7/2014, Rv. 260994). 1.2. Inammissibili sono anche i restanti motivi di ricorso; manifestamente infondato il secondo, avendo la Corte, ed ancor più diffusamente il giudice di primo grado, messo a fuoco in motivazione che il locatore della vettura concessa in uso al soggetto finanziato aveva a questi comunicato l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento della prestazione ed intimato la restituzione del veicolo, con comunicazioni indirizzate al domicilio tedesco indicato dal ricorrente all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento; la successiva riscontrata irreperibilità del conduttore presso quell'indirizzo non è pertanto imputabile al locatore, che di tale inadempimento e della conseguente intimazione alla restituzione della res detenuta sine titulo ha dato diligentemente comunicazione, così rendendo evidente la manifestazione della intervenuta interversione nel possesso, che da quel giorno è divenuto uti dominii. Con tale motivazione il motivo di ricorso non si confronta, seguendo solo nel dedurre circostanze non allegate ed in contrasto con quanto già accertato nel giudizio di primo grado. 1.3. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Ed invero, dalla lettura dei motivi di appello risulta che fu chiesta la rinnovazione istruttoria (tre testimoni tedeschi. la cui ammissione era stata revocata dal giudice di primo grado per ritenuta superfluità all'esito della istruttoria) per l'assunzione di nuove prove dichiarative, tuttavia il motivo di gravame era generico, quanto mai, giacché non accompagnato dalla deduzione della concreta rilevanza della prova dichiarativa a fronte delle evidenze documentali già acquisite in primo grado, che rendevano piena contezza dell'iter contrattuale seguito per l'acquisto della vettura ed il finanziamento del capitale necessario all'acquisto. La Corte territoriale ha dunque implicitamente argomentato il rigetto della richiesta rinnovazione allorquando ha apprezzato la corretta ricostruzione del fatto su base documentale. Né il motivo di ricorso consente di apprezzare (a fronte del dato documentale già acquisito) la concreta utilità della negata rinnovazione della prova dichiarativa. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]