Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25203/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ella Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenutasussistenza del reato di cui all’art. 615-ter, cod. pen., nonché il secondo motivo,che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenzadel reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen., denunciando entrambi l’illogicitàdella motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e unadiversa ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla legge, stante lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizionemediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge pererrata qualificazione del fatto, contestato nei termini di tentativo di rapina, aisensi degli artt. 56, 629, cod. pen., anziché nei termini di cui all’art. 393, cod.pen., è manifestamente infondato, giacché censura vizi che non emergono dallasentenza impugnata, che si articola anzi in passaggi lineari, logici egiuridicamente corretti, nonché conformi alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte;che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati (sivedano, in particolare, pagg. 11-12 con riferimento agli elementi dai qualidesumere la responsabilità del ricorrente per il primo addebito, in considerazionedelle finalità non professionali a fondamento dell’accesso e della permanenza nelsistema informatico della società [OSCURATO:SOCIETA]., e della mancanza di riscontri ingrado di corroborare l’affidabilità delle dichiarazioni del ricorrente; e pagg. 12-15ove il giudice accerta il carattere estorsivo della condotta, non qualificabile neitermini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in virtù delle finalità illecitedella condotta - non coincidenti con il risarcimento del danno a proprio favore edi terzi, attesa l’assenza di un nocumento da risarcire effettivo, o anche soloeventuale - nonché dell’ammontare della somma oggetto della richiesta, il cuiimporto, calcolato sulla base del quantum minimo di sanzione applicabile ai casidi divulgazione dei dati, rivela il proprio carattere illecito e intimidatorio,confermato peraltro dalla sussistenza di plurimi riscontri oggettivi, tra i qualil’intercettazione di una conversazione telefonica);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenutasussistenza del reato di cui all’art. 615-ter, cod. pen., nonché il secondo motivo,che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenzadel reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen., denunciando entrambi l’illogicitàdella motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e unadiversa ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla legge, stante lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizionemediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge pererrata qualificazione del fatto, contestato nei termini di tentativo di rapina, aisensi degli artt. 56, 629, cod. pen., anziché nei termini di cui all’art. 393, cod.pen., è manifestamente infondato, giacché censura vizi che non emergono dallasentenza impugnata, che si articola anzi in passaggi lineari, logici egiuridicamente corretti, nonché conformi alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte;che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati (sivedano, in particolare, pagg. 11-12 con riferimento agli elementi dai qualidesumere la responsabilità del ricorrente per il primo addebito, in considerazionedelle finalità non professionali a fondamento dell’accesso e della permanenza nelsistema informatico della società [OSCURATO:SOCIETA]., e della mancanza di riscontri ingrado di corroborare l’affidabilità delle dichiarazioni del ricorrente; e pagg. 12-15ove il giudice accerta il carattere estorsivo della condotta, non qualificabile neitermini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in virtù delle finalità illecitedella condotta - non coincidenti con il risarcimento del danno a proprio favore edi terzi, attesa l’assenza di un nocumento da risarcire effettivo, o anche soloeventuale - nonché dell’ammontare della somma oggetto della richiesta, il cuiimporto, calcolato sulla base del quantum minimo di sanzione applicabile ai casidi divulgazione dei dati, rivela il proprio carattere illecito e intimidatorio,confermato peraltro dalla sussistenza di plurimi riscontri oggettivi, tra i qualil’intercettazione di una conversazione telefonica);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]