CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 42(' Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali vengono rispettivamente dedotti violazione dell'art. 424 cod. pen. e vizio di motivazione anche come travisamento probatorio, violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione, e violazione dell'art. 62-bis cod. pen. -, e il primo, secondo e terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con i quali vengono rispettivamente dedotti violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità penale, nonché sulla mancata esclusione della recidiva contestata, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla severità eccessiva del trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati, oltre a risolversi in doglianze in punto di fatto. Rilevato che detti motivi sono riproduttivi di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, detta sentenza, con riguardo alla responsabilità per danneggiamento seguito da incendio, rileva che: - non vi è dubbio alcuno che i soggetti ripresi dalle telecamere di sorveglianza presso il distributore di carburante a bordo del motociclo di proprietà del padre di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti dagli operanti tramite le fotografie estrapolate dai servizi demografici, fossero gli odierni imputati, che, dopo avere prelevato la benzina, lungi dal separarsi, come dai medesimi dichiarato, si avviavano in direzione di viale Francia; - appena dieci minuti dopo l'uscita dall'area del distributore, nelle immagini dell'impianto di sorveglianza di un condominio di via Svizzera, era possibile scorgere un motociclo con la stessa particolarità del funzionamento di un solo faro transitare in detta via, con direzione viale Strasburgo e con a bordo un passeggero con camicia blu, come quella di [OSCURATO:PERSONA], nelle vicinanze del luogo del danneggiamento e in orario corrispondente a quello di commissione del fatto; - il bidoncino all'evidenza contenente la benzina, con la quale era stato appiccato il fuoco, rinvenuto a bordo della auto danneggiata corrispondeva, per forma, dimensioni, etichetta e tappo di colore blu a quello riempito al distributore dagli imputati; - sulla base del complesso degli elementi raccolti sussistono indizi gravi, precisi e concordanti circa la responsabilità dei suddetti per il danneggiamento dell'autovettura, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno fornito una ragionevole spiegazione alternativa della vicenda e neppure nel corso del giudizio di secondo grado hanno riferito il motivo per cui fossero insieme ed avessero bisogno di benzina in piena notte, limitandosi a dichiarare, senza il minimo riscontro, che dopo avere fatto benzina si erano allontanati. La stessa pronuncia esclude, inoltre, che possa trovare applicazione la causa di particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., considerata la gravità tutt'altro che minima del fatto, le modalità e l'organizzazione della condotta , nonché l'entità del danno, comunque significativo, e del pericolo per la pubblica incolumità derivato dall'appiccare il fuoco ad un veicolo posteggiato sulla pubblica via, considerata la possibilità di propagazione alle parti elettriche del mezzo con evidente rischio anche di un'esplosione, deponendo in senso sfavorevole al riconoscimento di detta ipotesi anche la rilevante intensità del dolo, tenuto conto delle modalità della condotta e del materiale altamente infiammabile utilizzato. Aggiunge che, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato anche da precedenti penali specifici per il delitto di danneggiamento seguito da incendio e di danneggiamento; e che non è emerso, né è stato addotto dalle difese, qualsiasi elemento suscettibile di positivo apprezzamento in ordine al comportamento degli imputati successivo al reato. Con riguardo, infine, al trattamento sanzionatorio, fermo restando che non risulta contestata né ritenuta alcuna recidiva, non comprendendosi pertanto la doglianza della difesa di [OSCURATO:PERSONA] sulla mancata esclusione della recidiva, la Corte territoriale ritiene condivisibile l'esclusione del beneficio della concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte delle modalità della condotta, sintomatiche di una certa spregiudicatezza di entrambi gli imputati, dell'entità significativa del pericolo per la pubblica incolumità, dell'intensità del dolo, nonché della negativa personalità di Peraino, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici; nonché congrua la pena, che si discosta di appena tre mesi dal minimo di mesi sei di reclusione previsto per la fattispecie criminosa in esame. Osservato, infine, che la prescrizione, invocata col primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con l'ultimo motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], considerati i 157 giorni di sospensione del relativo termine (37 in primo grado per astensione del difensore e 120 in secondo grado), è maturata il 16 maggio 2025, successivamente all'emissione della sentenza impugnata, come ammesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto motivo, che, al pari dell'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], risulta, pertanto, manifestamente infondato. Rilevato che, quindi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.