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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20872/2025

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aria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NO), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Saluzzo (CN), ove elettivamente domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Ghemme (NO) , in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] F rignani, entrambi con studio in Torino, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizz i pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento : [OSCURATO:PERSONA]. 7 D.LGS. 507/1993 [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 26maggio 2021, n. 36 7 / 0 6 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune diRomagnano Sesia (NO), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper il Piemonte il 26 maggio 2021, n. 367/06/2021, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 22 del 9 novembre 2017 nei confronti della “ [OSCURATO:SOCIETA] .” per omess o versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2017 nella misura totale di € 18.113,46 , a seguito della riduzione in autotutela –anche dopo parziale pagamento - alla misura totale di € 5.277,00, in relazione ad impianti pubblicitari costituiti da frecce direzionali e relativamente ad alcuni impianti di categoria speciale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “ [OSCURATO:SOCIETA] .” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] diNovara i l 2 9 g ennaio 2019 , n . 11 / 02 /201 9 , con co ndanna alla rifusione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - sul rilievo che: « il presupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto prima del posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell’impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell’imposta sulla pubblicità».

Il giudice di appello ha condiviso «l'operato dei giudici provinciali che hanno ribadito la legittimità del metodo di calcolo dell'onere tributario per cui è giudizio».

A suo dire: «Èdi tutta evidenza che il mezzo pubblicitario è costituito dalla struttura in cui sono inserite le preinsegne che, per disposto normativo, deve essere in numero compreso da due a sei, circostanza comprovata dal fatto che per la gestione dell'impianto si rende necessario il rilascio di un'unica. autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale locale.

La sostituzione di preinsegna non necessita di comunicazione alcuna giacché la circostanza è irrilevante e ·di nessun interesse pubblico tale variazione e nemmeno ai fini del gettito, già regolato nel suo ammontare con il rilascio dell'autorizzazione commisurata alla superfice del mezzo/impianto pubblicitario.

Va quindi rigettata la tesi della concessionaria appellante che intende vincolare il messaggio pubblicitario alla singola preinsegna che va considerata parte di un tutto e concorre con tutte le restanti preinsegne, ancorchéanche prive di messaggio pubblicitario ad azionare la debenza del tributo locale in vigenza di concessione».

3. La “[OSCURATO:SOCIETA].”ha resistito con controricorso.

4. Le parti hanno depositato memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente valutato dal giudice di appello che , « in caso di impianti segnaleticidetti “frecce direzionali”, il criterio per il calcolo della superficie imponibiledebba essere rilevato facendo riferimento alla superficie occupata da ogni singolo messaggio pubblicitario, ritenendo invece che a dover essere oggetto di tassazione sia l'intero cartello su cui i messaggi sono posizionati» Secondo la ricorrente: «In concreto, a contestazione di quanto assunto dal Giudice d'appello in applicazione del principio indicato dall'art. 7, c.1, D.lgs. 507/1993, questa difesa ritiene non corretto considerare la struttura in cui sono inserite le insegne (anche quando ancora priva di specifiche frecce pubblicitarie), come generico supporto su cui veder applicata la tassazione richiesta.

Ritiene invece l'esponente, per quanto verrà argomentato, necessario individuare come oggetto della tassazione il singolo messaggio pubblicitario, inserito nel cartello più grande, ritenendo tale principio quello effettivamente inteso dal legislatore originario». 1.1 Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, essendo state esposte le vicende processuali in forma consona e adeguata alla prospettazione della censura, il predetto motivo è fondato. 1.2 La censura attinge il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si afferma che «il presupposto dell'imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto primadel posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell'impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell'imposta sullapubblicità». 1.3 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 252; Cass., Sez. 6^-5, 2 maggio 2018, n. 10459; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2018, n. 29706; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, nn. 20947 e 20948; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3939; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 35109; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n, 32368). 1.4 Ne consegue che la sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che ilpresupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto prima del posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell’impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell’imposta comunale sulla pubblicità

2. In definitiva, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa –per la decisione dell’appello - alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NO), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Saluzzo (CN), ove elettivamente domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Ghemme (NO) , in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] F rignani, entrambi con studio in Torino, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizz i pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento : [OSCURATO:PERSONA]. 7 D.LGS. 507/1993 [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Piemonte il 26maggio 2021, n. 36 7 / 0 6 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 marzo 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La “ [OSCURATO:SOCIETA] .”, in qualità di concessionaria per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per conto del Comune diRomagnano Sesia (NO), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionaleper il Piemonte il 26 maggio 2021, n. 367/06/2021, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento n. 22 del 9 novembre 2017 nei confronti della “ [OSCURATO:SOCIETA] .” per omess o versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2017 nella misura totale di € 18.113,46 , a seguito della riduzione in autotutela –anche dopo parziale pagamento - alla misura totale di € 5.277,00, in relazione ad impianti pubblicitari costituiti da frecce direzionali e relativamente ad alcuni impianti di categoria speciale, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “ [OSCURATO:SOCIETA] .” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] diNovara i l 2 9 g ennaio 2019 , n . 11 / 02 /201 9 , con co ndanna alla rifusione delle spesegiudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario della contribuente - sul rilievo che: « il presupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto prima del posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell’impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell’imposta sulla pubblicità». Il giudice di appello ha condiviso «l'operato dei giudici provinciali che hanno ribadito la legittimità del metodo di calcolo dell'onere tributario per cui è giudizio». A suo dire: «Èdi tutta evidenza che il mezzo pubblicitario è costituito dalla struttura in cui sono inserite le preinsegne che, per disposto normativo, deve essere in numero compreso da due a sei, circostanza comprovata dal fatto che per la gestione dell'impianto si rende necessario il rilascio di un'unica. autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale locale. La sostituzione di preinsegna non necessita di comunicazione alcuna giacché la circostanza è irrilevante e ·di nessun interesse pubblico tale variazione e nemmeno ai fini del gettito, già regolato nel suo ammontare con il rilascio dell'autorizzazione commisurata alla superfice del mezzo/impianto pubblicitario. Va quindi rigettata la tesi della concessionaria appellante che intende vincolare il messaggio pubblicitario alla singola preinsegna che va considerata parte di un tutto e concorre con tutte le restanti preinsegne, ancorchéanche prive di messaggio pubblicitario ad azionare la debenza del tributo locale in vigenza di concessione». 3. La “[OSCURATO:SOCIETA].”ha resistito con controricorso. 4. Le parti hanno depositato memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente valutato dal giudice di appello che , « in caso di impianti segnaleticidetti “frecce direzionali”, il criterio per il calcolo della superficie imponibiledebba essere rilevato facendo riferimento alla superficie occupata da ogni singolo messaggio pubblicitario, ritenendo invece che a dover essere oggetto di tassazione sia l'intero cartello su cui i messaggi sono posizionati» Secondo la ricorrente: «In concreto, a contestazione di quanto assunto dal Giudice d'appello in applicazione del principio indicato dall'art. 7, c.1, D.lgs. 507/1993, questa difesa ritiene non corretto considerare la struttura in cui sono inserite le insegne (anche quando ancora priva di specifiche frecce pubblicitarie), come generico supporto su cui veder applicata la tassazione richiesta. Ritiene invece l'esponente, per quanto verrà argomentato, necessario individuare come oggetto della tassazione il singolo messaggio pubblicitario, inserito nel cartello più grande, ritenendo tale principio quello effettivamente inteso dal legislatore originario». 1.1 Disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, essendo state esposte le vicende processuali in forma consona e adeguata alla prospettazione della censura, il predetto motivo è fondato. 1.2 La censura attinge il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si afferma che «il presupposto dell'imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto primadel posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell'impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell'imposta sullapubblicità». 1.3 Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, identifica il presupposto impositivo nel “mezzo pubblicitario”, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo (Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2012, n. 252; Cass., Sez. 6^-5, 2 maggio 2018, n. 10459; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2018, n. 29706; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2019, nn. 20947 e 20948; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 3939; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 35109; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n, 32368). 1.4 Ne consegue che la sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio, avendo erroneamente ritenuto che ilpresupposto dell’imposta sorge con il posizionamento dello strumento vuoto prima del posizionamento del messaggio pubblicitario, perché è la superficie dell’impianto nella sua completezza che costituisce la base imponibile alla quantificazione dell’imposta comunale sulla pubblicità 2. In definitiva, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa –per la decisione dell’appello - alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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