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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 19027/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11705/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec , rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura specialein atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO –intimato – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Udine n. 97/2022 del 4.3.2022 emessa nel procedimento n.r.g. 653/2022; Oggetto: straniero espulsione AC –10/03/2023 r.g. n. 11705/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] , di nazionalità egiziana, ha proposto ricorso, affidato a un motiv o, per la cassazionedell’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Catania ha respinto la sua impugnazione avverso il decreto prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato adottato nei suoi confronti in data 15 gennaio 2022, PROT.

CAT A12/2022 immig. n. 14/rc, notificatogli in pari data, unitamente all’ordine della Questura di lasciare il territorio nazionale.

2. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato, siccome lo straniero non ave va alcun titolo per permanere sul territorio italiano e tanto il foglio notizie, quanto l’intervista e il provvedimento di espulsione erano stati tradotti in lingue conosciutedallo straniero, rispettivamente arabo e inglese.

3. Il Ministero dell’Interno risu lta intimato, avendo depositato solo un atto di costituzione con il quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta « Motivo unico ex art. 360 n. 3 cpc: per violazione di legge, e con motivazione palesemente carente e illogica, in ordine alla nullità degli atti avvero i quali si è ricorso per violazione dell’obbligo di traduzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio in lingua comprensibile all’espellendo», deducendo l’illegittimità dell’ordinanza impugnata perché viziata da manifesta illogicità, che avrebbe indotto a un errore in diritto altrettanto palese , per non aver tenuto conto che la legge prescrive che il provvedimento di espulsione debba essere tradotto nella lingua conosciuta dallo r.g. n. 11705/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] straniero e, solo quando ciò non sia possibile, in una delle lingue veicolari.

Nella specie , sa rebbe ro mancat i del tutto tanto la motivazione dell’ impossibilità della traduzione del decreto di espulsione in lingua araba, sia l’accertamento con creto della conoscenza della lingua inglese da parte dello straniero , affidata alla compilazionedi un mero stampato.

2. Il ricorso è in ammissibile .

La traduzione degli atti e del provvedimento espulsivo in una lingua c onosciuta dallo straniero corrisponde all’esigenza di garantire all’interessato non solo la conoscibilità del contenuto de g li atti del procedimento , ma anche il compiuto esercizio del diritto di difesa previsto dalla legislazione interna di settore.

Pertanto, è previsto che allo straniero sia richiesto di comunicare quale sia la lingua o le lingue d a lui conosciute.

La risposta a tale richiesta implica pe r lo straniero l’ a ssunzi one della responsabilità di affermare come conosciute la lingua o le lingu e indicate.

Al contempo , le Autorità statali competenti , ricevuta la comunicazionedall’interessato, hanno l’obbligo di provvedere affinché gli atti del procedimento siano tradotti nell a lingua e in un a delle lingue dichiarate conosciute dallo straniero .

Solo in ipotesi di comprovatadifficoltà a reperire un traduttore , vuoi per la rarità della lingua dichiarata conosciuta, vuoi per esigenze di celerità del procedimento – il cui relativo onere probatorio grava sugli organi pubblici procedenti – è possibile ricorre re alla traduzione in una delle lingue veicolari (in tale senso, di recente, Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 5837 del 22/02/2022).

3. Nel caso di specie , il Giudice di Pace ha accertato, né il ricorrente smentisce tale affermazione, che il Gomaa ha dichiarato e sottoscritto di conoscere sia l’arabo che l’ inglese .

Tanto determina che entrambe le lingue vanno valutate come conosciute dallo r.g. n. 11705/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] straniero, di talché del tutto infondate sono le considerazion i contenutenel ricorso inerenti a una pretesa violazione dei criteri che regolano le ipotesi di traduzione degli atti in lingua veicolare, per la semplice quanto dirimente ragione che l’ inglese , nel caso di spec ie , non può essere considerata lingua veicolare, bensì , per stessa dichiarazione proveniente dall ’interessato, lingua a lui conosciuta al pari di quella araba.

Con tale fondamentale accertamento, che costituisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato, il ricorso minimamente si confronta, ma anzi ne prescinde, svolgendo considerazioni che vanno pertanto valutate come totalmente eccentriche e, come tali, inammissibili.

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a mancanza di attività difensiva dell’intimato.

5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.

R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11705/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec , rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura specialein atti; –ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO –intimato – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Udine n. 97/2022 del 4.3.2022 emessa nel procedimento n.r.g. 653/2022; Oggetto: straniero espulsione AC –10/03/2023 r.g. n. 11705/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 marzo2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , di nazionalità egiziana, ha proposto ricorso, affidato a un motiv o, per la cassazionedell’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Catania ha respinto la sua impugnazione avverso il decreto prefettizio di espulsione dal territorio dello Stato adottato nei suoi confronti in data 15 gennaio 2022, PROT. CAT A12/2022 immig. n. 14/rc, notificatogli in pari data, unitamente all’ordine della Questura di lasciare il territorio nazionale. 2. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha ritenuto corretto il provvedimento impugnato, siccome lo straniero non ave va alcun titolo per permanere sul territorio italiano e tanto il foglio notizie, quanto l’intervista e il provvedimento di espulsione erano stati tradotti in lingue conosciutedallo straniero, rispettivamente arabo e inglese. 3. Il Ministero dell’Interno risu lta intimato, avendo depositato solo un atto di costituzione con il quale si è riservato di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta « Motivo unico ex art. 360 n. 3 cpc: per violazione di legge, e con motivazione palesemente carente e illogica, in ordine alla nullità degli atti avvero i quali si è ricorso per violazione dell’obbligo di traduzione dei provvedimenti di espulsione dal territorio in lingua comprensibile all’espellendo», deducendo l’illegittimità dell’ordinanza impugnata perché viziata da manifesta illogicità, che avrebbe indotto a un errore in diritto altrettanto palese , per non aver tenuto conto che la legge prescrive che il provvedimento di espulsione debba essere tradotto nella lingua conosciuta dallo r.g. n. 11705/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] straniero e, solo quando ciò non sia possibile, in una delle lingue veicolari. Nella specie , sa rebbe ro mancat i del tutto tanto la motivazione dell’ impossibilità della traduzione del decreto di espulsione in lingua araba, sia l’accertamento con creto della conoscenza della lingua inglese da parte dello straniero , affidata alla compilazionedi un mero stampato. 2. Il ricorso è in ammissibile . La traduzione degli atti e del provvedimento espulsivo in una lingua c onosciuta dallo straniero corrisponde all’esigenza di garantire all’interessato non solo la conoscibilità del contenuto de g li atti del procedimento , ma anche il compiuto esercizio del diritto di difesa previsto dalla legislazione interna di settore. Pertanto, è previsto che allo straniero sia richiesto di comunicare quale sia la lingua o le lingue d a lui conosciute. La risposta a tale richiesta implica pe r lo straniero l’ a ssunzi one della responsabilità di affermare come conosciute la lingua o le lingu e indicate. Al contempo , le Autorità statali competenti , ricevuta la comunicazionedall’interessato, hanno l’obbligo di provvedere affinché gli atti del procedimento siano tradotti nell a lingua e in un a delle lingue dichiarate conosciute dallo straniero . Solo in ipotesi di comprovatadifficoltà a reperire un traduttore , vuoi per la rarità della lingua dichiarata conosciuta, vuoi per esigenze di celerità del procedimento – il cui relativo onere probatorio grava sugli organi pubblici procedenti – è possibile ricorre re alla traduzione in una delle lingue veicolari (in tale senso, di recente, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5837 del 22/02/2022). 3. Nel caso di specie , il Giudice di Pace ha accertato, né il ricorrente smentisce tale affermazione, che il Gomaa ha dichiarato e sottoscritto di conoscere sia l’arabo che l’ inglese . Tanto determina che entrambe le lingue vanno valutate come conosciute dallo r.g. n. 11705/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] straniero, di talché del tutto infondate sono le considerazion i contenutenel ricorso inerenti a una pretesa violazione dei criteri che regolano le ipotesi di traduzione degli atti in lingua veicolare, per la semplice quanto dirimente ragione che l’ inglese , nel caso di spec ie , non può essere considerata lingua veicolare, bensì , per stessa dichiarazione proveniente dall ’interessato, lingua a lui conosciuta al pari di quella araba. Con tale fondamentale accertamento, che costituisce la ratio decidendi del provvedimento impugnato, il ricorso minimamente si confronta, ma anzi ne prescinde, svolgendo considerazioni che vanno pertanto valutate come totalmente eccentriche e, come tali, inammissibili. 4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a mancanza di attività difensiva dell’intimato. 5. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’inammissibilità del ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P. R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar
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