CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 settembre 2025
Cassazione n. 33144/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9944/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 69/2023 depositata il 11/01/2023. n. 9944/2023 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda di accertamento della responsabilità dei creditori proposta dalla curatela del [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , unitamente a [OSCURATO:PERSONA], già amministratore della società dichiarata fallita, condannandolo al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 223.356,00; che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Odierna; che ha proposto ricorso per cassazione l’Odierna, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso il fallimento; [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente ha depositato in data 2 settembre 2025 rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia accettata dal controricorrente; che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese; che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015); P.Q.M La Corte dichiara est