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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12798/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. leetta la memoria conclusiva ( con richiesta di condanna alle spese) , dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, Celestina [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità/rigetto del ricorso. leetta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, li quali si riporta al ricorso e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata commessa nell'ambito di rapporti di vicinato, avendo reso inagibile la strada di accesso con l'auto alle abitazioni delle due persone offese.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 131 bis cod. pen.: la Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile, \ per tardività l'istanza, formulata dalla Difesa, in sede di discussione, secondo il principio di diritto per il quale la causa di non punibilità in questione è rilevabile di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., ammettendosene, in ogni caso, la deduzione in sede di conclusioni del giudizio di appello, ove i punti investiti dall'impugnazione ammissibile attengano al merito dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.A ragione la Difesa ricorrente denuncia l'erroneità dell'argomento utilizzato dalla Corte di appello per negare il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto prospettata per la prima volta in sede di discussione del giudizio di impugnazione, giacchè essa, invece, può essere anche rilevata di ufficio dal giudice dell'appello, potendo rientrare per assimilazione alle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo.

1.1. Come è stato affermato (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594) « il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale »; pertanto, se ne deve dedurre che la sua applicazione in presenza dei relativi presupposti sostanziali non può essere rimessa alla discrezionalità del giudice, ma deve ritenersi oggetto di un vaglio obbligatorio ed indefettibile, che prescinde anche da una esplicita richiesta di parte, e che possa essere rilevata nel giudizio di appello, anche ove non sia stata dedotta come motivo specifico dell'impugnazione, purchè non si tratti di appello inammissibile.

Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto, anche di ufficio, verificare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ed in caso di esito positivo di detto vaglio, avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Invero, come evidenziato dalle Sezioni Unite, la disposizione appena citata di cui all'art. 129 cpp «ha portata generale, sistemica», e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione all'ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità, quale quella di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene tale evenienza, contemplata nella rubrica, non sia menzionata nel testo dell'articolo (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594, nonché Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio).1.2.Per quanto osservato dalle Sezioni Unite sull'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. si deve ritenere errata l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale secondo cui, essendo la detta normativa entrata in vigore dopo la sentenza di primo grado ma prima della presentazione dell'atto di appello, la questione doveva essere dedotta nei termini e nei modi di cui al quarto comma dell'art. 585 cod. proc. pen., ovvero con la presentazione di un motivo nuovo e non in sede di discussione, come è avvenuto, per cui il ricorrente sarebbe incorso nella decadenza sancita dal quinto comma.

In termini specifici relativi a una vicenda analoga a quella scrutinata si è pronunciata recentemente la Sesta Sezione di questa Corte Sez. 6 n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280707) la quale ha precisato, in motivazione, che l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nel corso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclusione della punibilità, un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello ( conf. (Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019, Pastore, non mass.).

2. Le considerazioni esposte nei punti precedenti non impongono, però, un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comportano che sia questa Corte a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. con riferimento alle prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità.

2.1. Sotto questo punto di vista, va rilevato come il ricorso proposto nell'interesse di Briga si presenti del tutto generico, avendo la difesa affrontato, nell'atto di impugnazione, esclusivamente il tema della deducibilità della causa di non punibilità in sede di discussione, del tutto obliterando il tema relativo ai presupposti di fatto, giacchè non indica né allega alcunchè in ordine alla 'particolare tenuità dell'offesa' e alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputato.

Neppure si confronta il ricorrente con l'imputazione elevata nei suo confronti, che descrive un fatto oggettivamente grave, oppure con il punto della sentenza con la quale si riferisce dei plurimi precedenti penali gravanti sul ricorrente, circostanza che farebbe scattare la causa ostativa di legge.

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato per tale ragione inammissibile, il che preclude la stessa possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art.129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

U, n. 12602 del Rv. 266818). 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese sostenute nel giudizio di legittimità P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iim2/-)L [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 11/11/2019 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Luigi BIRRITTERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. leetta la memoria conclusiva ( con richiesta di condanna alle spese) , dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile, Celestina [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità/rigetto del ricorso. leetta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, li quali si riporta al ricorso e insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di violenza privata commessa nell'ambito di rapporti di vicinato, avendo reso inagibile la strada di accesso con l'auto alle abitazioni delle due persone offese. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 131 bis cod. pen.: la Corte di appello ha erroneamente dichiarato inammissibile, \ per tardività l'istanza, formulata dalla Difesa, in sede di discussione, secondo il principio di diritto per il quale la causa di non punibilità in questione è rilevabile di ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., ammettendosene, in ogni caso, la deduzione in sede di conclusioni del giudizio di appello, ove i punti investiti dall'impugnazione ammissibile attengano al merito dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.A ragione la Difesa ricorrente denuncia l'erroneità dell'argomento utilizzato dalla Corte di appello per negare il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto prospettata per la prima volta in sede di discussione del giudizio di impugnazione, giacchè essa, invece, può essere anche rilevata di ufficio dal giudice dell'appello, potendo rientrare per assimilazione alle altre cause di proscioglimento nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo. 1.1. Come è stato affermato (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594) « il nuovo istituto è esplicitamente, indiscutibilmente definito e disciplinato come causa di non punibilità e costituisce dunque figura di diritto penale sostanziale »; pertanto, se ne deve dedurre che la sua applicazione in presenza dei relativi presupposti sostanziali non può essere rimessa alla discrezionalità del giudice, ma deve ritenersi oggetto di un vaglio obbligatorio ed indefettibile, che prescinde anche da una esplicita richiesta di parte, e che possa essere rilevata nel giudizio di appello, anche ove non sia stata dedotta come motivo specifico dell'impugnazione, purchè non si tratti di appello inammissibile. Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe potuto e dovuto, anche di ufficio, verificare la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., ed in caso di esito positivo di detto vaglio, avrebbe dovuto pronunciare sentenza assolutoria in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Invero, come evidenziato dalle Sezioni Unite, la disposizione appena citata di cui all'art. 129 cpp «ha portata generale, sistemica», e deve pertanto trovare applicazione anche in relazione all'ipotesi in cui ricorre una causa di non punibilità, quale quella di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene tale evenienza, contemplata nella rubrica, non sia menzionata nel testo dell'articolo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594, nonché Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio).1.2.Per quanto osservato dalle Sezioni Unite sull'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. si deve ritenere errata l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale secondo cui, essendo la detta normativa entrata in vigore dopo la sentenza di primo grado ma prima della presentazione dell'atto di appello, la questione doveva essere dedotta nei termini e nei modi di cui al quarto comma dell'art. 585 cod. proc. pen., ovvero con la presentazione di un motivo nuovo e non in sede di discussione, come è avvenuto, per cui il ricorrente sarebbe incorso nella decadenza sancita dal quinto comma. In termini specifici relativi a una vicenda analoga a quella scrutinata si è pronunciata recentemente la Sesta Sezione di questa Corte Sez. 6 n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021 ) Rv. 280707) la quale ha precisato, in motivazione, che l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nel corso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclusione della punibilità, un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello ( conf. (Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019, Pastore, non mass.). 2. Le considerazioni esposte nei punti precedenti non impongono, però, un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto la doglianza relativa al mancato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comportano che sia questa Corte a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p. con riferimento alle prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità. 2.1. Sotto questo punto di vista, va rilevato come il ricorso proposto nell'interesse di Briga si presenti del tutto generico, avendo la difesa affrontato, nell'atto di impugnazione, esclusivamente il tema della deducibilità della causa di non punibilità in sede di discussione, del tutto obliterando il tema relativo ai presupposti di fatto, giacchè non indica né allega alcunchè in ordine alla 'particolare tenuità dell'offesa' e alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputato. Neppure si confronta il ricorrente con l'imputazione elevata nei suo confronti, che descrive un fatto oggettivamente grave, oppure con il punto della sentenza con la quale si riferisce dei plurimi precedenti penali gravanti sul ricorrente, circostanza che farebbe scattare la causa ostativa di legge. 3. Il ricorso va, dunque, dichiarato per tale ragione inammissibile, il che preclude la stessa possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art.129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, n. 12602 del Rv. 266818). 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese sostenute nel giudizio di legittimità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] iim2/-)L [OSCURATO:PERSONA]
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