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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 26011/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21416/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in primo grado di giudizio dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso SENTENZA di Commissione tributaria regionale PUGLIA n.911/ 29/ 2024 depositata il 05/03/2024, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della [OSCURATO:PERSONA] prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21416/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in primo grado di giudizio dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso SENTENZA di Commissione tributaria regionale PUGLIA n.911/ 29/ 2024 depositata il 05/03/2024, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della [OSCURATO:PERSONA] prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26011/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris