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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09371/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05M6FEX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione che ha valorizzato il danno patrimoniale non infimo, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logico-giuridici (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e in motivazione; Sez. 6„ n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787) ed esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 05M6FEX) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione che ha valorizzato il danno patrimoniale non infimo, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logico-giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e in motivazione; Sez. 6„ n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787) ed esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 09371/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris