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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 1969

Cassazione n. 47194/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1969 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 23 gennaio 2019 (capo A); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in fatto prive di confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1969 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. commesso il 23 gennaio 2019 (capo A); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la responsabilità dell'imputato, si risolve in mere doglianze in fatto prive di confronto con le ragioni della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2
Sentenza Cassazione n. 47194/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris