CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 11 maggio 2021 la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Catania del 13 giugno 2016, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione in quanto ritenuto responsabile del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, fatto commesso il 15 gennaio 2015. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto all'annullamento per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 per avere la Corte di appello ignorato la richiesta del ricorrente di presenziare alla trattazione del processo, formulata sia mediante il personale del servizio di protezione ed il difensore di fiducia. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati ed aspecifici. 1.L'unico motivo ripropone questione già respinta dalla Corte di appello che ha escluso i presupposti per accordare il rinvio delle due udienze del 26 gennaio e dell'Il maggio 2021, chiesto dal difensore anche per consentire la traduzione dell'imputato, posto che era già scaduto il termine perentorio per chiedere la trattazione orale del procedimento e che lo stesso, a norma dell'art. 23 dl. n. 137 del 2020, era soggetto alla disciplina della trattazione scritta, il che escludeva la possibilità di assegnare rilievo ad eventuale impedimenti a presenziare all'udienza del difensore o dell'imputato. 1.1 La difesa insiste nel dedurre la violazione del diritto di difesa, ma in termini aspecifici, poiché ignora che la scadenza del termine perentorio per avanzare istanza di trattazione orale era addebitabile alla scarsa diligenza dell'imputato, che non si era attivato per tempo e che, in ogni caso, avrebbe potuto indirizzare nei termini prescritti una memoria scritta, contenente le personali deduzioni. 1.2 La decisione così riassunta rispetta il dato normativo di riferimento e non presenta nessun vizio motivazionale. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022. Il Consigliere nsore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Qg 2 L