CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; '". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 13/01/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole del reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il percorso argomentativo della sentenza impugnata risultava viziato dalla mancata esatta trasposizione della serie di negozi commerciali perfezionati tra Ricci, Ign.z. i ed Armotti e che era stato del tutto ignorato il contributo reso dall'imputato, come da verbale di interrogatorio che si trascriveva. 1.2 Il difensore osserva che solo nelle ultime 3 righe di pag.6 la sentenza gravata si soffermava su alcune considerazioni che riguardavano l'inquadramento giuridico della fattispecie, senza considerare le censure contenute nell'appello con le quali si era sostenuto che la stessa doveva essere ricondotta nell'alveo dell'inadempimento contrattuale 1.3 II difensore rileva che nella motivazione della sentenza impugnata vi era scritto che non poteva essere concessa la sospensione condizionale della pena, malgrado nella sentenza di primo grado il beneficio fosse stato invece concesso; era vero che nel dispositivo la sentenza impugnata si era limitata a confermare la sentenza di primo grado, ma il diniego della sospensione condizionale della pena contenuto nella motivazione doveva essere comunque censurato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Relativamente alle censure di cui al ricorso, si deve ribadire che in questa sede non è consentito dedurre il travisamento del fatto, essendo precluso al giudice di legittimità gli sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, ma solo il travisamento della prova, ove il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. Nel caso di specie è stato invece dedotto il travisamento di un fatto, trattandosi di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, ma la valutazione delle sentenze di merito relativa ai rapporti intervenuti tra le parti.1.2 Quanto alla eccezione secondo cui la vicenda avrebbe dovuto essere considerata quale un mero inadempimento civilistico, la Corte di appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli." (Sez.2, Sentenza n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410), evidenziando il comportamento di Armotti che aveva corrisposto in parte le somme dovute a Ricci, provvedendo poi a dare allo stesso assegni falsi o false copie di bonifici. 1.3 Quanto alla sospensione condizionale della pena, deve essere ribadito il principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo (vedi Sez. 6, Sentenza n. 7980 del 01/02/2017, Esposito, Rv. 269375); del resto, nessun pregiudizio ha avuto il ricorrente, posto che ciò che rileva è la sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di primo grado, e quindi nessun interesse aveva ad impugnare sul punto. 3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a f