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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 14 ottobre 2021

Cassazione n. 08195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del giorno 1 ottobre 2019 (dep. il 10 luglio 2019) la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello interposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] GENTILE e in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 6 giugno 2017, ha dichiarato Mario OCCHIUTO responsabile ai soli effetti civili del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) in danno dello stesso GENTILE e ha rimesso le parti davanti al Giudice civile per la statuizioni risarcitorie; ed ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza sostenute dalla parte civile. (2(

2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e l'erronea applicazione degli articoli 576 e 591 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc, pen.) a cagione della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile alla luce del suo difetto di interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa all'esito del primo grado di giudizio

2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate l'insufficienza della motivazione rispetto alla statuizione assolutoria di primo grado nonché l'illogicità e la contraddittorietà della stessa con riferimento all'omessa disamina della verità del fatto (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.).

2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione l'erronea applicazione degli artt.21 Cost., 10 Carta EDU, 51 e 595 cod. pen. nonché dell'art. 599 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.).

3. La parte civile ha depositato in cancelleria le proprie conclusioni scritte il 14 ottobre 2021 (data dell'udienza) e, dunque, oltre il termine («il quinto giorno antecedente l'udienza») previsto dall'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il secondo e il terzo motivo sono fondati, nei termini che si espongono, rimanendo nel resto assorbiti.

1. Con il primo motivo il ricorrente si è doluto della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile, assumendo che in capo a quest'ultima difettasse l'interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato resa dal primo Giudice.

1.1. Tuttavia, «sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. peri., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio ex novo» (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 - 02; Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, Enderlin, Rv. 278519 - 01).

Dunque, il motivo in esame è infondato.2.

Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. Con il secondo sono state prospettate l'insufficienza della motivazione rispetto alla statuizione liberatoria di primo grado; e la sua illogicità e contraddittorietà in ordine all'omessa disamina della verità del fatto.

Sotto il primo profilo, sì è allegato che la sentenza di secondo grado non avrebbe reso una motivazione rafforzata, come prescritto a seguito della pronuncia liberatoria del primo Giudice.

Sotto il secondo profilo, si è invece rimarcato che la Corte di appello in maniera irragionevole non avrebbe considerato la veridicità dei fatti riferiti dall'imputato, profilo rilevante al fine di apprezzare in maniera unitaria e complessiva il contesto in cui ha avuto luogo il fatto, ed avrebbe pertanto ritenuto superato il limite della critica politica (difformemente da quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU).

2.2. Con il terzo motivo - sub specie delle violazione della legge penale - il ricorrente ha anzitutto assunto che sarebbe stata esclusa erroneamente la scriminante dell'esercizio del diritto critica politica poiché, in difformità dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si è negata la continenza delle espressioni in imputazione senza avere riguardo al fatto che tale requisito non attiene al contenuto delle espressioni ma alla forma della comunicazione (che non deve essere inutilmente disonorevole o spregiativa e esageratamente aggressiva); e non è stata svolta una valutazione alla luce del complessivo contesto dialettico in cui la condotta ha avuto luogo né del depotenziamento della carica semantica dì talune espressioni, quali quelle utilizzate dall'imputato, proprio in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate; ancora, non si sarebbe tenuto conto della distinzione tra la critica alla persona e la critica alle sue azioni di rilevanza pubblica e non si sarebbe considerato che l'aggettivo mafioso nel lessico comune è utilizzato - com'è avvenuto nella specie - anche per individuare chi al potere della legge intende sostituire il potere, l'autorità o il prestigio personale imponendo gli interessi propri o di un gruppo.

In secondo luogo, la sentenza di secondo grado non avrebbe considerato che nel caso di specie la condotta dell'imputato non era punibile ai sensi dell'art. 599 cod. pen., poiché egli avrebbe agito nello stato d'ira, reagendo nell'immediatezza ad un fatto ingiusto - quantomeno in via putativa - quale doveva ritenersi la condotta di [OSCURATO:PERSONA] GENTILE (ricostruita in maniera incontestata), il quale che si era adoperato perché taluni soggetti che dapprima avevano appoggiato la candidatura dell'OCCHIUTO invece ritirassero il proprio appoggio in favore del suo antagonista.

2.3. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso dì riforma di una decisione assolutoria emessa in primo grado, anche nel caso in cui si provveda ai soli effetti civili (Sez. 4 , n. 42868 del 26/09/2019, Miceli, Rv. 277624 - 01), al giudice di appello sia richiesta una motivazione rafforzata, che consiste «in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale», atto a «conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01) tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto; e ciò salvo che «il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato» (Sez .5, n. 12783 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269595 - 01).

In altri termini, «il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 - 01).

Nel caso in esame, risulta dalle sentenze di merito che, in prossimità delle consultazioni per l'elezione del Presidente della Provincia di Cosenza, l'OCCHIUTO ha pubblicato sul proprio profilo del sodal network Facebook un articolo (dal titolo «GENTILE adotta i suoi soliti metodi») contenente le espressioni in imputazione (e, segnatamente, le seguenti frasi: «i consiglieri non possono essere trattati come pedine da spostare da una parte all'altra mortificando la propria dignità di persone e di amministratori.

Bisogna opporsi ai sistemi di pressione mafiosa... se si vuole il bene della Calabria si deve avere il coraggio politico di rifiutare per le elezioni regionali i voti della mafia e di Gentile»); e ciò in quanto, a seguito della candidatura di Marcello MANNA, antagonista dell'OCCHIUTO e appoggiato dal GENTILE, più consiglieri comunali che inizialmente avevano sostenuto l'imputato avevano ritirato la propria firma già apposta, per l'appunto, a sostegno della candidatura dello stesso OCCHIUTO e sostenuto invece il MANNA.

Il Tribunale, per quel che qui più direttamente rileva, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha osservato che la vicenda si è verificata «all'interno di un contesto di natura eminentemente politica» che ha preso le mosse dalla competizione elettorale già indicata; e ha ritenuto che l'OCCHIUTO abbia esercitato una legittima e fondata critica a un modus procedendi ritenuto censurabile, in particolare non attribuendo al GENTILE la qualifica di mafioso, bensì ascrivendo allo stesso strategie e metodi simili a quelli utilizzati dalle illecite consorterie in discorso, perché avrebbe manovrato la competizione elettorale in maniera scorretta e prevaricatoria; ed ha affermato pure che tale critica sia stata espressa con modalità consone a una normale, per quanto accesa e virulenta, dialettica politica, rimarcando la corrispondenza al vero della premessa fattuale da cui è scaturita la «vibrante denuncia» dell'OCCHIUTO.

La Corte di appello è pervenuta, invece, a una diversa conclusione, escludendo che nella specie possa affermarsi che l'imputato abbia agito nell'esercizio del diritto di critica politica e, in particolare, negando che le sue dichiarazioni abbiano rispettato il requisito della continenza. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado - pur avendo richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito come, al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, occorra tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si inseriscono le espressioni critiche - ha ritenuto che - e a ciò ha attribuito portata dirimente - le espressioni dell'OCCHIUTO, in particolare nella parte in cui hanno accostato i voti riconducibili alla mafia a quelli del GENTILE, abbiano finito col rivolgere un'inutile offesa nei confronti di quest'ultimo, mediante un commento del tutto superfluo rispetto alle considerazioni di ordine politico che lo precedevano, di tal ché esso - ad avviso della Corte - avrebbe finito «per essere la "notizia"» a dispetto del pensiero prima esposto dall'autore dello scritto.

In tal modo, tuttavia, la Corte di appello non ha analizzato e confutato compiutamente l'argomentazione del primo Giudice, secondo cui la frase in imputazione andrebbe analizzata nel contesto in cui è stata espressa, avendo in realtà estrapolato le espressioni dal contesto medesimo, di indubbia matrice politica (come ha ritenuto la stessa sentenza impugnata) e caratterizzato da forte conflittualità, in cui l'espressione è stata divulgata, contesto in ragione del quale invece il Tribunale era pervenuto alla statuizione assolutoria e che - si è già anticipato - può rivestire rilevanza in tema di diritto di critica, al fine di verificare se in effetti un'espressione possa rientrare entro i limiti in cui esso può essere esercitato.

Difatti, sotto il profilo qui in esame, questa Corte ha chiarito - proprio in tema di diffamazione e diritto di critica - che «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore.

I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01).

Al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazìo - temporale e dialettico nel quale sono state profferíte, e verificare se í toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573).

E, se «il requisito della continenza delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero [...] postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione», comunque «esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non z esservi adeguati equivalenti»; e il vaglio che il giudice è chiamato a compiere (ossia «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti»: Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174), deve apprezzare «il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta» Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 37397/2016, cit.).

Nei termini che precedono, allora, i motivi in esame sono fondati, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili doglianza mossi con essi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 14/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2019 della [OSCURATO:PERSONA] CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 1 ottobre 2019 (dep. il 10 luglio 2019) la Corte di appello di Catanzaro, in accoglimento dell'appello interposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] GENTILE e in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza del 6 giugno 2017, ha dichiarato Mario OCCHIUTO responsabile ai soli effetti civili del delitto di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.) in danno dello stesso GENTILE e ha rimesso le parti davanti al Giudice civile per la statuizioni risarcitorie; ed ha condannato l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e assistenza sostenute dalla parte civile. (2( 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e l'erronea applicazione degli articoli 576 e 591 cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc, pen.) a cagione della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile alla luce del suo difetto di interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato emessa all'esito del primo grado di giudizio 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate l'insufficienza della motivazione rispetto alla statuizione assolutoria di primo grado nonché l'illogicità e la contraddittorietà della stessa con riferimento all'omessa disamina della verità del fatto (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione l'erronea applicazione degli artt.21 Cost., 10 Carta EDU, 51 e 595 cod. pen. nonché dell'art. 599 cod. pen. (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.). 3. La parte civile ha depositato in cancelleria le proprie conclusioni scritte il 14 ottobre 2021 (data dell'udienza) e, dunque, oltre il termine («il quinto giorno antecedente l'udienza») previsto dall'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è infondato. Il secondo e il terzo motivo sono fondati, nei termini che si espongono, rimanendo nel resto assorbiti. 1. Con il primo motivo il ricorrente si è doluto della mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello della parte civile, assumendo che in capo a quest'ultima difettasse l'interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato resa dal primo Giudice. 1.1. Tuttavia, «sussiste l'interesse processuale della parte civile a impugnare la decisione di assoluzione resa con la formula "perché il fatto non costituisce reato", in quanto le limitazioni all'efficacia del giudicato, previste dall'art. 652 cod. proc. peri., non incidono sull'estensione del diritto all'impugnazione, riconosciuto in termini generali alla parte civile dall'art. 576 cod. proc. pen., dal momento che chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della controparte si giova di tale accertamento e si trova in posizione migliore di chi deva cominciare il giudizio ex novo» (Sez. 6, n. 36526 del 28/10/2020, Pilato, Rv. 280182 - 02; Sez. 2, n. 10638 del 30/01/2020, Enderlin, Rv. 278519 - 01). Dunque, il motivo in esame è infondato.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. Con il secondo sono state prospettate l'insufficienza della motivazione rispetto alla statuizione liberatoria di primo grado; e la sua illogicità e contraddittorietà in ordine all'omessa disamina della verità del fatto. Sotto il primo profilo, sì è allegato che la sentenza di secondo grado non avrebbe reso una motivazione rafforzata, come prescritto a seguito della pronuncia liberatoria del primo Giudice. Sotto il secondo profilo, si è invece rimarcato che la Corte di appello in maniera irragionevole non avrebbe considerato la veridicità dei fatti riferiti dall'imputato, profilo rilevante al fine di apprezzare in maniera unitaria e complessiva il contesto in cui ha avuto luogo il fatto, ed avrebbe pertanto ritenuto superato il limite della critica politica (difformemente da quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU). 2.2. Con il terzo motivo - sub specie delle violazione della legge penale - il ricorrente ha anzitutto assunto che sarebbe stata esclusa erroneamente la scriminante dell'esercizio del diritto critica politica poiché, in difformità dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si è negata la continenza delle espressioni in imputazione senza avere riguardo al fatto che tale requisito non attiene al contenuto delle espressioni ma alla forma della comunicazione (che non deve essere inutilmente disonorevole o spregiativa e esageratamente aggressiva); e non è stata svolta una valutazione alla luce del complessivo contesto dialettico in cui la condotta ha avuto luogo né del depotenziamento della carica semantica dì talune espressioni, quali quelle utilizzate dall'imputato, proprio in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate; ancora, non si sarebbe tenuto conto della distinzione tra la critica alla persona e la critica alle sue azioni di rilevanza pubblica e non si sarebbe considerato che l'aggettivo mafioso nel lessico comune è utilizzato - com'è avvenuto nella specie - anche per individuare chi al potere della legge intende sostituire il potere, l'autorità o il prestigio personale imponendo gli interessi propri o di un gruppo. In secondo luogo, la sentenza di secondo grado non avrebbe considerato che nel caso di specie la condotta dell'imputato non era punibile ai sensi dell'art. 599 cod. pen., poiché egli avrebbe agito nello stato d'ira, reagendo nell'immediatezza ad un fatto ingiusto - quantomeno in via putativa - quale doveva ritenersi la condotta di [OSCURATO:PERSONA] GENTILE (ricostruita in maniera incontestata), il quale che si era adoperato perché taluni soggetti che dapprima avevano appoggiato la candidatura dell'OCCHIUTO invece ritirassero il proprio appoggio in favore del suo antagonista. 2.3. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso dì riforma di una decisione assolutoria emessa in primo grado, anche nel caso in cui si provveda ai soli effetti civili (Sez. 4 , n. 42868 del 26/09/2019, Miceli, Rv. 277624 - 01), al giudice di appello sia richiesta una motivazione rafforzata, che consiste «in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale», atto a «conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01) tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto; e ciò salvo che «il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato» (Sez .5, n. 12783 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269595 - 01). In altri termini, «il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 - 01). Nel caso in esame, risulta dalle sentenze di merito che, in prossimità delle consultazioni per l'elezione del Presidente della Provincia di Cosenza, l'OCCHIUTO ha pubblicato sul proprio profilo del sodal network Facebook un articolo (dal titolo «GENTILE adotta i suoi soliti metodi») contenente le espressioni in imputazione (e, segnatamente, le seguenti frasi: «i consiglieri non possono essere trattati come pedine da spostare da una parte all'altra mortificando la propria dignità di persone e di amministratori. Bisogna opporsi ai sistemi di pressione mafiosa... se si vuole il bene della Calabria si deve avere il coraggio politico di rifiutare per le elezioni regionali i voti della mafia e di Gentile»); e ciò in quanto, a seguito della candidatura di Marcello MANNA, antagonista dell'OCCHIUTO e appoggiato dal GENTILE, più consiglieri comunali che inizialmente avevano sostenuto l'imputato avevano ritirato la propria firma già apposta, per l'appunto, a sostegno della candidatura dello stesso OCCHIUTO e sostenuto invece il MANNA. Il Tribunale, per quel che qui più direttamente rileva, alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha osservato che la vicenda si è verificata «all'interno di un contesto di natura eminentemente politica» che ha preso le mosse dalla competizione elettorale già indicata; e ha ritenuto che l'OCCHIUTO abbia esercitato una legittima e fondata critica a un modus procedendi ritenuto censurabile, in particolare non attribuendo al GENTILE la qualifica di mafioso, bensì ascrivendo allo stesso strategie e metodi simili a quelli utilizzati dalle illecite consorterie in discorso, perché avrebbe manovrato la competizione elettorale in maniera scorretta e prevaricatoria; ed ha affermato pure che tale critica sia stata espressa con modalità consone a una normale, per quanto accesa e virulenta, dialettica politica, rimarcando la corrispondenza al vero della premessa fattuale da cui è scaturita la «vibrante denuncia» dell'OCCHIUTO. La Corte di appello è pervenuta, invece, a una diversa conclusione, escludendo che nella specie possa affermarsi che l'imputato abbia agito nell'esercizio del diritto di critica politica e, in particolare, negando che le sue dichiarazioni abbiano rispettato il requisito della continenza. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado - pur avendo richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito come, al fine di verificare la sussistenza di tale requisito, occorra tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si inseriscono le espressioni critiche - ha ritenuto che - e a ciò ha attribuito portata dirimente - le espressioni dell'OCCHIUTO, in particolare nella parte in cui hanno accostato i voti riconducibili alla mafia a quelli del GENTILE, abbiano finito col rivolgere un'inutile offesa nei confronti di quest'ultimo, mediante un commento del tutto superfluo rispetto alle considerazioni di ordine politico che lo precedevano, di tal ché esso - ad avviso della Corte - avrebbe finito «per essere la "notizia"» a dispetto del pensiero prima esposto dall'autore dello scritto. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello non ha analizzato e confutato compiutamente l'argomentazione del primo Giudice, secondo cui la frase in imputazione andrebbe analizzata nel contesto in cui è stata espressa, avendo in realtà estrapolato le espressioni dal contesto medesimo, di indubbia matrice politica (come ha ritenuto la stessa sentenza impugnata) e caratterizzato da forte conflittualità, in cui l'espressione è stata divulgata, contesto in ragione del quale invece il Tribunale era pervenuto alla statuizione assolutoria e che - si è già anticipato - può rivestire rilevanza in tema di diritto di critica, al fine di verificare se in effetti un'espressione possa rientrare entro i limiti in cui esso può essere esercitato. Difatti, sotto il profilo qui in esame, questa Corte ha chiarito - proprio in tema di diffamazione e diritto di critica - che «la nozione di "critica", quale espressione della libera manifestazione del pensiero» rimanda «anche e soprattutto» all'area «della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall'art. 2 cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico» (Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019, Valente, Rv. 276033 - 01, che richiama, tra le altre, Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; cfr. pure Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 - dep. 2018, Coppola, Rv. 272432 - 01; Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, Travaglio, Rv. 257794 - 01). Al riguardo, «occorre contestualizzare le espressioni intrinsecamente ingiuriose, ossia valutarle in relazione al contesto spazìo - temporale e dialettico nel quale sono state profferíte, e verificare se í toni utilizzati dall'agente, pur forti e sferzanti, non risultino meramente gratuiti, ma siano invece pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato e al concetto da esprimere» (Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573). E, se «il requisito della continenza delle espressioni attraverso le quali si estrinseca il diritto alla libera manifestazione del pensiero [...] postula una forma espositiva corretta della critica - e cioè astrattamente funzionale alla finalità di disapprovazione - e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione», comunque «esso non è incompatibile con l'uso di termini che, pure oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, per non z esservi adeguati equivalenti»; e il vaglio che il giudice è chiamato a compiere (ossia «verificare se il negativo giudizio di valore espresso possa essere, in qualche modo, giustificabile nell'ambito di un contesto critico e funzionale all'argomentazione, così da escludere la invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario [...], con espressioni inutilmente umilianti e gravemente infamanti»: Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; cfr. pure Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Dessì, Rv. 250174), deve apprezzare «il contesto dialettico nel quale si realizza la condotta» Sez. 5, n. 12180/2019, cit.; Sez. 5 n. 37397/2016, cit.). Nei termini che precedono, allora, i motivi in esame sono fondati, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili doglianza mossi con essi. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata con trasmissione degli atti al Giudice civile competente per valore. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 14/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 08195/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris