CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 38428/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 11/01/2022, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 01/02/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 633, 639 bis, 635, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 2 lett. c), cod. proc. pen. e 23 d. I. n. 149/2020 stante la nullità del decreto di citazione a giudizio di secondo grado da cui deriverebbe la nullità della sentenza impugnata per la mancata indicazione del fatto che, in assenza di espressa e tempestiva dichiarazione dell'imputato e del suo difensore di voler partecipare personalmente alla pubblica udienza, la delibazione del gravame avrà luogo tramite udienza camerale; - violazione di legge e carenza di motivazione in relazione agli artt. 54, 110. 633, 639 bis, 635, comma 2, cod. pen.; - violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 133 e ss., 633, 639 bis, 62 bis, 69 e 81, comma 2, cod. pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il primo motivo è manifestamente infondato tenuto conto dell'avvenuta trattazione orale del processo, attestata dalla motivazione della sentenza impugnata. Per quanto concerne il motivo sulla ritenuta sussistenza dell'esimente dello stato di necessità, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, il giudice di primo grado l'aveva espressamente esclusa dal momento che le condizioni in cui versava la famiglia dell'imputato non potevano considerarsi tali da giustificare un'occupazione abusiva e permanente dell'immobile; quanto allo stato di infermità della figlia, non era stato provato da alcun tipo di documentazione medica. Parimenti la doglianza relativa al mancato assorbimento del reato di danneggiamento in quello di cui al combinato disposto degli artt. 633 e 639 bis cod. pen. è inammissibile in quanto reitera genericamente rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazione a pag. 5 della sentenza impugnata. Infine, con riguardo al trattamento sanzionatorio, il collegio riafferma che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o agli aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Con specifico riguardo alle attenuanti generiche si ribadisce inoltre che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame la motivazione contestata risulta coerente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte confermava la legittimità della pena inflitta e denegava le generiche in ragione dell'assenza di elementi positivi All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] • ente c_i A Dott.sendsa R cchione Dott. Ser"