CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 36467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 06/02/2023 dalla Corte di Appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ravenna con sentenza del 16 novembre 2017, riqualificato il delitto originariamente ascritto all'imputato in quello di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 258,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestate. 2. Pronunciandosi sul ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Falcioni, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 06 febbraio 2023, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché estinto il reato per decorso del termine di prescrizione. 3. Avverso la pronuncia della corte territoriale, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ricorre per cassazione articolando un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt.157 e 161 cod. proc. pen., con il quale lamenta che i giudici di appello hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuto decorso del termine di prescrizione, senza aver considerato l'incidenza, nella determinazione del lasso temporale necessario alla prescrizione, della recidiva contestata all'imputato, pur valutata - unitamente all'aggravante della violenza sulle cose - equivalente alle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Nella pronuncia in verifica, i giudici di appello hanno ritenuto decorso il termine massimo di prescrizione del reato - calcolato nella misura di dieci anni - alla data del 05 settembre 2021. L'art. 157, comma secondo, cod. pen. stabilisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale. L'art. 63, comma terzo, ultima parte, cod. pen. specifica che circostanze aggravanti ad effetto speciale sono «quelle che importano un aumento [...] della pena superiore ad un terzo». Dalla combinata lettura delle due norme consegue che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata all'imputato ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. è una circostanza a effetto speciale in quanto comporta un aumento di pena pari a due terzi (Sez. U, n. 20798 del 24 febbraio 2011, Indelicato, Rv. 249664), sicché di essa si deve tener conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato. 3. Sul tema, il Collegio ritiene di condividere e ribadire il principio di diritto secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. quale circostanza aggravante a effetto speciale, sia sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. senza che ciò comporti una violazione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Piredidu, Rv. 273490; Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721). Invero, il diverso orientamento, seguito dalla corte territoriale, secondo cui "in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale" (Sez. 4, n. 47269 del 9/9/2015, Fallani, Rv. 265518), pur convenendo sulla natura di circostanza a effetto speciale della recidiva reiterata, finisce con il lasciare all'interprete la rilevanza da attribuire, caso per caso, alla recidiva quanto alla sola determinazione del termine-base ex art. 157, comma secondo, cod. pen., oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi ex art. 161, comma secondo, cod. pen., con ineludibili, prevedibili e fondate censure di costituzionalità per difetto di tassatività (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490 - 01). 4. Nel caso di specie, nel quale la recidiva contestata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. incide, nella determinazione della pena prevista per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nella misura di due terzi - sicché la pena massima stabilita in anni sei di reclusione, va ad attestarsi in quella di anni dieci di reclusione - ai sensi dell'art. 157, comma primo, cod. pen., il tempo necessario a prescrivere è pari ad anni dieci, salvo aumenti per il sopravvenire di sospensioni o interruzioni che, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., comportano «l'aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere». 5. Ne deriva che, alla data del 05 settembre 2021, il termine di prescrizione del delitto non risultava ancora decorso, tenuto conto del tempus commissi delicti risalente al 05 settembre 2011 e dell'evento interruttivo rappresentato dalla pronuncia di primo grado. 6. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza in verifica e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Bolo