CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28635/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo QU_Droc. GeTriteir-~ il rigetto del ricorso. on è presente alcun difensore. n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal locale Tribunale in data 20/05/2020 - che condannava l'imputato anche al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in sede civile -, dichiarato non doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo B) perché estinto per prescrizione, ha ridotto la pena per i delitti ascritti ai capi A) e C), già unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. 1.2.11 Traykov é chiamato a rispondere di aver cagionato la morte di Saracino (14 '4A 2^^1-0 ) Antonio/AlbinoSe resioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA] per colpa generica e per violazione delle norme in tema di circolazione stradale, indicate nel capo di imputazione. Percorrendo viale Marche, nel centro abitato di Lecce, alla guida dell'autovettura di grossa cilindrata BMW 530 (tg. [OSCURATO:TARGA]), alla velocità di circa 107/108 km/h, superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, in stato di ebbrezza alcolica e privo di patente di guida, e procedendo contromano sulla opposta corsia di sinistra riservata ai veicoli provenienti dalla direzione opposta di marcia, provocava un violento impatto con il ciclomotore Piaggio 50 (tg. X78H8W), condotto da [OSCURATO:PERSONA] e con a bordo il figlio [OSCURATO:PERSONA], che proveniva dalla direzione opposta di marcia, nella corsia di propria pertinenza: così determinando il decesso immediato di [OSCURATO:PERSONA] e le gravi lesioni personali a carico del figlio (capo A). All'imputato è altresì ascritto il reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver acquistato e comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto, il propulsore dell'anzidetta autovettura con matricola abrasa, all'evidenza riconducibile a delitto. 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso il difensore dell'imputato che deduce la nullità della sentenza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché per inosservanza ed erronea applicazione: 2.1. degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. L'affermazione di responsabilità dell'imputato si sarebbe basata sulle dichiarazioni del consulente, ing. Nocioni, che più volte in dibattimento ha riferito di aver ragionato su dati presuntivi e non su certezze matematiche. Già l'atto di gravame aveva messo in dubbio le dichiarazioni dei testi in ordine alla ricostruzione dell'impatto: questi avevano affermato che lo scooter fosse molto più veloce della loro auto, di tal che non poteva dedursi una velocità di quel mezzo 04s' oltanto 30 km/h, come invece si è ritenuto. La lettura dei fatti ha avuto una connotazione esclusivamente colpevolista; 2.2. dell'art. 648 cod. pen. Si contestano gli assunti sul punto della sentenza impugnata, lamentandosi che non si sia proceduto ad effettuare una consulenza a posteriori e che non siano state valutate le argomentazioni difensive; 2.3. degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, giustificato da un atteggiamento privo di resipiscenza nel momento del fatto, costituirebbe una valutazione basata soltanto sulle esternazioni dei testi, mentre non vi è la minima valutazione sulle dichiarazioni del prevenuto in sede di convalida e sulle sue ammissioni di responsabilità. La Corte territoriale non manifesta di aver svolto un'argomentazione per certi versi favorevole al reo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Oltre ad essere manifestamente infondato, esso è meramente oppositivo e generico, in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), nonché reiterativo di doglianze cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. Esso, inoltre, è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni della decisione. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ricordato che il consulente del Pubblico ministero, ing. Nocioni, dopo essersi recato sul posto ed avere analizzato tutti i rilievi eseguiti, ha riferito di uno scontro frontale di violenza inaudita, come si desumeva dalla deformazione "immane" dell'auto stessa, stimando la velocità di marcia del ciclomotore intorno ai 30 km/h e quella dell'auto in 107/108 km/h. Precisa sul punto il giudice di primo grado (p. 5) che non si trattava di un riferimento ipotetico - diversamente da quanto assume il ricorrente - ma di un'analisi derivante dal punto d'impatto, dallo sbalzo del ciclomotore, dalla posizione dei corpi, dalla accelerazione che la BMW doveva aver avuto, desunta dalla posizione della stessa fuori corsia di marcia. Responsabilità che i Giudici di merito hanno, con motivazioni congrue, totalmente ascritto all'imputato, il quale marciava contromano, perdeva il controllo del mezzo condotto a forte velocità, con musica a tutto volume che attutiva la percezione esterna, già offuscata dalla notevole assunzione di alcolici. Nessun rimprovero, sostiene la sentenza impugnata, può essere mosso al conducente del ciclomotore, [OSCURATO:PERSONA], il quale procedeva regolarmente all'interno della propria corsia quando venne travolto dall'autovettura che proveniva in senso contrario e che aveva invaso l'opposta corsia di marcia (p. 3 sent. app.). La Corte di appello osserva in proposito che l'appellante non si confronta con la deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA], che ebbe pertanto modo di assistere all'impatto perché, con [OSCURATO:PERSONA], viaggiava a bordo dell'autovettura che seguiva il ciclomotore. Correttamente disattesa anche la doglianza su un ventilato concorso di colpa della vittima, cui il ricorrente riserva un generico accenno con riguardo alla velocità tenuta dal motociclo. Giova, peraltro, riaffermare che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti e l'accertamento delle relative responsabilità, con la determinazione della efficienza causale di ciascuna colpa concorrente, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti, se sorretti da adeguata motivazione, al sindacato di legittimità della Corte di cassazione (ex multis, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679). Quanto al secondo motivo, la Corte di appello ha offerto motivazione congrua e non manifestamente illogica (p. 6 sent. impugnata) sulle ragioni per le quali ha ritenuto, conformemente al primo Giudice, che la fattura di acquisto di propulsore di un'autovettura BMW, prodotta dalla difesa per dimostrarne la provenienza lecita, non fosse idonea ad escludere la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'espletamento di una perizia, cui il ricorrente accenna in questo secondo motivo di ricorso, era peraltro finalizzata - come si legge nella sentenza di appello (p.2) - alla ricostruzione della dinamica del sinistro, non al delitto di ricettazione. Sul punto, la doglianza qui riproposta appare, peraltro, del 1:utto generica e meramente assertiva. Parimenti privo di pregio il terzo motivo di ricorso. Premesse che, in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282693), nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente valorizzato, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, la mancanza di alcun segno di resipiscenza in capo all'imputato in ordine alle gravissime conseguenze della sua sconsiderata condotta di guida, «giungendo persino a scagliarsi - dopo l'impatto - verso il giovane [OSCURATO:PERSONA] accusandolo di avere invaso la corsia la sua corsia di marcia». Non ha, tuttavia, tralasciato di considerare lo stato di incensuratezza del prevenuto laddove ha proceduto a ridurgli la pena. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s