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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 41781/2022

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la seguente Su[ uic sto da: BERfARDO MARLE0 1-)(7.1:o a TORINO il 07/03.. avverso la sentenza del 29/10/2021 A,-,1--E1.1.0 di TORINO vish o ar rovvedimento impugnato • ; no c.;vo!ta da! Coi-IgNere, SESSA; uL)ito Pobco Ministero, in persona dei '- -'2,?, .[OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUCIA ()DELLO y ha concluso chiedendo d,..1(52.~: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con l'unico motivo dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il motivo è manifestamente infondato.

Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite hanno chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf.

Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto), e che quindi l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente con le conclusioni scritte per l'udienza di discussione (sul punto, massimata, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021), Rv. 280707), è altrettanto vero che la corte territoriale, nel caso di specie, pur avendo affermato l'inammissibilità dell'istanza, è comunque entrata nel merito della richiesta, avendo sottolineato che il Berardo è gravato non solo da risalenti precedenti per fatti analoghi, ma è stato anche condannato in epoca recente per condotte di natura predatoria, nonché evidenziato come gli arnesi e gli strumenti adoperati per la perpetrazione del reato (tra i quali anche un magnete per rimuovere le placchette antitaccheggio) denotassero anch'essi una preordinazione dell'attività delittuosa e una certa "professionalità" che mal si concilia con la episodìcità del reato; in buona sostanza lil giudice di merito ha ritenuto che, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed "ex se" indicativa di una serialità, dovesse escludersi la ricorrenza della fattispecie della particolare tenuti del fatto.

D'altronde ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 , n. 55107 del 08/11/2018 Ud., Rv. 274647 - 01, Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01).

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, dì una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Su[ uic sto da: BERfARDO MARLE0 1-)(7.1:o a TORINO il 07/03.. avverso la sentenza del 29/10/2021 A,-,1--E1.1.0 di TORINO vish o ar rovvedimento impugnato • ; no c.;vo!ta da! Coi-IgNere, SESSA; uL)ito Pobco Ministero, in persona dei '- -'2,?, .[OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUCIA ()DELLO y ha concluso chiedendo d,..1(52.~: [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto, aggravato dalla violenza sulle cose. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando con l'unico motivo dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il motivo è manifestamente infondato. Se è vero, infatti, che le Sezioni Unite hanno chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf. Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto), e che quindi l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente con le conclusioni scritte per l'udienza di discussione (sul punto, massimata, Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 Ud. (dep. 19/01/2021), Rv. 280707), è altrettanto vero che la corte territoriale, nel caso di specie, pur avendo affermato l'inammissibilità dell'istanza, è comunque entrata nel merito della richiesta, avendo sottolineato che il Berardo è gravato non solo da risalenti precedenti per fatti analoghi, ma è stato anche condannato in epoca recente per condotte di natura predatoria, nonché evidenziato come gli arnesi e gli strumenti adoperati per la perpetrazione del reato (tra i quali anche un magnete per rimuovere le placchette antitaccheggio) denotassero anch'essi una preordinazione dell'attività delittuosa e una certa "professionalità" che mal si concilia con la episodìcità del reato; in buona sostanza lil giudice di merito ha ritenuto che, nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed "ex se" indicativa di una serialità, dovesse escludersi la ricorrenza della fattispecie della particolare tenuti del fatto. D'altronde ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 , n. 55107 del 08/11/2018 Ud., Rv. 274647 - 01, Sez. 7, ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, dì una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass
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