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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 28527/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ric:orso inammissibile essendo state riproposte le medesime questioni già vagliate nel giudizio di merito; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di S. [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'appello proposto, confermò l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di restituzione del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA], "quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", sequestrato nell'ambito del proc. pen. n. 13909/21 RGNR a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca indagati, oggi imputati, per i reati di cui agli artt. 110 cod. peri, 40 lett. b) e g) e 49 comma 1 d.lgs. 504/95 (capo a), commessi in Caivano il 7.10.2021, e del reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., accertati in Caivano lo stesso giorno;

2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando "l'inosservanza e la violazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve dar conto nell'applicazione della legge penale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.".

Assume la ricorrente che all'epoca del controllo originante il sequestro, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva alcun titolo per esercitare il controllo o la vigilanza la cui omissione, secondo il Tribunale, giustificava il mantenimento del vincolo sul bene in quanto ostativa alla possibilità di configurare la predetta società quale terzo interessato in buona fede.

Il patto di riservato dominio che, dopo l'imposizione del vincolo, aveva permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di riacquistare la proprietà dela motrice a causa dell'inadempimento della società acquirente, "nella titolarità dei fratelli Madonna", infatti, alla data del 9/10/2021, non consentiva alcun controllo sull'impiego del mezzo.

Il ricorrente ha, anche, aggiunto che l'attività illecita era stata del "tutto estemporanea e imprevedibile" e che Zirollo nutriva "massima fiducia, soprattutto nell'[OSCURATO:PERSONA]", soggetto incensurato, "laureato", alla donna legato da rapporti di affinità.

Il ricorso sostiene, ancora, che solo il gasolio oggetto del travaso costituiva corpo di reato e non certo la motrice che era una "res neutra e fungibile".

3. L'art. 325 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione alla proposizione del ricorso per Cassazione contro l'ordinanza emessa a norma dall'art. 322 bis cod. proc. pen. all'imputato, e al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

In forza del principio generale sancito dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., ancora, è necessario che chi proponga l'impugnazione sia portatore di un interesse attuale e concreto, interesse che, nei casi quale quello in esame, non può che essere individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez.

III, n. 24885 del 6/5/2021, [OSCURATO:PERSONA] BV, n.m.; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753- 04; Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, Nita, Rv. 230964).

4. Giova anche ricordare che l'art. 100, comma 1, del codice di rito prevede che le "altre" parti private "stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale" rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto.

5. Venendo al ricorso in esame, va osservato che la procura speciale, inoltrata il 23.11.2023, con cui l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] venne nominato difensore di fiducia "per proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso in data 8/11/2023 dal Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA]", così come quella, inoltrata il 10.10.2023, con cui all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] venne dato l'incarico di proporre impugnazione avverso il provvedimento 01\ L_ 2 di rigetto emesso in data 5/10/2023 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], risultano essere state rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica e non quale legale rapp.te della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., persona giuridica che, secondo la prospettazione difensiva, è proprietaria del veicolo e, conseguentemente, ha diritto alla restituzione.

6. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pertanto, non risulta aver mai dato incarico a un legale per proporre ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA].

7. Va, ancora, precisato che il rilevato vizio preclusivo non è sanabile (Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505) e, comunque, non risulta alcuna successiva procura speciale rilasciata dalla società che, secondo l'ipotesi difensiva, sarebbe titolare del bene in sequestro ed unica legittimata alla sua restituzione.

8. Va, infine, escluso che il vaglio di ammissibilità possa essere superansio prendendo in considerazione la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, non emergendo dal ricorso uno specifico interesse all'impugnazione in favore della predetta che, in quanto non titolare di alcun diritto sul bene in sequestro, non è ex se legittimata a ottenere la restituzione dello stesso (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 Rv. 276545 - 01).

9. La impugnazione proposta in proprio è pertanto inammissibile per difetto di interesse e, conseguente, di legittimazione.

10. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale nella persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarare il ric:orso inammissibile essendo state riproposte le medesime questioni già vagliate nel giudizio di merito; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di S. [OSCURATO:PERSONA], rigettando l'appello proposto, confermò l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di restituzione del veicolo tg. [OSCURATO:TARGA] avanzata da [OSCURATO:PERSONA], "quale legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", sequestrato nell'ambito del proc. pen. n. 13909/21 RGNR a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca indagati, oggi imputati, per i reati di cui agli artt. 110 cod. peri, 40 lett. b) e g) e 49 comma 1 d.lgs. 504/95 (capo a), commessi in Caivano il 7.10.2021, e del reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., accertati in Caivano lo stesso giorno; 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando "l'inosservanza e la violazione della legge penale e di altre norme giuridiche, di cui si deve dar conto nell'applicazione della legge penale, in relazione all'art. 125 cod. proc. pen.". Assume la ricorrente che all'epoca del controllo originante il sequestro, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non aveva alcun titolo per esercitare il controllo o la vigilanza la cui omissione, secondo il Tribunale, giustificava il mantenimento del vincolo sul bene in quanto ostativa alla possibilità di configurare la predetta società quale terzo interessato in buona fede. Il patto di riservato dominio che, dopo l'imposizione del vincolo, aveva permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di riacquistare la proprietà dela motrice a causa dell'inadempimento della società acquirente, "nella titolarità dei fratelli Madonna", infatti, alla data del 9/10/2021, non consentiva alcun controllo sull'impiego del mezzo. Il ricorrente ha, anche, aggiunto che l'attività illecita era stata del "tutto estemporanea e imprevedibile" e che Zirollo nutriva "massima fiducia, soprattutto nell'[OSCURATO:PERSONA]", soggetto incensurato, "laureato", alla donna legato da rapporti di affinità. Il ricorso sostiene, ancora, che solo il gasolio oggetto del travaso costituiva corpo di reato e non certo la motrice che era una "res neutra e fungibile". 3. L'art. 325 cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione alla proposizione del ricorso per Cassazione contro l'ordinanza emessa a norma dall'art. 322 bis cod. proc. pen. all'imputato, e al suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. In forza del principio generale sancito dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., ancora, è necessario che chi proponga l'impugnazione sia portatore di un interesse attuale e concreto, interesse che, nei casi quale quello in esame, non può che essere individuato nella restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. III, n. 24885 del 6/5/2021, [OSCURATO:PERSONA] BV, n.m.; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Rv. 274992; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005; Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753- 04; Sez. 5, Sentenza n. 6151 del 20/12/2004, Nita, Rv. 230964). 4. Giova anche ricordare che l'art. 100, comma 1, del codice di rito prevede che le "altre" parti private "stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale" rilasciata al fine specifico di compiere un determinato atto. 5. Venendo al ricorso in esame, va osservato che la procura speciale, inoltrata il 23.11.2023, con cui l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] venne nominato difensore di fiducia "per proporre ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso in data 8/11/2023 dal Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA]", così come quella, inoltrata il 10.10.2023, con cui all'avv.to [OSCURATO:PERSONA] venne dato l'incarico di proporre impugnazione avverso il provvedimento 01\ L_ 2 di rigetto emesso in data 5/10/2023 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], risultano essere state rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica e non quale legale rapp.te della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., persona giuridica che, secondo la prospettazione difensiva, è proprietaria del veicolo e, conseguentemente, ha diritto alla restituzione. 6. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., pertanto, non risulta aver mai dato incarico a un legale per proporre ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA]. 7. Va, ancora, precisato che il rilevato vizio preclusivo non è sanabile (Sez. 3, n. 29858 del 1/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505) e, comunque, non risulta alcuna successiva procura speciale rilasciata dalla società che, secondo l'ipotesi difensiva, sarebbe titolare del bene in sequestro ed unica legittimata alla sua restituzione. 8. Va, infine, escluso che il vaglio di ammissibilità possa essere superansio prendendo in considerazione la posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica, non emergendo dal ricorso uno specifico interesse all'impugnazione in favore della predetta che, in quanto non titolare di alcun diritto sul bene in sequestro, non è ex se legittimata a ottenere la restituzione dello stesso (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 Rv. 276545 - 01). 9. La impugnazione proposta in proprio è pertanto inammissibile per difetto di interesse e, conseguente, di legittimazione. 10. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dalla proposizione stessa della impugnazione che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d'inammissibilità - della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nel
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