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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10794/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'omesso accertamento dell'autore della manomissione, i ricorrenti prospettano una circostanza irrilevante (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafior'e, Rv. 281440); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è stato per la prima volta proposto con il ricorso di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del diverso richiesto esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato di energia elettrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel contestare l'omesso accertamento dell'autore della manomissione, i ricorrenti prospettano una circostanza irrilevante (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafior'e, Rv. 281440); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è stato per la prima volta proposto con il ricorso di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del diverso richiesto esito del giudizio di comparazione, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 10794/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris