CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01068/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20088/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77P13 H224B) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sede di SIRACUSAn. 224/2021 depositata i l 11/01/2021 . Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 13 / 0 1/202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Uditi il Procuratore Generale e i difensori presenti, che hanno concluso come da verbale [OSCURATO:PERSONA] 1. L’amministrazione comunale ha notificato al contribuente, odierno ricorrente, in qualità di proprietario di n. 11 immobili (10 terreni ed un “gruppo catastale”) ricadenti nel territorio comunale l’avviso di accertamento prot. n. 20585 del 14 novembre 2008, per parziale omesso versamento dell’ICIper l’anno 2006. 2. Il consorzio ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, contestando, tra l’altro, la propria qualità di soggetto contribuente. La CTPha emesso la sentenza n. 83/04/12 pronunciata il 23 gennaio 2012 e depositata il 27 febbraio 2012, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo rilevante, sul punto, la circostanza che al Consorzio potessero partecipare soggetti privati. 3. Tale decisione è stata impugnata dal Consorzio innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza n. 475/16/13 dell'11 ottobre –13 dicembre 2013, ha respinto l’appello. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione comunale.Con la sentenza n. 8526 del 27/03 / 2019 pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. V (ud. 05/03/2019), è stata quindi cassata con rinvio la impugnata sentenza della CTR, in ragione dell’omesso esame del motivo relativo alla soggettività passiva della IAS in virtù della esistenza di atto concessorio con il Consorzio. 5. Il consorzio ha riassunto la causa e la CTR di [OSCURATO:PERSONA], Sez. dist. di Siracusa, all'esito del giudizio di riassunzione, si è pronunciata favorevolmente rispetto alle pretese del Consorzio A.S.I. di Siracusa in liquidazione. Ha ritenuto, in particolare, che considerata la natura demaniale del compendio immobiliare e preso atto dell'intervenuta convenzione del 04/11/1999 tra il [OSCURATO:SOCIETA]. (da considerare quale concessione ) , soggetto passivo dell'imposta sarebbe proprio [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n. 504/1992. 6. Avverso la suddetta sentenza di gravame il Co mune ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il consorzio. 7. Successivamente parte ricorrente (controricorrente nel giudizio incidentale) ha depositato memoria illustrativa. 8. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria del 5/12/2024. 9. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendoil rigetto del ricorso o in subordine il rinvio a nuovo ruolo. 10. Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c. 11. Il P.G. e i difensori presenti in aula hanno concluso come da verbale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che è stata eccepita la esistenza di un giudicato esterno, relativo alla sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA] n. 284/2021, con la quale è stata definita la classificazione catastale del bene, posta a base dell’imposta immobiliare. La rilevanza di tale giudicato è statacontestata dalle controparti, in ragione del deposito da parte del Comune di una opposizione di terzo, che risulta pendente con ricorso rubricato al n. 4636/2021 innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA],sede distaccata di Siracusa,e non ancora definita. 2. Ritiene dunque il collegio di disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione della detta opposizione di terzo da parte del giudice competentea definirla, impregiudicata ogni questione in merito alla rilevanza ed agli effetti dell’eventuale giudicato nella presente controversia. P