CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 41462/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 35620-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - 2021 contro 2482 [OSCURATO:SOCIETA]. (anche nella qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro H2H [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 1384/2018 della CORTE D'APPELLO15.11/W( i_ di ROMA, depositata il 04/06/2018 R.G.N. ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. RG 35620/18 [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, i sigg.ri Folino, Giampietro, Angelini, Barbarossa, Graziano, Mandara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ravaioli e Savina hanno esposto di aver lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. come addetti alla manutenzione del patrimonio immobiliare fino al 31 ottobre 2004; che i contratti di lavoro erano stati ceduti a [OSCURATO:SOCIETA]. per conferimento di ramo di azienda (da [OSCURATO:PERSONA] o dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. -presso cui erano già transitati per effetto di analoga cessione con decorrenza 1.12.03 da [OSCURATO:SOCIETA].), sicché, con decorrenza 31.10.04, i rapporti di lavoro erano proseguiti (ai sensi dell'art. 2112 c.c.), alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. con contratti di cessione di rami di azienda del 28 ottobre 2004. I ricorrenti deducevano che tale contratto faceva seguito ad una serie di operazioni analoghe con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva esternalizzato numerosi servizi trasferendoli a società costituite ad hoc in modo da ridurre di circa la metà il personale e senza che potessero individuarsi, nell'oggetto delle cessioni, i requisiti per la sussistenza di un ramo di azienda per cui il contratto impugnato non poteva essere ricondotto allo schema tipico del ramo d'azienda come delineato dall'articolo 2112 c.c. I ricorrenti convenivano pertanto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento loro intimato con immediato ripristino dei rapporti di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]. Le società convenute si costituivano in giudizio per resistere alle avverse pretese e, in riferimento alla sola [OSCURATO:PERSONA], eccepivano l'inammissibilità della domanda nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] private sector solutions s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]), regolarmente citata, rimaneva contumace. Nel merito, le società resistenti, contestavano le avverse domande sostenendo che, nell'ambito della struttura aziendale della [OSCURATO:PERSONA] e di EMSA, era stata costituita un'articolazione di "[OSCURATO:PERSONA]" per la gestione dei servizi di manutenzione degli immobili, sia per la parte amministrativa che per la parte tecnica; che la manutenzione era stata RG 35620/18 trasferita, come ramo di azienda, alla [OSCURATO:SOCIETA]., che con tali società aveva stipulato un contratto di servizio avente ad oggetto lo svolgimento della medesima attività svolta in precedenza dal ramo trasferito ed aveva creato una struttura di controllo dell'operato della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], con sentenza del 3.5.16, dichiarava l'inammissibilità del ricorso 'per intervenuta adesione alla cessione da parte dei ricorrenti, espressa per fatti concludenti e cioè tramite l'esecuzione per oltre 10 anni del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria'. Avverso tale sentenza proponevano appello i lavoratori; resistevano le società convenute. Con sentenza depositata il 4.6.18, la Corte d'appello di Roma, pur escludendo che nella specie potesse parlarsi di acquiescenza al trasferimento, rigettava il gravame compensando le spese del grado. Per la cassazione di tale pronuncia propongono ricorso i lavoratori, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i lavoratori denunciano la violazione dell'art.2504 bis c.c. per avere la sentenza impugnata escluso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Farina e Spizzichino potessero chiedere il ripristino del rapporto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] essendo essi dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA], società pur incorporate da [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato poiché seppure è vero che in base alla norma ora citata la fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati (ex aliis, . RG 35620/18 Cass. n.11059\11), il subentro di [OSCURATO:PERSONA] è pur sempre inerente una società, la EMSA, nei cui confronti non risulta avanzata alcuna domanda di nullità del trasferimento di ramo d'azienda ad [OSCURATO:SOCIETA]. 2.- Con secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt.2907 c.c. e 99 c.p.c., oltre che degli artt.1406 e 2112 c.c., lamentando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che le domande di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Spizzichino nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] non potevano essere accolte per il fatto che non era stata introdotta alcuna contestazione riguardo alla cessione del ramo di azienda da Emsa a [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è infondato per le stesse considerazioni svolte sub 1). 3.- Con terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2112 c.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che i servizi esternalizzati integrassero un autonomo ramo d'azienda, trasferibile. Al riguardo occorre osservare che questa Corte, proprio con riferimento alla vicenda traslativa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] (cfr. Cass. n. 5117\12), ha escluso la sussistenza di un valido trasferimento di ramo di azienda. Tuttavia la sentenza, basata su di uno specifico accertamento di fatto riguardante la cessione di ramo d'azienda direttamente da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] e non già attraverso il passaggio per EMSA, non può vincolare questa Corte, tanto più che la sentenza oggi impugnata ha accertato che il ramo di azienda ceduto possedesse i requisiti di autonomia organizzativa ed economica in parola, risolvendosi così la censura in esame in un'inammissibile richiesta di rivalutazione dei fatti. 4.- In conclusione il ricorso va rigettato. Considerata la complessità della vicenda e dei trasferimenti tra le varie società, ritiene il Collegio equo compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello RG 35620/18 previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 14 settembre 2021 Il Presidente (dr