CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22570/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;Numero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 4204/25/2022, depositata in cancelleria in data2/11/2022;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 4 giugno 2026;La "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." è una società a ristretta base azionariail cui amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] possiede il 32% delle quote,mentre la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, ne possiede il 63%.Entrambi rappresentano il 95% del capitale sociale della stessa.In data 02.02.2011, fu venduto dalla società l’immobile posto al [OSCURATO:PERSONA] n. 1 di Bergamo, con atto [OSCURATO:PERSONA], perl’importo di euro 1.850.000,00.Nell’anno di imposta 2011, pertanto, la società realizzò una plusvalenzapatrimoniale per un ammontare pari ad euro 1.648.194,00.Ricorrendone i presupposti, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. optò per larateizzazione della plusvalenza in 5 quote costanti, ai sensi dall'art. 86,comma 4, del T.U.I.R.La società tuttavia omise negli anni successivi di effettuare levariazioni in aumento delle restanti quote con cui era stata rateizzatala menzionata plusvalenza.Orbene, dal controllo delle dichiarazioni dei redditi modello UNICO SC2014 (a.i. 2013) e modello [OSCURATO:PERSONA] 2015 (a. i. 2014), l’Agenzia delleEntrate di Bergamo accertò che la società non aveva effettuato lavariazione in aumento del reddito, relativa alle quote di plusvalenzerateizzate ai sensi dell’art. 86, comma 4, del TUIR, per un ammontaretotale pari ad euro 329.639,00.r.g. n. 8062/2024 a.c. 4/6/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/2026Pertanto, vennero notificati alla società l’avviso di accertamento n.T9F03B402383 (2013) e n. T9F03B402541 (2014) con i quali furonorecuperate a tassazione le rate di plusvalenza non dichiarate e nonversate.Gli avvisi impugnati e notificati alla Berni (d’ora in poi, “lacontribuente”) discendono quindi da questi avvisi di accertamento,emessi nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con i qualiè stato accertato, per ciascuno dei due anni in esame, il maggiorreddito d'impresa di euro 329.639 per variazioni in aumento dovute aquote costitutive delle plusvalenze patrimoniali.L’Agenzia delle Entrate di Bergamo, sul presupposto che si trattasse diun recupero avente ad oggetto l’utile extracontabile (cd. “ricavi innero”) prodotto dalla società, notificò a ciascun socio della stessa unulteriore provvedimento impositivo concernente la parte di reddito dicapitale imputabile in ragione della quota di partecipazione da ciascunodetenuta.Pertanto, alla contribuente [OSCURATO:PERSONA] vennero notificati gli atti diimposta n. T9F01C200638 e n. T9F01C200639.Con tempestivi e rituale ricorsi tributari, la contribuente impugnò gliCommissione Tributaria Provinciale di Bergamo, riunendo il secondoricorso rgr. n. 60/2019 con il primo recante rgr 59/2019, respinse iricorsi.Avverso la suddetta sentenza, la contribuente propose appello, che furespinto dalla CGT-2 della Lombardia.Contro la sentenza di appello, la contribuente propone ricorso percassazione affidato ad un solo motivo.Resiste la contribuente con controricorso.Ricevuta una proposta di decisione accelerata, la contribuente hachiesto la definizione del procedimento nelle forme ordinarie,r.g. n. 8062/2024 a.c. 4/6/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/2026depositando anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380 bis.1.c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente si duole che leargomentazioni giuridiche in fatto svolte dai giudici di appello sonoerrate ed illegittime. La sentenza impugnata, secondo la contribuente,violerebbe il disposto dell’art. 2727 c.c., nonché il disposto dell’art. 47del d.P.R. n. 917/86 e dell’art. 86, comma 4, Tuir e del principio didistribuzione di utili extracontabili in assenza di reddito occulto (inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).La sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione delle norme didiritto (artt. 2697, c.p.c., 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992), nonchéda violazione delle norme che disciplinano la prova della distribuzionedi utili extracontabili da parte delle società a ristretta basepartecipativa.Come noto, in forza di un principio ribadito in varie occasioni dai giudicidella Suprema Corte, l’accertamento di utili extracontabili in capo allasocietà di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la lorodistribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione,salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria, costituitadal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto didistribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla società,ovvero da essa reinvestiti (cfr., tra le tante, Cass. n. 26248/2010,Cass. n. 8473/ 2014 e, da ultimo, Cass. n. 27049/2019).Come è stato messo in evidenza, il Giudice a quo ha basato la propriadecisione sull’assunto dell’esistenza di un maggior reddito occulto incapo alla società negli anni oggetto di accertamento, ovverossia nel2013 e 2014. Nel caso di specie, non ci sarebbe stata alcunar.g. n. 8062/2024 a.c. 4/6/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/2026distribuzione di utili occulti ai soci, perché non ci sarebbe stato alcunaccertamento di utili di natura extracontabile in capo alla società.Nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delleEntrate e condiviso dai giudici di secondo grado, non sussisterebbela presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci in conseguenzadel maggior reddito accertato in capo alla società, atteso che talemaggior reddito derivava dall’omessa variazione in aumento dei redditinon dichiarati nei modelli [OSCURATO:PERSONA] 2014 e 2015, e relativa alla quotadi plusvalenza rateizzata ai sensi dell'art. 86, c. 4, del TUIR e nondal rinvenimento di ricavi non contabilizzati o di costi fittizi oindeducibili.L’omessa dichiarazione delle quote di plusvalenza rateizzata ai sensidell'art. 86, c. 4, del TUIR nel 2013 e nel 2014, ed il conseguenteomesso versamento delle imposte ai fini Ires della società nonimplicherebbe l’emersione di alcun reddito occulto da imputare ai socie, risolvendosi sul solo debito fiscale della società, non costituirebbevalido presupposto per la presunzione di distribuzione ai soci.1.1. Il motivo è infondato.E’ diritto vivente il principio secondo il quale l’accertamento di utiliextracontabili in capo ad una società a ristretta base partecipativalegittima la ripresa fiscale, in capo ai soci, degli utili che,presuntivamente, sono stati distribuiti ad essi in base alle rispettivequote di partecipazione al capitale, senza peraltro che possa farsiquestione di doppia imposizione nel caso in cui, nella ripresa a caricodei soci, l’amministrazione non applichi il disposto dell’art. 47 Tuir,visto che, per giurisprudenza consolidata di legittimità, la dettadisposizione si applica solo nel caso di utili dichiarati ed oggetto didelibera assembleare di distribuzione tra i soci, non nei casi in cui laripresa fiscale a carico del socio sia stata esercitata in seguitoall’accertamento che la società aveva prodotto utili in nero (cfr. per lar.g. n. 8062/2024 a.c. 4/6/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/2026legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili,ex multis, Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 27778 del 22/11/2017, Rv.646282 – 01; per l’inesistenza della doppia imposizione nel caso dipresunzione di distribuzione di utili extracontabili, cfr. Cass., n.10806/2026, e gli arresti ivi citati).La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società aristretta base partecipativa opera anche nel caso in cui l’accertamentodella produzione degli utili sia conseguito al disconoscimento di costifittizi (cfr. Cass., n. 1906/2008; Cass., n. 33976/2019; Cass., n.10679/2022; Cass., n. 15274/2025).L’operatività della detta presunzione non è mutata dopo l’entrata invigore del nuovo art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 18764 del 09/07/2024, Rv. 671633 - 01).Nonostante delle oscillazioni, in sede giurisprudenziale, per le quali ilfondamento della presunzione della distribuzione degli utiliextracontabili nelle società a ristretta base partecipativa sembra essereil coinvolgimento del socio in ruoli attivi di gestione dell’impresa sociale(ex ceteris, Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 24907 del 09/09/2025, Rv.676424-01), si deve chiarire che il fondamento della presunzione delladistribuzione degli utili extracontabili è la particolare intensità dellaaffectio societatis che, in genere, accomuna i soci di una società dicapitali a ristretta base partecipativa.Orbene, tale affectio non necessariamente trae origine da un vincolofamiliare (ad esempio, cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25468 del18/12/2015, Rv. 638161 - 01), potendo essa caratterizzare il rapportoche lega soggetti che partecipano ad un’impresa nella quale, per la suasemplice struttura organizzativa e per le sue non rilevanti dimensioni,la compattezza tra le persone che ne detengono il capitale conta di piùrispetto alla volontà di coloro che formalmente ne ricoprono la caricadi amministratore.r.g. n. 8062/2024 a.c. 4/6/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ne consegue, in ogni caso, che affinché trovi applicazione il principiodella presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in unasocietà a ristretta base partecipativa non è necessario che il socio chesubisca la ripresa fiscale ricopra ruoli gestori o direttivi: basta chefaccia parte della compagine sociale senza mai aver intrapreso azioniconcrete che lo abbiano posto in conflitto con la società o con gliamministratori di essa.La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, infatti, si fondasu due elementi coesistenti: la ristrettezza della base partecipativaintesa quale particolare intensità dell’affectio tra i soci; l’accertamentodi utili extracontabili in capo alla società.La prova che il socio di società a ristretta base partecipativa deve offrireper vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabiliaccertati in capo alla società, d’altro canto, deve consistere non in unaprova negativa, avente ad oggetto il fatto di non aver ricevuto ladistribuzione degli utili; bensì nella prova positiva della destinazioneimpressa a quegli utili prodotti “a nero”.Alla partecipazione al capitale di rischio di una società commerciale incui domina l’elemento volontaristico espresso da un piccolo edomogeneo gruppo di soggetti, infatti, è connaturato lo scopospeculativo, con la conseguenza che gli utili definitivamente accertatiin capo alla società, di cui non sia provata una “immobilizzazione” ouna specifica destinazione, non possono che essere finiti, direttamenteo indirettamente, pro quota, nella disponibilità dei singoli soci, a menoche taluno di essi non dimostri di avere, in corrispondenza dei periodidi imposta accertati, intrapreso azioni concrete atte ad evidenziare unsuo interesse o una sua posizione contraria o confliggente con quelladella ristretta compagine sociale (così, testualmente, Cass., n.20189/2026).r.g. n. 8062/2024 a.c. 4/6/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/20261.2.Tanto premesso, in relazione al caso di specie, la contribuente siduole che mancasse il presupposto della applicazione del richiamatoprincipio giurisprudenziale, in quanto qui rileverebbe l’omessaindicazione in dichiarazione delle quote fiscali della plusvalenzapatrimoniale rateizzata ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR,plusvalenza peraltro integralmente dichiarata, iscritta in bilancio e giàtransitata nelle scritture contabili dell’anno 2011.1.3. La doglianza è infondata.Il principio della presunzione di distribuzione degli utili extracontabilinelle società a ristretta base si applica ogniqualvolta nelle dichiarazionifiscali relative ad una determinata annualità non si dia rilievo ad unelemento patrimoniale positivo della società suscettibile di aumentareil reddito imponibile.Orbene, nel caso di specie, in relazione alle annualità 2013 e 2014, lasocietà aveva omesso di indicare in dichiarazione le rate dellaplusvalenza maturata nel 2011, che comunque sono elementipatrimoniali attivi che sarebbero stati in grado di aumentarel’imponibile per i detti due anni (2013 e 2014), con la conseguenza cheanche nella fattispecie di causa si sono realizzati i presupposti perl’applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabilinelle società a ristretta base.2. Il ricorso è rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della contribuente alpagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate e della cassa delleammende, delle somme di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.,determinate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributor.g. n. 8062/2024 a.c. 4/6/2026 8Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 8062/2024Numero sezionale 4748/2026Numero di raccolta generale 22570/2026Data pubblicazione 01/07/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaottocentoper compenso, oltre alle spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate,della somma di euro cinquemilaottocento.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro tremila.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 8062/2024 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 9Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]