CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 21808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 07/07/2022, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di TERAMO, in data 04/03/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582 CP, Propone ricorso per cassazione l'imputata deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della attenuante di cui all'art. 114 cp. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, la ricorrente non tiene conto delle accuse convergenti provenienti da due coimputati, a ulteriore riscontro delle dichiarazioni della vittima e indicative del ruolo protagonistico assunto dalla imputata rispetto al delitto, circostanza idonea ad escludere l'attenuante della minima partecipazione al fatto, mentre la presenza di precedenti penali è servita a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il