CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 03033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/12/2020 del GIP TRIBUNALE di LECCE Gi.e3 G-134e-Part+;-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di archiviazione indicato in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate dalla L n. 103 del 2017, il decreto di archiviazione è impugnabile esclusivamente nelle forme previste dall'art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen., ossia proponendo reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica e che, pertanto. ai sensi dell'art. 568 cod. proc. Pen. il ricorso deve essere qualificato come reclamo e gli atti trasmessi al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. P.Q.M. Converte il ricorso in reclamo ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso. Così deciso 96/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P