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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 agosto 2021

Cassazione n. 35736/2022

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 22089/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 28031 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -2-

1. [OSCURATO:PERSONA] domanda la revocazione dell'ordinanza n. 22089 del 2021 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva ritenuto rispettato dall’[OSCURATO:PERSONA] il termine di 120 giorni per il pagamento della prestazione conseguente all’omologa del requisite sanitario;

2. l’istante deduce che il Collegio lo avrebbe condannato alla rifusione delle spese di lite senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali contenuta negli atti depositati nel giudizio di primo grado ( doc. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente di primo grado) e di appello ( doc. 8 delle produzioni);

3. l’[OSCURATO:PERSONA], con tempestivo controricorso , nella sostanza non resiste alla richiesta e si rimette a questa Corte, concludendo per la compensazione delle spese del giudizio di revocazione;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. risulta in atti che la parte istante aveva effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e che non era, pertanto, tenuta al pagamento delle spese della lite instaurata;

2. conformemente all'orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29081 e n. 8939 del 2022; Cass. n. 14520 del 2021); è stato, in particolare, affermato dalle pronunce richiamate che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018 (v. pure Cass. n. 12210 del 2022), che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo;

3. l'istanza di revocazione qui proposta deve esserequindi riqualificata quale istanza di correzione di errore materiale ( cfr. sulla possibilità della Ric. 2021 n. 28031 sez.

ML -ud. 04-10-2022 -3- riqualificazione Cass.

S.U. n. 12210/20229, valutato altresì che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939 del 2022);

4. il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza di questa Corte n. 22089del 2021, a pag. 3, punto 15, la proposizione «segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo», sia corretta col seguente enunciato: «parte ricorrente è esente dal pagamento dellespese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, la proposizione «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento», sia corretta con il seguente enunciato: «Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»;

5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, come riqualificato (Cass. Sez.

Un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.n. 21213 del 2013);

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115/2022.

P.Q.M.

La Corte, riqualificata la domanda di revocazione di cui al ricorso come istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 22089 del 2021, accoglie la stessa per quanto di ragione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore nei termini di cui in motivazione.

Manda alla canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28031-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 22089/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 28031 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] domanda la revocazione dell'ordinanza n. 22089 del 2021 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva ritenuto rispettato dall’[OSCURATO:PERSONA] il termine di 120 giorni per il pagamento della prestazione conseguente all’omologa del requisite sanitario; 2. l’istante deduce che il Collegio lo avrebbe condannato alla rifusione delle spese di lite senza tener conto della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali contenuta negli atti depositati nel giudizio di primo grado ( doc. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente di primo grado) e di appello ( doc. 8 delle produzioni); 3. l’[OSCURATO:PERSONA], con tempestivo controricorso , nella sostanza non resiste alla richiesta e si rimette a questa Corte, concludendo per la compensazione delle spese del giudizio di revocazione; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. risulta in atti che la parte istante aveva effettivamente presentato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per motivi reddituali ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e che non era, pertanto, tenuta al pagamento delle spese della lite instaurata; 2. conformemente all'orientamento espresso da questa Corte, in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e 288 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 29081 e n. 8939 del 2022; Cass. n. 14520 del 2021); è stato, in particolare, affermato dalle pronunce richiamate che il mancato rilievo dato alla richiesta di esenzione dal pagamento costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale, tenuto altresì conto della più evoluta nozione di errore materiale, quale delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la pronuncia n. 16415 del 2018 (v. pure Cass. n. 12210 del 2022), che attribuisce assorbente rilievo all'esigenza di rispetto del principio della ragionevole durata del processo; 3. l'istanza di revocazione qui proposta deve esserequindi riqualificata quale istanza di correzione di errore materiale ( cfr. sulla possibilità della Ric. 2021 n. 28031 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- riqualificazione Cass. S.U. n. 12210/20229, valutato altresì che, in presenza di una dichiarazione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la statuizione del giudice in punto di regolazione di spese ha un contenuto sostanzialmente obbligato e, in definitiva, predeterminato (così Cass. n. 8939 del 2022); 4. il ricorso va, pertanto, accolto nei termini che seguono, disponendo che nella parte motiva dell'ordinanza di questa Corte n. 22089del 2021, a pag. 3, punto 15, la proposizione «segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo», sia corretta col seguente enunciato: «parte ricorrente è esente dal pagamento dellespese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nella parte dispositiva della medesima ordinanza, la proposizione «condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento», sia corretta con il seguente enunciato: «Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese»; 5. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, come riqualificato (Cass. Sez. Un. n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass.n. 21213 del 2013); 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R. n. 115/2022. P.Q.M. La Corte, riqualificata la domanda di revocazione di cui al ricorso come istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 22089 del 2021, accoglie la stessa per quanto di ragione e, per l'effetto, dispone la correzione dell'errore nei termini di cui in motivazione. Manda alla canc
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