CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 27636/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso;letta la memoria di replica depositata dal difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Razzino, con la quale si insiste nei motivi di ricorso, in particolare rilevandosi lamancata valutazione da parte del Procuratore generale del primo motivo dicarattere processuale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato ilricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di estorsione aggravatatentata e consumata di cui ai capi A e C della imputazione, commessi neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], ripetutamente costretto, anche sottominaccia di un coltello, a consegnare all’imputato somme di danaro.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e nullità della sentenza del Tribunale e della sentenzadi appello dovuta alla mancata conoscenza del processo di primo grado da partedel ricorrente, che era stato giudicato in assenza senza mai ricevere la notificadel decreto che dispose il giudizio davanti al Tribunale presso il proprio domiciliodichiarato (in Napoli, via Firenze n. 7), né la citazione a giudizio per l’udienzapreliminare.Inoltre, il difensore in allora nominato non aveva partecipato ad alcunaudienza di primo grado e l’atto di appello era stato proposto da un difensore diufficio.La successiva notifica relativa al giudizio di appello non varrebbe a sanare lamancata conoscenza del processo di primo grado.Si tratterebbe di una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado delgiudizio.2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenutaresponsabilità.Non sarebbe provata la costrizione commessa dal ricorrente nei confrontidella vittima che l’avrebbe indotta a corrisponderle denaro, dal momento che lerichieste, anche minacciose (che il ricorso non nega essere avvenute), avrebberoavuto un andamento intermittente, a distanza di diversi giorni l’una dall’altra,così da mettere la persona offesa nelle condizioni di denunciare l’accaduto o dideterminarsi liberamente, senza immediatezza tra la richiesta e la dazione deldanaro e senza prova di coazione nelle singole occasioni;3) vizio di motivazione per avere la Corte ricavato dalle dichiarazioni dellapersona offesa ed ad onta di quanto rilevato nel secondo motivo sulle modalitàdelle richieste di denaro, la mancanza di coercizione estorsiva nei confronti dellavittima.4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, con riferimentoall’aumento per continuazione ed alla pena base, ritenuti eccessivi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati.1.In ordine al primo motivo, dalla lettura degli atti, resa necessaria dallanatura processuale della questione, risulta, in primo luogo, che il ricorrente erastato arrestato durante le indagini preliminari, sottoposto a custodia cautelarepoi sostituita con il divieto di dimora.Inoltre, nel verbale di identificazione aveva nominato un proprio difensore difiducia (nella persona dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) ed eletto domicilio, presso ilquale era stata tentata senza successo (in quanto ritenuto non idoneo) la notificadel decreto che dispose il giudizio, poi effettuata al difensore ai sensi dell’art.161, comma 4, cod. proc. pen.Ne consegue che si erano avuti più indici rivelatori della conoscenza delprocesso da parte del ricorrente, idonea a giustificare la dichiarazione di assenzanel giudizio di primo grado, secondo quanto era previsto dall’art. 420-bis,comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione, applicabile all’epoca in cui si eraproceduto, antecedente alla cosiddetta [OSCURATO:PERSONA], introdotta con il d.l.vo10 ottobre 2022 n. 150.Si osserva, in secondo luogo, che il ricorrente non risulta che aveva eccepitoalcunché in ordine alla eventuale nullità di atti relativi alla udienza preliminare.Trattandosi di nullità relative, ai sensi dell’art. 181, comma 2, cod. proc.pen., ogni presunto vizio, neanche eccepito con la dovuta specificità e con ildovuto onere di allegazione, si sarebbe comunque sanato.Quanto alla mancata conoscenza del processo, basti rilevare, oltre a quantodetto in ordine alla presenza di precisi indici rivelatori di essa in relazione alprimo grado di giudizio, che il ricorrente aveva ricevuto a mani proprie il decretodi citazione per il giudizio di appello, così essendo edotto della evoluzione dellavicenda processuale a suo carico.2. In ordine ai due motivi che ineriscono al giudizio di responsabilità e chepossono essere trattati congiuntamente (secondo e terzo), deve rilevarsi che igiudici di merito hanno attribuito piena attendibilità al resoconto dei fatti offertodalla persona offesa, la quale aveva riferito di avere consegnato al ricorrente, inpiù occasioni, somme di danaro per effetto di minacce, veicolate ancheallorquando era stato arrestato.I giudici di merito di entrambi i gradi, con conforme giudizio, hannoricostruito tutti i segmenti fattuali della vicenda, attraverso una valorizzazione dielementi di fatto, non rivedibili in questa sede, nei quali, per ognuno di essi, èstata evidenziata la coercizione provenuta dall’imputato cui era conseguita ladazione di somme da parte della vittima, così integrandosi tutti gli elementicostitutivi del reato di estorsione nei termini contestati.Le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute riscontrate dalritrovamento del coltello dalla stessa menzionato e riconosciuto, dalladocumentazione attestante i prelievi in banca del danaro nelle occasioni riferite,nonché dai contatti telefonici tra gli interessati, in una concatenazione illecitaben restituita, senza vizi logico-giuridici, dalle sentenze di merito con riguardo adogni singolo evento, tra loro posti in continuazione (cfr. sentenza di primo grado,fgg. 8 e 9).Le censure del ricorrente rimangono relegate al merito del giudizio.Si ricordi, in punto di diritto, chein tema di valutazione della provatestimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto,non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenzaimpugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit",ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generaleche risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020,C., Rv. 278609).Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici dimerito, quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro,presenti – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondopacifici principi da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nellagiurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell’Arte, secondo la quale, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod.proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante erigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasitestimone.3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato.Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, i giudici di merito dientrambi i gradi hanno valorizzato la particolare gravità dei fatti per la lororipetitività in quanto dimostrativa di una particolare inclinazione a delinquere eper il danno procurato alla anziana vittima, pari ad oltre 6000 euro, circostanzeidonee a giustificare adeguatamente una sanzione comunque prossima alminimo edittale, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche ed i modesti aumenti per la continuazione, pari a mesi due per ciascunreato (cfr. fg. 13 della sentenza di primo grado).La motivazione è conforme al diritto, dovendosi rammentare che, ai finidellaconcessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente cheil giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessionedel beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può esseresufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996, Romeo, Rv 204768).Inoltre, nell’ipotesi in cui la determinazione della pena non si discostieccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all’obbligo motivazionaledi cui all’art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come“pena congrua”, “pena equa”, “congruo aumento”, ovvero si richiami alla gravitàdel reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri,Rv. 237402-01).4. Tutte le considerazioni che precedono assorbono ogni altra censuradifensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaalla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stessoricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]