CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen; - con ricorre per la cassazione della menzionata sentenza l'imputata tramite il difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva (cfr. pag. 2, punti 2 e 3, della sentenza impugnata]: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25-05-2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iIa [OSCURATO:PERSONA],,WAA.IMAAJ4 (36"e [OSCURATO:PERSONA] CANr LPRIA .n91 , O 7 6 I