CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2024
Cassazione n. 04833/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore I Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto e per il ministero del difensore di fiducia, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado, che le aveva condannate per il reato di cui agli artt.56, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen., commesso in Vicenza in data 1 agosto 2017 ai danni dell'esercizio commerciale BRICO Center. Sono stati articolati 3 motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.11 primo motivo ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. - anche per travisamento della prova - perché la sentenza impugnata, nel respingere il motivo d'appello che ha investito la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. dell'esposizione alla pubblica fede, avrebbe fatto mero e improprio riferimento agli effetti limitati dell'ausilio dell'impianto di videosorveglianza, installato nel negozio, mentre gli atti processuali danno conto di una dinamica diversa, nella quale l'operatore di vigilanza, sentito come testimone, avrebbe direttamente monitorato in modo costante e sin dall'inizio i movimenti delle due donne sino alla consumazione della sottrazione dei beni dalle scansìe della struttura, così da potersi escludere la ricorrenza della circostanza aggravante. 1.2.11 secondo motivo ha lamentato carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle invocate e non riconosciute attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., vuoi perché nessun danno sarebbe stato cagionato, stante la immediata restituzione della refurtiva all'ente commerciale, vuoi perché le imputate avrebbero tempestivamente eseguito un'offerta reale, banco iudicis, di 100 euro a titolo di risarcimento, pienamente satisfattiva del pregiudizio arrecato. 1.3.11 terzo motivo si è doluto del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) (poi indicato con la lett. c)) cod. proc. pen. per mancanza assoluta di motivazione in relazione allo specifico motivo di gravame attinente alla mancata applicazione della diminuente del delitto tentato ex art. 56 cod. pen., dal momento che nell'atto di appello si era dedotta l'omessa riduzione della pena per il tentativo da parte del giudice di prime cure e non l'inadeguatezza del relativo quantum in ipotesi applicato. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. In data 5 gennaio 2024 il difensore delle imputate ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. I Considerato in diritto Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 1.11 primo motivo di ricorso, che deduce vizio di inosservanza della legge penale sostanziale e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. è generico e manifestamente infondato e si esaurisce in mere affermazioni prive di compiuto confronto con le ragioni poste a base della duplice pronuncia di condanna, dovendosi rammentare che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa; b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). Il suddetto motivo è, come accennato, altresì manifestamente infondato, perchè in contrasto con la giurisprudenza di legittimità anche nella sua declinazione più restrittiva, che, in relazione all'aggravante dell'esposizione a pubblica fede (Cass., sez. 5, 08/01/2021, n. 6351, Esposito, conf. sez. 5, n. 11921 del 2020), ha statuito il principio secondo cui "in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della 'res', ostacolandone la facilità di raggiungimento"; in altri termini, può essere esclusa l'aggravante della esposizione a pubblica fede solo in presenza di condizioni di sorveglianza e controllo continuativi e costanti della res, tali da non consentire quella facilità di raggiungimento del bene che è caratteristica tipica della ratio della previsione di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. per. (Sez. 5, n. 14022 del 8/1/2014, Fusari, Rv. 259870; in senso analogo Cass. sez. 5, n. 9245 del 14/10/2014, dep. Rv. 263258; Sez. 5, n. 4036 del 26/11/2015, Craciun, Rv. 267564); non può ritenersi tale l'occasionale intuizione, per quanto diligente e scrupolosa, di un addetto alla vigilanza che abbia tenuto sotto controllo l'azione delle imputate all'interno dell'esercizio commerciale fino a coglierle in flagranza, come illustrato dai provvedimenti del doppio grado (pag. 4 sentenza del primo giudice, pag.3 sentenza della Corte territoriale che, a prescindere dalla citazione di massime giurisprudenziali non del tutto pertinenti, ha in ogni caso rimarcato che "la vigilanza all'interno del supermercato non era costante e continua" con ciò riproponendo il percorso espositivo seguito dal giudice di prime cure) con argomentazioni logiche e persuasive, immuni da critiche in sede di legittimità.Il dedotto vizio di travisamento della prova - nel caso di specie "per invenzione", in quanto è addotta l'introduzione nel processo di un elemento di prova estraneo alle emergenze istruttorie - per assumere rilevanza, deve essere invero decisivo, nel senso che deve possedere valenza autonoma di profonda incisività, tale da travolgere in toto il ragionamento ricostruttivo esposto dai giudici di merito (ex multis, cfr. sez. 5, n. 25248 del 12/05/2022, Rossi). 2.11 secondo motivo è generico - in quanto omette, a sua volta, di misurarsi con la "ratio decidendi" degli enunciati delle sentenze del doppio grado - e manifestamente infondato. Quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente a riguardo di una sorta di incompatibilità tra tentativo e danno, nella giurisprudenza di legittimità si è da tempo radicato il principio ermeneutico secondo il quale "nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima" (Cass. sez. U n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528 in tema di delitto tentato circostanziato); il giudizio formulato, sul punto, dalle sentenze di merito in doppia conforme (pag.5 sentenza di primo grado, che ha rimarcato il valore di mercato "non minimo della refurtiva" e, qualche rigo sotto, che il danno deve essere "parametrato" anche al "disagio personale causato ai soggetti coinvolti ed al disagio organizzativo causato al negozio"; e concorde declinazione della pronuncia d'appello, pag. 3) è piano, razionale e non censurabile in questa sede (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965), anche perché rispettoso dell'indirizzo giurisprudenziale altrettanto consolidato, secondo il quale "la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della 'res', senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato" (Cass., sez. 4, 19/01/2017, n. 6635). Analoghe considerazioni di insindacabilità (Cass. sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, Mogavero, Rv. 157229) devono essere svolte con riferimento alle lagnanze che affrontano il presunto vuoto motivazionale sul mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nel senso che non è dato cogliere profilo di intrinseca irragionevolezza nel rilievo dell'oggettiva insufficienza dell'offerta ristorativa di 100 euro a fronte del ben maggiore valore economico delle latte d'olio asportate, del pregiudizio non patrimoniale arrecato all'azienda e dell' inconcludente interazione con un soggetto non autorizzato, per l'occasione, ad accettarla (pag. 5 sentenza di primo grado, pagg. 3 e 4 sentenza di secondo grado). 3.11 terzo motivo non è fondato. E' ormai giurisprudenza costante di questa Corte che "la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l'obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa" (Cass. sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Halilovic, Rv.277528; sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia e altri, Rv. 256711; sez. 1, n. 35013 del 06/06/2013, Colombo e altri, Rv. 257210). Tanto promana dalla natura del delitto tentato come figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dal combinato disposto della norma incriminatrice di parte speciale e dalla previsione dell'art. 56 cod. pen., che rende di per sé punibili fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi ad un momento antecedente alla consumazione (Sez. 1, n. 37562 del 16/5/2001, Botto, Rv. 220189). Ebbene, in presenza di una pena senz'altro cristallizzata nei confini della cornice edittale prevista per il reato di tentato furto aggravato (6 mesi di reclusione ed euro 156 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e 4 mesi di reclusione ed euro 104 di multa per [OSCURATO:PERSONA]) e di una duplice, inequivoca motivazione quanto all'inquadramento della condotta illecita delle prevenute nell'alveo del tentativo di furto aggravato, appare chiaro, nel complesso, che il calcolo della pena sia stato effettuato con il metodo "sintetico" senza necessità di dettagliare i singoli segmenti del conteggio. E' sufficiente, insomma, che la scelta adottata sia traibile da argomentazioni implicite, eventualmente insite nell'inflizione della pena nei limiti dell'editto del delitto tentato ritenuto in sentenza, tanto più se assestata sui minimi assoluti, come nel caso in esame e, comunque, esplicitamente giustificata dalla valutazione delle modalità del fatto, dall'entità del valore della refurtiva e dal contegno processuale tenuto dalle prevenute dopo la commissione del reato (pag. 5 e 6 pronuncia di primo grado, pag. 4 provvedimento di appello). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.