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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 42202/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG con cui ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dell'8 febbraio 2023, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 la pena di mesi 5 di arresto e euro 1600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolc, disponendo la sospensione della sola sanzione amministrativa accessoria della confisca.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il difensore osserva che, in caso di estinzione del reato a seguito del corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la competenza a provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente spetta al Prefetto e non al Giudice, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Ne consegue che, in attesa della verifica del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la sanzione della revoca della patente avrebbe dovuto essere sospesa.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguono. 5.Si deve premettere che il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena.

La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E', comunque, consentito il ricorso per cassazione, anche al di Fuori di questi casi, secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 comma 2 cod. proc. pen., quando la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (Sez.

U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279349).

E', dunque, sempre possibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di applicazione pena relative alle sanzioni amministrative accessorie, che devono essere applicate di ufficio ed esulanc dall'accordo delle parti.

5. Con riferimento specifico alla questione dedotta, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell'attività, dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto.

L'art. 186, comma 9 bis, Cds, che regolamenta la possibilità da parte del giudice di sostituire la pena principale del reato con i lavori di pubblica utilità di cui all'art 54 del d.lgs. n. 274/2000, prevede espressamente in caso di esito positivo del lavoro, la declaratoria di estinzione del reato, nonché la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca dell'eventuale confisca del veicolo sequestrato.

Nulla è invece specificamente previsto per quanto attiene ai casi in cui all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza consegua l'applicazione della revoca della patente di guida.

In proposito, occorre richiamare la norma generale di cui all'art. 224 cod. strada, in base alla quale la declaratoria di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato comporta che spetti al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente. (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 27308801).

Se ne deve dedurre che in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al prefetto, e non al giudice, proprio in forza della citata norma generale di cui all'art. 224 cod. strada.

Il giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente, dovrà necessariamente - in caso di esito positivo della attività in favore della collettività - dichiarare l'estinzione del reato e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al prefetto, per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente.

In caso di esito negativo dei lavori, il giudice dovrà applicare in via definitiva la revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione che consegue "ex lege" al reato (Sez. 4, n. 56962 del 23/10/2018, Loffredo, Rv. 275191)

6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sospensione che si dispone fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatarrente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende per l 'effetto l'efficacia della revoca della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Deciso in Roma il 14 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] ie est. [OSCURATO:PERSONA] te An a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG con cui ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dell'8 febbraio 2023, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 la pena di mesi 5 di arresto e euro 1600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva e pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità e ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e della confisca del veicolc, disponendo la sospensione della sola sanzione amministrativa accessoria della confisca. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il difensore osserva che, in caso di estinzione del reato a seguito del corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la competenza a provvedere in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente spetta al Prefetto e non al Giudice, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge. Ne consegue che, in attesa della verifica del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la sanzione della revoca della patente avrebbe dovuto essere sospesa. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4.11 ricorso è fondato, sulla base delle considerazioni che seguono. 5.Si deve premettere che il ricorso è ammissibile, pur avendo a oggetto una sentenza di applicazione pena. La novella di cui all'art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017, nell'introdurre il comma 2 bis all'art. 448 cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', comunque, consentito il ricorso per cassazione, anche al di Fuori di questi casi, secondo la disciplina generale di cui all'art. 606 comma 2 cod. proc. pen., quando la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice (Sez. U n. 21369 del 26/09/2019, dep.2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279349). E', dunque, sempre possibile il ricorso per cassazione avverso le statuizioni della sentenza di applicazione pena relative alle sanzioni amministrative accessorie, che devono essere applicate di ufficio ed esulanc dall'accordo delle parti. 5. Con riferimento specifico alla questione dedotta, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di sostituzione della pena principale con il lavoro di pubblica utilità, con contestuale applicazione della revoca della patente di guida, il giudice deve sospendere l'efficacia della sanzione amministrativa e, in caso di esito positivo dell'attività, dichiarare l'estinzione del reato con conseguente trasmissione degli atti al prefetto. L'art. 186, comma 9 bis, Cds, che regolamenta la possibilità da parte del giudice di sostituire la pena principale del reato con i lavori di pubblica utilità di cui all'art 54 del d.lgs. n. 274/2000, prevede espressamente in caso di esito positivo del lavoro, la declaratoria di estinzione del reato, nonché la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca dell'eventuale confisca del veicolo sequestrato. Nulla è invece specificamente previsto per quanto attiene ai casi in cui all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza consegua l'applicazione della revoca della patente di guida. In proposito, occorre richiamare la norma generale di cui all'art. 224 cod. strada, in base alla quale la declaratoria di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell'imputato comporta che spetti al prefetto procedere all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente. (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Quintini, Rv. 27308801). Se ne deve dedurre che in caso di estinzione del reato per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la competenza a provvedere sulla sanzione accessoria della revoca della patente di guida spetta al prefetto, e non al giudice, proprio in forza della citata norma generale di cui all'art. 224 cod. strada. Il giudice che abbia irrogato la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ed abbia contestualmente applicato la sanzione della revoca della patente, dovrà necessariamente - in caso di esito positivo della attività in favore della collettività - dichiarare l'estinzione del reato e disporre, di conseguenza, la trasmissione degli atti al prefetto, per quanto di sua competenza in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente. In caso di esito negativo dei lavori, il giudice dovrà applicare in via definitiva la revoca della patente di guida, trattandosi di sanzione che consegue "ex lege" al reato (Sez. 4, n. 56962 del 23/10/2018, Loffredo, Rv. 275191) 6. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, sospensione che si dispone fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatarrente alla omessa sospensione della esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e sospende per l 'effetto l'efficacia della revoca della patente di guida fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Deciso in Roma il 14 settembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] ie est. [OSCURATO:PERSONA] te An a
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