CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO. Lo stesso difensore ha trasmesso verbale di remissione e contestuale accettazione della querela. L'intervenuta remissione di querela impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con le conseguenziali statuizioni qui di seguito indicate in dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. ma il 21 settembre 2021 estensore Il Presidente G