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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 ottobre 1999

Cassazione n. 28239/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di Fermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. CalaseliceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso ha ad oggetto la sentenza di applicazione della penarichiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Fermonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] che trattasi di ricorso inammissibile in quanto propostoavverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata indata successiva al 3 agosto 2017 e che, dopo la modifica introdotta dalla leggen. 103 del 2017, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro tale sentenza solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).Rilevato, altresì che il Giudice, nell'applicare la pena concordata, haratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso che ricorressero ipresupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odiernoricorrente, statuizione che non viene contrastata con argomenti specifici masoltanto con la generica deduzione dell’omessa motivazione.[OSCURATO:PERSONA] che, nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato attodella correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e dellacongruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.Ritenuto che tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia allacontestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto dell’imputazione, implicitanella domanda di applicazione di pena concordata, nonché alla speciale naturadell'accertamento che ne consegue, appare adeguata ai parametri indicati pertale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte dilegittimità (tra le altre, Sez.

U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez.U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez.

U, n. 5777 del27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135).Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinataequitativamente, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di Fermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. CalaseliceRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il ricorso ha ad oggetto la sentenza di applicazione della penarichiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Fermonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] che trattasi di ricorso inammissibile in quanto propostoavverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata indata successiva al 3 agosto 2017 e che, dopo la modifica introdotta dalla leggen. 103 del 2017, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso percassazione contro tale sentenza solo per motivi attinenti all'espressione dellavolontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o dellamisura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).Rilevato, altresì che il Giudice, nell'applicare la pena concordata, haratificato l'accordo intervenuto tra le parti e ha escluso che ricorressero ipresupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per il proscioglimento dell'odiernoricorrente, statuizione che non viene contrastata con argomenti specifici masoltanto con la generica deduzione dell’omessa motivazione.[OSCURATO:PERSONA] che, nel provvedimento impugnato è stato, inoltre, dato attodella correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati e dellacongruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.Ritenuto che tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia allacontestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto dell’imputazione, implicitanella domanda di applicazione di pena concordata, nonché alla speciale naturadell'accertamento che ne consegue, appare adeguata ai parametri indicati pertale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte dilegittimità (tra le altre, Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214637; Sez.U, n. 10372 del 27/9/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 5777 del27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135).Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinataequitativamente, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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