CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25976/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12810-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso la sentenza n. 9115/19/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 18/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio — Latina che ha confermato la sentenza della C11? di Latina ove erano apprezzate le ragioni del civico ente in ordine alla non assoggettabilità ad Iva degli oneri accollati dal gestore del servizio idrico integrato per mutui ipotecari pregressi e contratti al fine di investimento sulla rete idrica. Il ricorso è affidato ad unico motivo. Ha spiegato difese il civico ente e, in prossimità dell'udienza, il patrono comunale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli articoli 3, 4 e 13 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 153 d.lgs. n. 152/2006, per non aver ritenuto soggetto ad Iva l'accollo degli oneri passivi derivanti da mutuo contratto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (ed altri) per investimenti sulla rete idrica affidata al gestore del servizio idrico integrato a mente del d.lgs. n. 152/2006. In tema di IVA, l'accollo (interno) delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione stipulata ex artt. 11 della 1. n. 36 del 1994 e 12 della 1. reg. Lazio n. 6 del 1996 (vigenti Ric. 2020 n. 12810 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- "ratione temporis"), ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass VI — 5, n. 39055/2021). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per il Lazio, Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimit