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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 32991/2026

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in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzasenza rinvio con trasmissione atti alla Corte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa il 01/04/2026, la Corte di appello di Torinodichiarava la inammissibilità dell’appello, proposto nell’ interesse diXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 14/07/2025, concondanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.

Veniva altresìordinata l’esecuzione della sentenza.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcello [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando ununico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, rileva il ricorrente come, per argomentare il difetto di specificitàdei motivi di appello, la Corte territoriale sia giunta a valutare il merito delgravame, contestando, punto per punto, le deduzioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo il motivoproposto in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato e difettandovieppiù interesse alla impugnazione, per le ragioni che si andranno ad esporre.1.1.

Per come chiarito da questa Corte, il giudice d'appello, a seguito dellariforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103,deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino dispecificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino lamotivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenutiinfondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparatomotivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez.5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01; Sez. 4, n. 36533 del15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 – 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso,Rv. 278859 – 01).1.2.

Ciò premesso, deducendo cumulativamente i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente ha censurato la motivazione dellasentenza impugnata, nella parte in cui è stato ritenuto il difetto di specificità delprimo e secondo motivo di appello (rispettivamente, in punto di ricostruzione delfatto ed attendibilità della persona offesa e di riconoscimento della attenuante dilieve entità di introduzione costituzionale): al riguardo, ha osservato come imotivi di impugnazione fossero, di contro, specifici, ciò emergendo anche dallacircostanza che i giudici di appello avevano esaminato il merito delle singoledoglianze portate nell’atto di impugnazione, argomentando della loroinfondatezza.1.3.

Orbene, deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia ritenuto lededuzioni portate in appello meramente assertive e prive dei rilievi critici inrelazione alle ragioni in fatto e diritto espresse nella sentenza di primo grado, inviolazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.In particolare, quanto al primo motivo di appello, la Corte di appello harilevato come, rispetto agli ampi argomenti della sentenza del Tribunale, l'atto diimpugnazione si fosse posto in relazione acritica e non fosse stato in grado distabilire un confronto con le ragioni utilizzate per la condanna, rivelandosicomunque generico, ancorché non macroscopicamente carente.Parimenti, in punto di mancata concessione della attenuante di introduzionecostituzionale (e di aumenti di pena per la continuazione), la Corte territoriale haritenuto - a fronte di un impianto argomentativo che dava rilievo all’entità ed allemodalità della violenza spiegata, alla prognosi relativa alle lesioni cagionate,oltre che al fatto che appena pochi giorni prima l’imputato era stato arrestato -come il motivo di appello risultasse disconnesso rispetto agli argomentimotivazionali del giudice di primo grado (vds. pagg. 4-7 della sentenzaimpugnata).1.4.

Come detto, il motivo di ricorso dialoga con la motivazione dellasentenza al solo fine di formulare una critica della ritenuta aspecificità dei motividi impugnazione, ma rimane silente rispetto a quei passaggi argomentativi asostegno della infondatezza dei medesimi motivi.1.5.

Se per un verso, dunque, la motivazione della sentenza della Corte diappello non ha superato i confini della sintetica analisi dell'atto di impugnazione,funzionale alla dichiarazione della sua inammissibilità per aspecificità, limitandosiad elencare brevemente le proprie valutazioni in punto di genericità di esso, ditalché il profilo di censura risulta sul punto manifestamente infondato, per altroverso, laddove la motivazione si è effettivamente addentrata nell’esame delmerito della doglianza (argomentando circa la compatibilità delle lesioni subitedalla p.o. con la dinamica della aggressione o circa la inidoneità degli elementidedotti al fine della concessione della attenuante di introduzione costituzionale:vds., in particolare, pagg. 5-6 della sentenza), il motivo di ricorso risultaaspecifico, non portando alcun confronto critico in grado di disarticolarel’argomentazione svolta dai giudici di appello.1.6.

Deve allora rammentarsi come questa Corte abbia chiarito, conorientamento costante, a cui si intende dare continuità, che deve ritenersiinammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la criticasia limitata ad una soltanto delle rationes decidendi poste a fondamento delladecisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 6, n.38809 del 30/10/2025, Doria, Rv. 288964 – 01; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017,dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01).1.7.

D’altro canto, nella specie, la dichiarazione di inammissibilitàdell’appello è intervenuta non già con ordinanza, in una fase preliminare algiudizio di appello, in assenza del contributo dialettico delle parti - di talchésarebbe rimasta preclusa ogni delibazione in ordine alla fondatezza dei motivi,esulante dal perimetro di cui all’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. -, bensì consentenza, in esito alla udienza del 01/04/2026, fissata per la discussione dellaimpugnazione, quindi previa instaurazione del pieno contraddittorio sul meritodell’impugnazione proposta.1.8.

È fuor di dubbio, poi, che la causa di inammissibilità dell'appello,prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere dichiarata anchenel caso in cui sia stato instaurato il contraddittorio con l'imputato, regolarmentecitato, trattandosi di un vizio-sanzione sottratto alla disponibilità delle parti, aipoteri valutativi del giudice e non soggetto a sanatoria (Sez. 2, n. 5072 del17/12/2025, dep. 2026, Solombrino, Rv. 289395 – 01).In tal senso depone la stessa chiara lettera dell’art. 591, ultimo comma, cod.proc. pen., che statuisce che “L’inammissibilità, quando non è stata rilevata anorma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado delprocedimento”.1.9.

In caso di inammissibilità dell’appello dichiarata con sentenza, dunque,laddove la motivazione sfoghi in valutazione di infondatezza delle doglianze, ilmotivo di ricorso deve confrontarsi anche con essa, al fine di disarticolare laconcorrente ratio decidendi.1.10.

D’altro canto, ai fini della sussistenza del necessario interesse adimpugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanzadella legge ed alla correttezza giuridica della decisione, essendo invecenecessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile diessere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata.Costituisce, invero, principio pacifico, quello secondo cui l'interesse richiestodall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità diqualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame siaidoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, unasituazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (tra le varie, Sez. 3, n.30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01).1.11.

Ciò premesso, nella specie non risulta evidenziato quale sia ilpregiudizio concreto e attuale, suscettibile di essere eliminato dall’accoglimentodel ricorso, laddove alcuna censura, men che meno specifica, attinge lamotivazione in punto di infondatezza dei motivi di appello.Né tale interesse, proprio perché da declinare in concreto, può ritenersiautoevidente dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello con sentenza, inluogo del rigetto.1.12.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, infavore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo edai profili di colpa che hanno dato causa alla dichiarazione di inammissibilità, sidetermina in euro

3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzasenza rinvio con trasmissione atti alla Corte di appello di Torino.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 01/04/2026, la Corte di appello di Torinodichiarava la inammissibilità dell’appello, proposto nell’ interesse diXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 14/07/2025, concondanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali. Veniva altresìordinata l’esecuzione della sentenza.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcello [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, articolando ununico motivo con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Al riguardo, rileva il ricorrente come, per argomentare il difetto di specificitàdei motivi di appello, la Corte territoriale sia giunta a valutare il merito delgravame, contestando, punto per punto, le deduzioni difensive.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, essendo il motivoproposto in parte aspecifico e in parte manifestamente infondato e difettandovieppiù interesse alla impugnazione, per le ragioni che si andranno ad esporre.1.1. Per come chiarito da questa Corte, il giudice d'appello, a seguito dellariforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103,deve dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi difettino dispecificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino lamotivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenutiinfondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparatomotivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez.5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 – 01; Sez. 4, n. 36533 del15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 – 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso,Rv. 278859 – 01).1.2. Ciò premesso, deducendo cumulativamente i vizi di cui all’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente ha censurato la motivazione dellasentenza impugnata, nella parte in cui è stato ritenuto il difetto di specificità delprimo e secondo motivo di appello (rispettivamente, in punto di ricostruzione delfatto ed attendibilità della persona offesa e di riconoscimento della attenuante dilieve entità di introduzione costituzionale): al riguardo, ha osservato come imotivi di impugnazione fossero, di contro, specifici, ciò emergendo anche dallacircostanza che i giudici di appello avevano esaminato il merito delle singoledoglianze portate nell’atto di impugnazione, argomentando della loroinfondatezza.1.3. Orbene, deve rilevarsi come la Corte territoriale abbia ritenuto lededuzioni portate in appello meramente assertive e prive dei rilievi critici inrelazione alle ragioni in fatto e diritto espresse nella sentenza di primo grado, inviolazione dell’art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.In particolare, quanto al primo motivo di appello, la Corte di appello harilevato come, rispetto agli ampi argomenti della sentenza del Tribunale, l'atto diimpugnazione si fosse posto in relazione acritica e non fosse stato in grado distabilire un confronto con le ragioni utilizzate per la condanna, rivelandosicomunque generico, ancorché non macroscopicamente carente.Parimenti, in punto di mancata concessione della attenuante di introduzionecostituzionale (e di aumenti di pena per la continuazione), la Corte territoriale haritenuto - a fronte di un impianto argomentativo che dava rilievo all’entità ed allemodalità della violenza spiegata, alla prognosi relativa alle lesioni cagionate,oltre che al fatto che appena pochi giorni prima l’imputato era stato arrestato -come il motivo di appello risultasse disconnesso rispetto agli argomentimotivazionali del giudice di primo grado (vds. pagg. 4-7 della sentenzaimpugnata).1.4. Come detto, il motivo di ricorso dialoga con la motivazione dellasentenza al solo fine di formulare una critica della ritenuta aspecificità dei motividi impugnazione, ma rimane silente rispetto a quei passaggi argomentativi asostegno della infondatezza dei medesimi motivi.1.5. Se per un verso, dunque, la motivazione della sentenza della Corte diappello non ha superato i confini della sintetica analisi dell'atto di impugnazione,funzionale alla dichiarazione della sua inammissibilità per aspecificità, limitandosiad elencare brevemente le proprie valutazioni in punto di genericità di esso, ditalché il profilo di censura risulta sul punto manifestamente infondato, per altroverso, laddove la motivazione si è effettivamente addentrata nell’esame delmerito della doglianza (argomentando circa la compatibilità delle lesioni subitedalla p.o. con la dinamica della aggressione o circa la inidoneità degli elementidedotti al fine della concessione della attenuante di introduzione costituzionale:vds., in particolare, pagg. 5-6 della sentenza), il motivo di ricorso risultaaspecifico, non portando alcun confronto critico in grado di disarticolarel’argomentazione svolta dai giudici di appello.1.6. Deve allora rammentarsi come questa Corte abbia chiarito, conorientamento costante, a cui si intende dare continuità, che deve ritenersiinammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione con cui la criticasia limitata ad una soltanto delle rationes decidendi poste a fondamento delladecisione, nel caso in cui queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 6, n.38809 del 30/10/2025, Doria, Rv. 288964 – 01; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017,dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448 – 01).1.7. D’altro canto, nella specie, la dichiarazione di inammissibilitàdell’appello è intervenuta non già con ordinanza, in una fase preliminare algiudizio di appello, in assenza del contributo dialettico delle parti - di talchésarebbe rimasta preclusa ogni delibazione in ordine alla fondatezza dei motivi,esulante dal perimetro di cui all’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. -, bensì consentenza, in esito alla udienza del 01/04/2026, fissata per la discussione dellaimpugnazione, quindi previa instaurazione del pieno contraddittorio sul meritodell’impugnazione proposta.1.8. È fuor di dubbio, poi, che la causa di inammissibilità dell'appello,prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere dichiarata anchenel caso in cui sia stato instaurato il contraddittorio con l'imputato, regolarmentecitato, trattandosi di un vizio-sanzione sottratto alla disponibilità delle parti, aipoteri valutativi del giudice e non soggetto a sanatoria (Sez. 2, n. 5072 del17/12/2025, dep. 2026, Solombrino, Rv. 289395 – 01).In tal senso depone la stessa chiara lettera dell’art. 591, ultimo comma, cod.proc. pen., che statuisce che “L’inammissibilità, quando non è stata rilevata anorma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado delprocedimento”.1.9. In caso di inammissibilità dell’appello dichiarata con sentenza, dunque,laddove la motivazione sfoghi in valutazione di infondatezza delle doglianze, ilmotivo di ricorso deve confrontarsi anche con essa, al fine di disarticolare laconcorrente ratio decidendi.1.10. D’altro canto, ai fini della sussistenza del necessario interesse adimpugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanzadella legge ed alla correttezza giuridica della decisione, essendo invecenecessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile diessere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata.Costituisce, invero, principio pacifico, quello secondo cui l'interesse richiestodall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità diqualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame siaidoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, unasituazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (tra le varie, Sez. 3, n.30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01).1.11. Ciò premesso, nella specie non risulta evidenziato quale sia ilpregiudizio concreto e attuale, suscettibile di essere eliminato dall’accoglimentodel ricorso, laddove alcuna censura, men che meno specifica, attinge lamotivazione in punto di infondatezza dei motivi di appello.Né tale interesse, proprio perché da declinare in concreto, può ritenersiautoevidente dalla dichiarazione di inammissibilità dell’appello con sentenza, inluogo del rigetto.1.12. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, infavore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo alla natura del motivo edai profili di colpa che hanno dato causa alla dichiarazione di inammissibilità, sidetermina in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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