CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
catura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].CAL. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata aRoma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso;-controricorrente-Numero registro generale 19898/2016Numero sezionale 4268/2026Numero di raccolta generale 16410/2026Data pubblicazione 26/05/2026avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Siciliasezione staccata di Caltanissetta n. 704 del 2016, depositata il 22 febbraio2016 non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.5.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della societàMAR.CAL [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dedita all’attività edile di costruzione diedifici, dell’avviso di accertamento n. TYQ03A100412/2009, relativoall’anno di imposta 2004, emesso all’esito di indagini della Guardia dibis e 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972, con cuiera stato rideterminato a fini Irpeg, Irap e Iva, un reddito di impresaimponibile di euro 738.410,00, in relazione all’indebita deduzione di costinon inerenti o non di competenza dell’esercizio e all’emissione di fatture peroperazioni inesistenti.2. La CTP di Caltanissetta aveva accolto il ricorso della società e dichiaratol’illegittimità dell’avviso di accertamento ritenendo dimostrata l’effettivitàdelle forniture di materiale impiegate nel processo produttivo da parte dellasocietà contribuente che non era a conoscenza delle condotte fraudolentedella società che aveva emesso le fatture.3. La CTR della Sicilia, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame confermando la sentenza di primo grado.4. Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e la societàcontribuente si è difesa depositando il controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 19898/2016Numero sezionale 4268/2026Numero di raccolta generale 16410/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’art. 109 comma 5 t.u.i.r., dell’art. 93 comma 6 t.u.i.r. e dell’art. 2697c.c.La CTR non avrebbe, infatti, tenuto conto che l’ufficio aveva contestato lamancanza di prova dell’inerenza, ai sensi dell’art. 109 comma 5 t.u.i.r., deicosti dedotti dalla società per la somma di euro 194.856,51, a prescinderedalla non più obbligatoria indicazione della destinazione della merce neldocumento di trasporto che era solo una delle circostanze evidenziate asupporto della tesi difensiva.La CTR avrebbe, poi, violato l’art. 93 comma 6 t.u.i.r., perché, pur avendoriconosciuto che la società ricorrente non aveva allegato i prospetti divalutazione delle rimanenze finali contestate relative all’incremento deilavori in corso d’opera di durata ultrannuale, ha ritenuto che l’importocorrispondente di euro 358.220,54, non potesse essere considerato costoindeducibile, ma andasse detratto dai ricavi accertati, senza procedere allanuova quantificazione del loro valore, in violazione del dovere di adottareuna pronuncia di merito sostitutiva dell’accertamento dell’amministrazionefinanziaria.La CTR avrebbe, infine, violato la disciplina dell’onere della prova di cuiall’art. 2697 c.c. laddove aveva riconosciuto la deducibilità dei costi di euro20.020,00 relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti senza aver“effettuato un’attenta analisi e rivalutazione degli elementi istruttori offertidall’Ufficio attraverso il processo di constatazione della Guardia di Finanza”e mancando di porre a carico della contribuente l’onere di contrastare i rilievidel processo verbale di constatazione.1.1. Il motivo si articola in tre diverse censure di violazione di legge di cuila prima è infondata e le altre sono inammissibili.1.2. La censura relativa alla violazione dell’art. 109 t.u.i.r. in ragionedella riconosciuta deducibilità dei costi esposti per l’acquisto di materiali dieuro 194.856,51 senza alcuna valutazione del difetto di inerenza all’attivitàdi impresa è infondata.Numero registro generale 19898/2016Numero sezionale 4268/2026Numero di raccolta generale 16410/2026Data pubblicazione 26/05/20261.3. Dalla sentenza impugnata emerge che l’amministrazione finanziariaaveva dedotto, a motivo di appello sulla ritenuta deducibilità dei costi inquestione, il fatto che le fatture di acquisto non riportassero l’indicazionedel luogo di consegna dei beni ed è, quindi, priva di fondamento l’eccezionedi giudicato interno sollevata dalla controricorrente ( v. sentenza impugnataa pag. 3).1.4. Dalla stessa sentenza emerge, però, che la CTR ha purepuntualmente valutato ed esposto le ragioni per cui ha ritenuto sussisterel’inerenza dei costi in questione laddove, dopo aver affermato che la lorodeducibilità non può essere esclusa solo perché nei documenti di trasportonon è indicato il luogo di destinazione del materiale, ha aggiunto che“l’appellato ha dedotto la veridicità di detti costi con precisi riferimenti adopere realizzate in Gela, e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. di Palermo,che son rimasti incontestati e, che per tale ragione, debbono ritenersiprovati anche perché si fa riferimento alla loro verifica da parte dellaGuardia di Finanza.”1.5. La CTR ha fatto, quindi, corretta applicazione della previsione dell’art.109 t.u.i.r. che impone, ai fini dell’accertamento della deducibilità dei costi,la verifica della loro inerenza all’attività di impresa ed ha espresso ungiudizio di fatto sull’inerenza dei costi di acquisto del materiale impiegatonell’attività svolta dalla società contribuente presso il cantiere di Gela nonsindacabile in sede di legittimità.1.6. E’, invece, inammissibile per difetto di specificità e chiarezza lacensura relativa alla violazione dell’art. 93 comma 6 t.u.i.r. per l’omessaallegazione alla dichiarazione fiscale del prospetto delle rimanenze finali dieuro 358.220,54 e all’omessa valutazione sostitutiva della posta ai finidell’eventuale rideterminazione della pretesa impositiva da parte della CTR.1.7. La ricorrente lamenta, dapprima, la violazione dell’art. 93 comma 6t.u.i.r. che, ai fini dei controlli relativi al trattamento fiscale delle rimanenzefinali costituite da lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale, poneNumero registro generale 19898/2016Numero sezionale 4268/2026Numero di raccolta generale 16410/2026Data pubblicazione 26/05/2026a carico della società contribuente l’onere di allegare alla dichiarazione deiredditi il prospetto relativo a ciascuna opera con l’indicazione del contratto,del committente e degli elementi posti a base della valutazione econtabilizzazione. Poi, deduce la violazione del dovere della CTR disostituire la sua valutazione a quella del contribuente ai finidell’accertamento della legittimità del disconoscimento dei relativi costi.1.8. Il motivo fa, quindi, riferimento al disconoscimento delle rimanenzefinali in termini di costi indeducibili e, al contempo, richiama la disciplinadell’art. 93 t.u.i.r. che annovera la variazione delle rimanenze finali comecomponente positiva di reddito senza esplicitare il nesso logico tra l’omessaallegazione del prospetto e la qualificazione della posta come costoindeducibile.1.9. Dall’articolazione del motivo non emergono neanche gli elementinecessari a conoscere il tenore della contestazione originaria mossadall’Agenzia delle Entrate alla società contribuente con l’avviso diaccertamento e le ragioni per cui, a seguito dell’irregolarità formale delladichiarazione fiscale, avrebbe operato il “disconoscimento delle rimanenze”alla stregua di costi indeducibili, quando, ai sensi dell’art. 93 comma 1t.u.i.r., il loro incremento costituisce una componente positiva di reddito,comprensiva anche della quota di utile non ancora percepita dall’impresa.La mancata riproduzione del contenuto dell’atto impositivo relativo allacontestazione in esame riverbera in difetto di chiarezza del motivo diimpugnazione ove resta indecifrabile il legame logico e giuridico fra l’omessaallegazione alla dichiarazione dei redditi del prospetto della composizionedelle rimanenze finali e la loro qualificazione da parte dell’ufficio come costiindeducibili.1.10. Analogo difetto di specificità connota la censura sotto il profilo delmancato esercizio da parte della CTR del dovere di sostituire a quella dellasocietà contribuente la sua valutazione delle rimanenze finali, non avendol’amministrazione finanziaria ricorrente assolto all’onere di indicareNumero registro generale 19898/2016Numero sezionale 4268/2026Numero di raccolta generale 16410/2026Data pubblicazione 26/05/2026specificamente in quali atti processuali aveva indicato e dedotto innanzi algiudice di merito gli elementi di fatto indispensabili a consentirgli dicompiere la sua valutazione sostitutiva.1.11. Anche la censura svolta sotto il profilo della violazione delladisciplina dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 c.c. è inammissibileperché sotto la forma di apparente deduzione della violazione di legge laricorrente mira al riesame del merito della controversia.1.12. Con riguardo alla violazione della disciplina delle prove lamentatadalla ricorrente la Corte ha chiarito che la violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbiasecondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito diun’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia erratonel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questocaso vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell’esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 comma 1n. 5 c.p.c. (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n.13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020).1.13. Nel caso di specie la censura svolta dalla ricorrente si appuntasull’erroneo apprezzamento delle prove offerte dall’ufficio e sottintende larichiesta di rivalutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR e CTPper affermare che la società “ ha dato prova della effettiva esistenza delleoperazioni di cui alle fatture contestate, nonché della propria estraneitàall’attività fraudolenta posta in essere dalla società che aveva emesso lefatture medesime.”, esprimendo un giudizio di fatto non sindacabile in sededi legittimità.2. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.Numero registro generale 19898/2016Numero sezionale 4268/2026Numero di raccolta generale 16410/2026Data pubblicazione 26/05/20264. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a MAR.CAL. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese del giudizio di legittimità che liquidain euro 10.300 per compenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per centoper spese generali e oneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19.5.2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]